Universi Dominici Gregis: Serve Solo ai Cardinali in Conclave…Gaetano Masciullo.

14 Febbraio 2024 Pubblicato da

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Gaetano Masciullo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Universi Dominici Gregis, sulla sua applicazione, soprattutto sui limiti e caratteristiche di questo documento, che si rivolge esclusivamente ai cardinali elettori e ai chi regge la Chiesa. E chiarisce anche il tema dell’Una Cum. Buona lettura e condivisione.

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Dopo lo studio pubblicato sul blog di Aldo M. Valli dal titolo “La difficoltà di giudicare Francesco” [1] e quello sul blog di Marco Tosatti dal titolo “Benedetto, Sede Impedita? Riflessioni su Due Casi Storici” [2], oggi vorrei analizzare un altro argomento portato spesso a sostegno della tesi secondo cui, acclarato per alcuni che Benedetto XVI non sarebbe mai stato abdicatario ma solo rinunciatario del ministerium e non già del munus, e che Francesco  di conseguenza sarebbe antipapa e usurpatore del Trono Petrino, chiunque, laico o sacerdote, avrebbe non solo il diritto ma finanche il dovere – si dice – di proclamare che Francesco non è il papa e che – niente di meno – le Messe celebrate una cum Francisco sarebbero “invalide”. A sostegno di ciò, si addurrebbe come prova quanto riferisce la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis (da ora innanzi: UDG), una legge speciale del diritto canonico promulgata da papa Giovanni Paolo II nel 1996, circa la gestione della Sede apostolica durante la vacanza nonché dell’elezione del Sommo Pontefice, più precisamente al punto 76, laddove si legge: “Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta”. Vieppiù, il punto 77 aggiunge: “Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332 § 2 del Codice di Diritto Canonico”.

Ora il punto di nostro interesse è laddove si legge che non sarebbe necessaria “alcuna dichiarazione in proposito”. Dunque, – dicono i sostenitori della tesi finora ricordata – una volta compreso che Francesco fosse papa illegittimo, non sarebbe necessario aspettare che la Chiesa lo proclami tale. Ritengo però che questa interpretazione della legge speciale UDG sia fallace, con tutto il rispetto umanamente e cristianamente dovuto per i suoi propugnatori. Si badi bene: ritengo che, in generale, sia corretto dire che non bisogna aspettare una dichiarazione della Chiesa circa l’antipapato – vero o presunto – di Francesco, ma certamente non nel senso “democratico” inteso da alcuni, secondo cui chiunque, laico o sacerdote, avrebbe potuto e dovuto dichiarare “sede impedita”, come si pretende, o sede vacante oggi, dal momento che Benedetto XVI è trapassato. Ma andiamo con ordine.

Vediamo anzitutto quale siano il contesto e la finalità della legge speciale UDG; in secondo luogo, in che senso sia corretto dire che la “dichiarazione in proposito” non spetti alle autorità romane della Chiesa docente; in terzo luogo, se sia corretto affermare che celebrare o partecipare a Messe una cum Francisco – acclarato che questi sia antipapa – sia o no peccato grave.

Partiamo con il primo punto. Una legge speciale è detta tale in quanto disciplina e si rivolge a destinatari particolari, ovvero concerne materie particolari bisognose di una regolamentazione di dettaglio. Al contrario della legge generale (che nel nostro caso è il Codice di diritto canonico), che disciplina e si rivolge a tutto l’orbe cattolico e che regolamenta la vita generale della Chiesa.

Quali sono dunque i destinatari particolari della UDG? Evidentemente coloro che si occupano di gestire la Chiesa durante la vacanza della Sede e coloro che si occupano di gestire l’elezione del Pontefice, quindi le figure chiave della Curia romana e il Collegio dei cardinali. Non vi sono altri destinatari all’infuori di questi. Lo stesso papa Giovanni Paolo II lo afferma nel testo: “Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana. Ciò riguarda soprattutto l’assemblea di persone [id ante omnia personarum coetum respicit] cui è demandato l’ufficio di provvedere alla elezione del Romano Pontefice: […] esso è costituito dal Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa” (Introduzione).

Per di più, se si esamina il corpus normativo della legge in discorso, si vedrà che essa è indirizzata esclusivamente a loro, com’è logico d’altronde che sia, visto che la suddetta legge regolamenta nel dettaglio i poteri del collegio cardinalizio, le modalità di elezione del Romano Pontefice, ivi inclusa l’osservanza del segreto su tutto ciò che attiene all’elezione.

Questa precisazione diviene ancora più stringente se consideriamo, appunto, che la seconda parte della UDG, all’interno della quale troviamo l’espressione in proposito, è rivolta esclusivamente ai cardinali elettori, dal momento che – tra gli elementi di novità – la UDG ha sancito che “[i]l diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa” (II. 1 § 33) e ha abolito ogni altra forma di elezione che non sia quella per scrutinium, ivi incluse l’elezione per acclamationem e per compromissum dei cardinali (II. 5 § 62).

Questo è importante ribadirlo perché, quando si giunge a leggere il punto 76, bisogna continuare ad avere presente che il legislatore continua a disciplinare i soli cardinali elettori e rivolgersi a essi solo, non a tutti i cattolici. In altre parole, il punto 76 della UDG di fatto sta dicendo: “Signori cardinali elettori, se, durante il conclave, vi accorgete che l’elezione non è andata secondo quanto stabilito finora nella UDG, potete e anzi dovete passare direttamente a ripetere tutta la procedura del conclave, così come io ho stabilito: non è necessario che vi affacciate dal loggione di san Pietro a scusarvi con i fedeli che hanno visto la fumata bianca e ora aspettano il papa, e che dichiariate che c’è stato un errore, per il motivo molto semplice che il popolo dei fedeli non ha il diritto né il potere di accettare o respingere la vostra dichiarazione”.

Non significa affatto che il popolo di Dio possa valutare da sé se l’elezione è andata secondo le istruzioni dell’UDG, non foss’altro perché nessuno – a parte i cardinali elettori – può partecipare al conclave (segretezza che rende ancora più evidente, in realtà, la specialità della destinazione della legge, e di questo punto in particolare). Dunque: i destinatari sono i cardinali elettori; la circostanza di luogo e di tempo è il conclave. Se siamo al di là di queste condizioni, siamo al di là della UDG, e dobbiamo rivolgerci alla legge generale o eventualmente ad altre leggi speciali che disciplinano circostanze differenti. Ciò diviene maggiormente evidente se consideriamo che, nel diritto canonico, l’invalidità (o nullità) è una sanzione che richiede un’interpretazione stretta della legge in questione, cioè che consideri l’osservanza delle sole condizioni indicate espressamente dalla legge, senza permettere che il tutto si estenda al di là di essa per casi analoghi o similari.

Per meglio chiarirsi. Il lettore ricorderà quanto scriveva Antonio Socci nel suo libro Non è Francesco (Mondadori, 2015). Secondo il giornalista, durante il conclave che elesse Francesco, un cardinale avrebbe inserito (con ogni probabilità – possiamo dirlo col senno di poi – volontariamente) nell’urna due schede anziché una sola, con l’intento (evidente per chi abbia un po’ di dimestichezza con i giochi che avvengono negli organi elettivi) di far cadere la candidatura, durante la quarta votazione del giorno 13 marzo (ovvero la quinta da quanto era iniziato il conclave), del cardinale arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Lo scopo sarebbe stato quello di giungere all’indomani, in quanto, a norma dell’UDG, potevano svolgersi al massimo quattro votazioni al giorno (due al mattino e due al pomeriggio: cfr. punto 63 dell’UDG). Infatti, il porporato che aveva inserito la scheda forse sperava che, nel corso della notte, si rimescolassero le carte delle candidature. Più che speranza, possiamo dire, sempre col senno di poi, solo una pia illusione, poiché forse si ignorava che vi era una forte volontà di procedere in tempi ristretti ed a tamburo battente all’elezione del successore di papa Benedetto sul seggio petrino, e che questo successore fosse il cardinal Bergoglio.

Stando, dunque, alla ricostruzione del giornalista Socci, il quale si fondava su quanto riferito dalla giornalista argentina Elisabetta Piqué, corrispondente dal Vaticano per il quotidiano La Nación, e biografa di Francesco, che, nel libro Francisco, vida y revolución (editorial El Ateneo), pubblicato in Italia per i tipi della Lindau con il titolo Francesco: vita e rivoluzione, rivelava – su confidenza ricevuta dallo stesso Francesco – che questa scheda in più rispetto ai votanti, benché fosse acclarata in sede di scrutinio, portò sì all’invalidazione di quella votazione senza neppure che fossero scrutinati i voti (violando, stando alla ricostruzione di Socci il n. 69 della UDG, secondo cui: «[…] Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione»), ma i cardinali – o meglio: il cardinal Camerlengo ed i cardinali assistenti – anziché rinviare all’indomani per la nuova votazione – come prevede sempre l’UDG – decisero di procedere comunque, quella stessa sera del fatidico 13 marzo, ad una quinta votazione del giorno (la sesta da quando era iniziata il conclave) da cui risultò eletto il cardinal Bergoglio. D’altronde, nessun cardinale elettore – secondo quando constava a Socci – obiettò alcunché, nonostante l’apparente irregolarità della votazione, consistente nella quinta votazione del giorno, visto che l’UDG espressamente stabilisce che le votazioni fossero quattro al giorno, e non cinque. Possiamo presumere che, nell’intenzione dei cardinali, la quinta votazione fu fatta perché la quarta fu considerata nulla de facto (sebbene, a norma della Costituzione UDG, non potesse essere considerata nulla de facto né de iure).

Cosa fare dunque, a conclave avvenuto? Non ci si può più appellare all’UDG, per le ragioni finora enunziate. Neanche per sanare l’errore giuridico della scheda superflua, commesso durante il conclave, anche perché, come abbiamo ricostruito, nelle intenzioni dei cardinali l’errore potrebbe essere stato sanato nell’occasione. Ormai il conclave è terminato, e con esso la circostanza entro cui la legge speciale si applica. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo rivolgerci dunque alla legge generale, e la legge generale (sarebbe a dire, lo ribadiamo, il Codice di diritto canonico) spiega al can. 154: “L’ufficio vacante di diritto [N.B. non di fatto, ma di diritto], che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l’illegittimità del possesso”. Dunque, usciti fuori dalle condizioni stabilite dalla UDG, diviene necessaria la sententia Ecclesiae, la dichiarazione della Chiesa.

Veniamo al secondo punto. Ho detto all’inizio che io ritengo che, in generale, sia corretto dire che non bisogna aspettare una dichiarazione della Chiesa docente circa il presunto antipapato di Francesco, ma certamente non nel senso “democratico” inteso da alcuni, e non certamente in virtù di UDG II. 5 § 76, come abbiamo visto. Intendo dire che il giudizio, come sempre quando si tratta di antipapi, spetta solo ai canonisti e agli storici della Chiesa, e tale giudizio solo in seguito viene fatto proprio, cioè ratificato, dalla Chiesa docente nella figura del Papa o di suoi delegati, e non necessariamente in maniera solenne, come potrebbe avvenire appunto con l’espunzione dei sedenti illegittimi dall’Annuario Pontificio.

A sostegno del fatto che queste vicende non devono essere governate in senso democratico, sta anche il fatto che, tradizionalmente, dal punto di vista canonistico, l’ufficio del papa è stato spesso paragonato al sacramento del matrimonio. Come il marito sposa la propria moglie dinanzi a Dio, così il papa, in qualità di vicario di Cristo, in un certo senso sposa la Chiesa dinanzi a Dio. Ora certamente, nel caso del matrimonio, possono darsi circostanze che rendono nullo lo stesso matrimonio. Attenzione: nullo, invalido, de iure mai avvenuto, sebbene come fatto storico ed esperienziale possa dirsi avvenuto, non foss’altro perché impresso su foto, nei ricordi, ecc.

Nel dicembre 2018, il teologo e latinista americano Ryan Grant scriveva su una nota testata cattolica americana: “Possiamo fare un’analogia del genere. La conseguenza di un individuo laico che ‘dichiara definitivamente’, per propria autorità, che le dimissioni di Benedetto sono state invalide non è affatto diversa da [quella di] un uomo che scopre che il suo matrimonio sia invalido a causa di qualche impedimento. Anche se avesse ragione al cento per cento e questo impedimento fosse evidente come il sole d’estate, egli non potrebbe semplicemente scappare e sposare un’altra donna, fintanto che la Chiesa non gli abbia concesso una dichiarazione di nullità, che è una sentenza nel foro esterno. In altre parole, poiché il sacramento del matrimonio è un atto pubblico, non dissimile dall’assunzione o dal rifiuto dell’ufficio papale, eventuali difetti che influenzano la validità devono essere giudicati pubblicamente dalla Chiesa attraverso il processo di annullamento, in modo che venga emessa una sentenza definitiva, e coloro che sono gli interessati abbiano certezza morale sulla questione” [3].

Quest’osservazione è puntuale e ineccepibile.

Terzo punto. Se sia corretto affermare che celebrare o partecipare a Messe una cum Francisco – acclarato che questi sia ipoteticamente antipapa – sia peccato grave. Qui sono due cose che vanno precisate, onde evitare che il popolo di Dio, soprattutto quello più sprovveduto di conoscenze teologiche, anche se in buona fede, tragga conclusioni grossolane e imprudenti (attenzione: l’ignoranza quasi mai è sintomo di umiltà, e in questi giorni le ondate di insulti lanciati a oltranza dai “fan” dell’una e dell’altra parte del dibattito lo dimostrano ampiamente): cioè in primo luogo occorre distinguere cosa siano l’invalidità e l’illiceità, e se si differenzino sostanzialmente; in secondo luogo, se il problema riguarda l’una o l’altra. Ora una Messa, ma in generale un sacramento cattolico, è invalido se non viene celebrato rispettando la materia, la forma, l’intenzione della Chiesa ed il ministro. Per esempio, il battesimo è invalido o nullo se non viene utilizzata l’acqua – che è sua materia propria – e se non viene usata la formula conveniente: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, e se non c’è la retta intenzione di unirsi misticamente al Corpo di Cristo che è la Chiesa e di rimuovere il peccato originale quanto alla colpa.

Nel caso della Messa (che è la celebrazione del massimo sacramento, ossia l’Eucarestia), le condizioni della validità sono l’uso del pane e del vino (materia), l’uso delle formule consacratorie approvate (forma), e l’esistenza di un ministro validamente ordinato. Da notare bene, a proposito della formula che rende valida la Messa: san Tommaso d’Aquino insegna che solo le frasi “Questo è il mio corpo” e “Questo è il mio sangue” rendono valida la transustanziazione. Le altre parole, che pure il sacerdote proferisce durante la consacrazione, come per es.: “Prendete e mangiate”, scrive san Tommaso, «non appartengono all’essenza della forma» [4]. Figurarsi tutto il resto che fa da corollario, nella liturgia, al cuore pulsante del sacramento!

Aggiunge san Tommaso che il sacerdote non perde mai il potere della transustanziazione, non solo se è un uomo peccatore, ma neanche se diventa eretico, scismatico oppure se viene scomunicato: «poiché la consacrazione dell’Eucaristia è un atto che consegue al potere dell’ordine, quelli che sono separati dalla Chiesa per l’eresia o lo scisma o la scomunica, possono certo consacrare l’Eucaristia, che, consacrata da loro, contiene realmente il corpo e il sangue di Cristo; essi, però, non fanno ciò in modo giusto, ma peccano facendolo» [5].

Quindi le messe degli eretici e degli scismatici sono certamente valide, perché si verifica la transustanziazione, ma non sono lecite, perché non sono autorizzate dalla Chiesa, secondo il potere di giurisdizione. Ecco, dunque, che c’è differenza tra Messa invalida e Messa illecita. Per fare un esempio, le celebrazioni liturgiche celebrate dai cosiddetti “ortodossi”, cioè dai sacerdoti delle Chiese autocefale d’Oriente (considerati almeno sino ai tempi del papa Paolo VI come scomunicati), che non siano pienamente unite alla Catholica, sono perfettamente valide (pur non essendo in comunione con nessun papa romano da almeno mille anni), eppure non sono lecite, con la conseguenza che un cattolico non potrebbe parteciparvi se non commettendo il delitto di communicatio in sacris (can. 1381). [6]

La liceità della liturgia dipende dal mandato effettivo che il celebrante ha ricevuto dal vescovo, unito al Pontefice. Ora, se Francesco fosse davvero un antipapa, le Messe dette in unione con lui sono certamente valide (il pane e il vino si convertono nel Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo), e i fedeli ottemperano al precetto festivo, soprattutto se si considera che la grande maggioranza dei cattolici di tutto il mondo considera Francesco come papa legittimo e non sospetta neanche lontanamente tutto l’Affaire Ratzinger-Bergoglio, che agli occhi dei più potrebbe apparire solo come una cavillosa questione giuridica (anche se sappiamo non essere tale).

Come scrive san Tommaso d’Aquino, «gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati sono stati privati dell’esercizio di consacrare da una sentenza della Chiesa», ma «non tutti i peccatori sono stati privati dell’esercizio di questo potere con una sentenza della Chiesa. E così, benché siano sospesi per quanto dipende dalla sentenza divina, tuttavia non [lo sono] rispetto agli altri da una sentenza della Chiesa. Quindi, fino a sentenza della Chiesa, è lecito ricevere da costoro la comunione e ascoltarne la Messa»; e ancora: «[la Scrittura] non [vuole] che un uomo [sia] giudicato da un altro sulla base di un sospetto arbitrario oppure con un giudizio usurpato al di là della norma, ma piuttosto in base alla legge di Dio, secondo l’ordine della Chiesa, sia che, poi, abbia confessato o che, citato [in giudizio], sia risultato colpevole» [7]. Nel caso di Messe cattoliche in unione con un antipapa non ancora riconosciuto come tale dalla Chiesa, quale sarebbe il caso certamente di Francesco, riconosciuto legittimo pacificamente dalla maggioranza dell’orbe cattolico, siamo di fronte a Messe non solo valide, ma persino lecite, non essendoci stata alcuna sentenza della Chiesa, proveniente cioè non da questo o quel dottore privato o improvvisato, che, per un verso, abbia dichiarato Francesco o altri eretici pertinaci o, per altro verso, abbia dichiarato Francesco quale antipapa.

Per quanto riguarda la liceità della Messa, essa potrebbe essere definita anche come “validità dal punto di vista della potestà di giurisdizione”, mentre la validità propriamente detta proviene dalla potestà d’Ordine. Ciò inteso, possiamo comprendere il caso della citazione fatta, evidentemente a sproposito, dell’enciclica di Giovanni Paolo II Ecclesia de Eucaristia, dove si legge: «Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma» (n. 39, cit. da Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 1). Qui non si sta implicando che le Messe celebrate in comunione con un antipapa – a maggior ragione se occulto e non dichiarato da alcuna legittima autorità della Chiesa – siano invalide nel senso della potestà d’Ordine, bensì che, almeno secondo l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, ogni divina liturgia celebrata validamente “richiama oggettivamente” la comunione con Pietro, e ciò vale anche per le chiese scismatiche, che tuttavia conservano un Ordine sacro autentico, cioè che discende dagli apostoli in continuità (praticamente si fa riferimento alle chiese scismatiche orientali). Nelle divine liturgie celebrate da sacerdoti in comunione con il Patriarcato di Mosca, per esempio, certo non si nomina papa Francesco, così come non si nominavano in passato papa Benedetto XVI o papa Pio XII, eppure quelle Messe sono valide, e in virtù di tale validità, richiamerebbero “oggettivamente” – secondo Giovanni Paolo II – l’universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa.

Possiamo concludere con un appunto. A rigore commettono peccato grave proprio coloro che partecipassero alle celebrazioni oppure ricevessero i sacramenti da parte di quei ministri (sacerdoti o vescovi), che fossero stati condannati e scomunicati dai vescovi una cum o persino da Francesco, e ciò in quanto – come detto – non c’è alcuna sentenza proveniente da una legittima autorità della Chiesa, che dichiari l’antipapato – vero o presunto – di Francesco, o che abbia riabilitato quei ministri dalle censure. Sino a che non vi fosse una sentenza di una legittima autorità della Chiesa circa lo status di Francesco, o che riabiliti ovvero dichiari invalida qualsiasi condanna nei confronti di quei ministri scomunicati, varranno pur sempre le censure canoniche da essi ricevute. E nessuno può sostituire o anteporre il proprio giudizio – quale privato dottore – a quello della Chiesa o di una legittima autorità della Chiesa, se non a prezzo di un altro peccato che è l’usurpazione di giudizio. Sempre citando san Tommaso d’Aquino, bisogna ribadire che ogni giudizio, quando usurpato, diviene perverso, cioè corrotto e falso, ed è peccato grave contro la virtù della giustizia:

«Chi formula un giudizio interpreta in un certo qual modo il dettato della legge, applicandolo a un caso particolare. Ora, poiché appartiene alla stessa autorità fare la legge e interpretarla, come la legge non può essere fatta se non dall’autorità pubblica, così neppure il giudizio può essere dato se non dall’autorità pubblica, che si estende certamente a quelli che sono soggetti alla comunità. E così, come sarebbe ingiusto che uno costringesse un altro a osservare una legge, che non fosse stata sancita dall’autorità pubblica, così è anche ingiusto che uno costringa un altro a subire un giudizio, che non sia formulato dall’autorità pubblica». [8] E si badi bene che la Chiesa, analogamente alla potestà civile, anzi come suo exemplar divino, rientra in quelle che possono essere definite “autorità pubbliche”.

[1] https://www.aldomariavalli.it/2024/01/08/la-difficolta-di-giudicare-francesco-unesplorazione-teologica-e-canonica/

[2]  https://www.marcotosatti.com/2024/01/19/benedetto-sede-impedita-riflessioni-su-due-casi-storici-gaetano-masciulo/

[3] https://onepeterfive.com/benevacantists/

[4] Tommaso d’Aquino, Summa theologiae III, q. 78, a. 1.

[5] Ivi, q. 82, a. 7, co.

[6] Ad onor del vero, la Chiesa cattolica ha sempre ammesso delle eccezioni a questa regola. Ad es., nella costituzione di Martino V Ad evitanda scandala (1418), si autorizzava la comunione sacramentale con gli scomunicati, purché non fossero stati personalmente e pubblicamente condannati come tali, né fossero noti aggressori di un sacerdote. L’attuale legge generale stabilisce al can. 844 § 2 che: «Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti».

[7] Tommaso d’Aquino, op. cit., q. 82, a. 7, co.

[8] Tommaso d’Aquino, op. cit., II-II, q. 60, a. 6, co. 

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61 commenti

  • Anna B ha detto:

    Carissimo don Pietro Paolo non mi pare che lei abbia risposto alla mia domanda, diciamo che ha tergiversato
    e con rammarico leggo sproloqui nei confronti del dottor Cionci e dulcis in fundo anche nei confronti di don Minutella, mi pare che io NON LI ABBIA CHIAMATI IN CAUSA, MI SBAGLIO? Certamente non era ciò che le avevo chiesto.
    Ritornando al discorso di MUNUS E MINISTERIUM, nella mia ignoranza mi pare di aver capito che il MUNUS è un’ investitura DIVINA, quindi gli viene da Dio mentre il MINISTERIUM è un’ investitura cardinalizia, quindi il titolo gli viene dai cardinali al momento dell’ elezione. Se sbaglio mi corregga.
    Nell’ ultima UDIENZA GENERALE , del febbraio 2013, PAPA BENEDETTO XVI così si è espresso: ” LA MIA DECISIONE DI RINUNCIARE ALL’ ESERCIZIO ATTIVO DRL MINISTERO NON REVOCA QUESTO “. Quindi l’ esercizio attivo non è altro che il fare il PAPA o come si potrebbe anche dire per un ragioniere svolgere il lavoro di ragioniere, se mi sbaglio mi corregga. Per logica conclusione , papa Benedetto XVI nel rinunciare all’ esercizio ha lasciato solo il compito di fare il PAPA ma non quello di ESSERE PAPA. Se mi sbaglio mi corregga.
    Nella stessa udienza egli dice che ,: ‘NON C’È PIÙ DI RITORNARE AL PRIVATO ” . Ciò sta a significare che non è tornato indietro nei suoi passi, non ha messo la veste cardinalizia ma ha mantenuto l’ ABITO BIANCO DEL PAPA. Se mi sbaglio mi corregga.
    Caro don Pietro Paolo cortesemente la prossima volta non chiami più in causa persone che non sono citate nel testo. Grazie

    • Don Pietro Paolo ha detto:

      Anna B: Lei scrive due parole a fondamento del suo pensiero, ma di Benedetto XVI se ne potrebbero citare tante altre che smentiscono quanto lei asserisce. Comunque, ammesso che l’interpretazione delle parole di Benedetto, che lei cita, fosse effettivamente così come la vuole lei, mi dica: che motivo c’era di indire un nuovo concilio e far eleggere un altro pontefice, solo di nome, mettendolo al timone della Chiesa? Secondo lei, questo è un comportamento sano, di uno che ama la chiesa, di un teologo che sa benissimo che al timone della Chiesa vi deve stare Pietro? Non poteva restare tranquillamente al suo posto e “per l’esercizio attivo” impegnare le Congregazioni o delegare i cardinali, come del resto hanno fatto sempre i papi? Un Papa che per assurdo pensa di tenere il munus lasciando il ministero e addirittura cedendolo ad altri, non è più Papa. Difatti, visto che il munus pietrino può considerarsi come stato di grazia, dal momento in cui il Papa ha lasciato il ministero, perché Dio dovrebbe mantenergli questo dono? Ripeto: il munus c’è lo hanno le persone che ricevono il sacramento dell’ordine e resta sempre negli ordinati. Il vescovo o il prete resta tale anche se lascia o viene scomunicato. Il Papa, che ha il munus pietrino, ce lo ha nel tempo in cui esercita il ministero. Per diventare papa non necessita nessun sacramento. Ammetto che certe cose Benedetto se le poteva evitare, in ogni caso, munus o non munus, se si è dimesso, come si è dimesso, non era più Papa.

  • Giuseppe ha detto:

    Rispondo a Don Pier Paolo, Nippo, Masciullo, Zenone e a tutti i seguaci del pastore mercenario JMB, iniziando con le parole di Gesù nel vangelo di oggi:
    “Solo le Mie pecore riconoscono la voce del BUON PASTORE (Benedetto) e lo seguono.”

    Perché, se è vero che il Papa, rinunciando al MINISTERO (MUNUS) perde anche l’ESERCIZIO del ministero.
    Non è vero nel caso contrario, come invece ha fatto Benedetto XVI.
    https://youtu.be/jdHXf5jUV1M?si=mATyF0J1DjADL9uN 

    Infatti, Papa Benedetto, da esperto canonista qual’era, ha inteso volutamente INVALIDARE il suo atto di rinuncia perché ingiustamente incusso dal potere massonico (Mafia S Gallo).
    Come?
    Attraverso l’ ERRORE SOSTANZIALE DI RINUNCIARE SOLO ALL’ESERCIZIO del MINISTERO, E NON AL MINISTERO = MUNUS, come invece prescritto dalla legge per una “valida” rinuncia (can. 332&2 -can 125-126-188).
    Infatti:
    Can. 125 – §1. L’ atto posto per violenza inferta dall’esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è NULLO.

    Can. 188 – La RINUNCIA fatta per timore grave, INGIUSTAMENTE INCUSSO, per dolo o per “ERRORE SOSTANZIALE” oppure con simonia, é NULLA per il diritto stesso.

    Can.126 – L’ATTO POSTO per ignoranza o PER ERRORE, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, *È NULLO; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma L’ATTO COMPIUTO per ignoranza o PER ERRORE PUÒ DAR LUOGO ALL’AZIONE RESCISSORIA a norma del diritto.

    Quindi, siccome Benedetto XVI è rimasto il Papa legittimo, la sede Petrina era IMPEDITA, NON VACANTE e pertanto, per il Can. 153 la provvisione dell’ufficio Petrino a Bergoglio è NULLA:

    Can. 153 – §1. La provvisione di un ufficio NON VACANTE di diritto è NULLA per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.

    NULLITÀ confermata dal Can. 146 – L’UFFICIO ECCLESIASTICO NON PUÒ ESSERE VALIDAMENTE OTTENUTO SENZA PROVVISIONE CANONICA.

    Inoltre le chiedo:
    Ma può mai la Chiesa eleggere papa un JMB che fin da vescovo non era in comunione con il Suo Magistero,  perché seguace della Dottrina eretica di Lutero, sacrilego (murato vivo Gesù Eucaristia) e iscritto alla loggia massonica Rotary Club?

    Per il Can 149 NO:

    Can. 149 – §1. Perché uno sia promosso ad un ufficio ecclesiastico,  deve essere nella “COMUNIONE DELLA CHIESA” e possedere l’idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l’ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

    E che le elezioni di BERGOGLIO siano NULLE E INVALIDE perché fin da “vescovo” NON IN era piena comunione con la Dottrina della Chiesa, lo sancisce anche papa Paolo IV  attraverso la bolla CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO – NULLITÀ DELLA GIURISDIZIONE PONTIFICALE DI TUTTI GLI ERETICI”:

    _ 6…. se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo… prima della sua elevazione a Romano Pontefice, AVESSE DEVIATO DALLA FEDE CATTOLICA o fosse caduto in qualche ERESIA […] SIA NULLA, NON VALIDA E SENZA ALCUN VALORE, LA SUA PROMOZIONE OD ELEVAZIONE, ANCHE SE AVVENUTA CON LA CONCORDANZA E L’UNANIME CONSENSO DI TUTTI I CARDINALI;

    E pertanto per il Can. 194 – §1. È rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso:
    2) CHI HA ABBANDONATO PUBBLICAMENTE LA FEDE CATTOLICA O LA COMUNIONE DELLA CHIESA; (Bergoglio e seguaci)

    https://youtu.be/c_d8tYDYrJM?si=QpwMDj6tgSAVGDwC

    Eppure basterebbero 3 cardinali della vera Chiesa per cacciare l’impostore e seguaci, eleggendo il legittimo successore di Benedetto XVI.
    Che aspettano ad uscire allo scoperto?

  • chiamatemi papa ciccio me ne farò una ragione ha detto:

    😈

  • Giuseppe ha detto:

    @ Luciano:
    Per quale motivo la dichiarazione ufficiale di non rinuncia al Mandato Petrino di papa Benedetto XVI dell’11 e del 27 Febbraio 2013 non sarebbe una prova DOCUMENTALE CERTA? ⬇️
    https://youtu.be/jdHXf5jUV1M?si=Xyf3pIDMHBlFL_f9

    …. Laddove, dichiarando ufficialmente di rinunciare solo all’ “ESERCIZIO”(ministerium), ma non al “MINISTERO” (Munus Petrinum), così come invece previsto dal Can. 332§2, ha confermato di rimanere ancora lui il legittimo pontefice detentore del MUNUS Petrino riservatogli da Cristo, se pur nello stato di “sede Impedita”. (Can. 412-335).

    Infatti, non avendo manifestato, per la “VALIDITÀ” di tale atto, la necessaria “RINUNCIA” al “MUNUS PETRINUM” (Mandato Divino) ma solo al “MINISTERIUM” (esercizio) … per i can. 125-126, attraverso questo errore intenzionale, il Santo Padre, ha dato luogo all’azione RESCISSORIA di tale atto rendendolo NULLO:

    Can. 125 – §1. L’ atto posto per violenza inferta dall’esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è NULLO .

    §2. L’ATTO posto per timore grave, INCUSSO INGIUSTAMENTE, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma PUÒ ESSERE RESCISSO per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o DEI SUOI SUCCESSORI NEL DIRITTO, SIA D’UFFICIO. (legittimo successore di Benedetto XVI)

    Can. 126 – L’ATTO POSTO per ignoranza o PER ERRORE, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, *È NULLO; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l’atto compiuto per ignoranza o per errore PUÒ DAR LUOGO ALL’AZIONE RESCISSORIA a norma del diritto.

    • luciano ha detto:

      Non é prova di nulla. Speculazioni. Cosí come la storia della mafia massonica di San gallo. Mi cugino mi ha detto che il Card, Daneels in realtá ha detto che c’era la mafia per invalidare l’elezione e far eleggere un altro.

  • Enrico Nippo ha detto:

    https://youtu.be/BciuuNvOfj4

    Il papa parla in latino e la traduzione che scorre in italiano è una truffa?

    • V.S.E. ha detto:

      Traduttore, traditore. Con questo “gioco di parole” si suole mettere in rilievo che qualsiasi traduzione di un testo in una lingua differente inevitabilmente “tradisce”, cioè non riesce a rendere del tutto, quanto l’autore intendeva dire nella lingua originale. Ora, nessuno sostiene che la traduzione ufficiale in italiano, eseguita come le altre nella Segreteria di Stato vaticana, sia una truffa; tuttavia sin dall’inizio nel testo latino sono state notate, anche da studiosi di alto livello, delle “problematicità” cui non è mai stata data una spiegazione soddisfacente, a partire dall’autore, il quale sull’argomento ha sempre risposto in un modo che pare riferirsi a una realtà diversa rispetto a quella che noi consideriamo normale. Di qui il sospetto che ci sia qualcosa di non compreso che potrebbe – e sottolineo il condizionale – spiegare tante cose. Ma fino a che tutto ciò resta nel campo delle ipotesi e non è provato, Francesco, almeno per quanto mi riguarda, è il papa, e tutta la situazione che stiamo vivendo potrebbe avere qualche altra spiegazione, che però ci deve essere data. Spero di averle dato una risposta chiarificatrice.

    • Aenigma-Ciancia ha detto:

      Non è una truffa, ma un messaggio in codice. Però niente paura: aggiungi al browser il decoder Aenigma-Ciancia e tutto ti verrà decifrato in un baleno. [Messaggio promozionale 🤣]

    • ministerium: esercizio ha detto:

      Signor Enrico Nippo,
      Forse è perché non conosceva bene il latino che papa Benedetto XVI il giorno 11 ha dichiarato di rinunciare al ministerium e non al munus come invece richiesto dalla legge per una valida rinuncia?

      E perché nella successiva dichiarazione in italiano del 27 Febbraio 2013 ha confermato di rinunciare all’esercizio (ministerium) e non al ministero (munus Petrinum) ?
      https://youtu.be/jdHXf5jUV1M?si=Xyf3pIDMHBlFL_f9

  • G. D. ha detto:

    ◾Caro Gaetano, rispondo al punto 3
    EUCARISTIA INVALIDA

    Se è vero che Cristo e Pietro formano un unico Capo della Chiesa, a rigor di logica, rè ovvio che la Comunione con Cristo si realizza solo attraverso la comunione col Suo legittimo vicario in terra.
    Ergo:
    Se è vero che Satana e l’antiPietro formano un unico Capo della sua antichiesa (massoneria), attraverso la comunione col suo vicario, è ovvio che la comunione si realizza con l’anticristo e non con CRISTO.

    Ma questa è una VERITÀ ribadita oltre che da papa GPII, anche dall’allora Prefetto Card. Joseph Ratzinger in questa stupenda omelia del 1977:
    “LA SS. EUCARISTIA PUÒ ESSERE ACCOSTATA “SOLO” NELL’UNITÀ CON LA SUA “AUTORITÀ” e con tutta la Chiesa…
    ◾La comunione col papa è la comunione con il tutto, senza la quale non vi è comunione con Cristo.”
    http://papabenedettoxvitesti.blogspot.com/2009/07/card-ratzinger-1977-la-comunione-con-il.html?m=1

    Ma sopratutto in:
    “Il Primato del Successore di Pietro nella Chiesa”:

    11. L’UNITÀ della Chiesa, al servizio della quale si pone in modo singolare il ministero del Successore di Pietro, raggiunge la più alta espressione nel SACRIFICIO EUCARISTICO, il quale è centro e radice della comunione ecclesiale;

    ◾ COMUNIONE CHE SI FONDA anche NECESSARIAMENTE SULL’UNITÀ DELL’EPISCOPATO.

    🔴 OGNI VALIDA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA ESPRIME QUESTA universale COMUNIONE CON PIETRO e con l’intera CHIESA, oppure oggettivamente la richiama », come nel caso delle Chiese che NON sono in piena comunione con la Sede Apostolica. (⬇️)

    15. La piena comunione voluta dal Signore tra coloro che si confessano suoi discepoli richiede il riconoscimento comune di un MINISTERO ECCLESIALE UNIVERSALE « nel quale tutti i Vescovi si riconoscano UNITI IN CRISTO e tutti i fedeli trovino la conferma della propria FEDE».
    La Chiesa Cattolica professa che questo MINISTERO è il MINISTERO PRIMAZIALE DEL ROMANO PONTEFICE, successore di Pietro, e sostiene con umiltà e con fermezza « che la comunione delle CHIESE “PARTICOLARI” con la Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con il VESCOVO di Roma, È UN REQUISITO ESSENZIALE — nel disegno di Dio — della comunione piena e visibile ». (‼️)

    E questa GRANDE VERITÀ, non è mai è stata contraddetta da nessun santo, tanto meno da S. Tommaso d’Aquino che, nelle citazioni “incomplete” e ” non attinenti” da lei riportate, non parlano affatto della messa INVALIDA celebrata dal sacerdote scismatico in comunione con l’antipapa capo di un’ ANTICHIESA ERETICA.
    – – – – – – – – – – – – – – – –

    ◾EUCARISTIA ILLECITA.
    Assodato che Bergoglio è un anticristo anatema perché nega la divinità di Nostro Signore Gesù Cristo e insegna un vangelo diverso dal Suo….

    Vedi “🎬LE ERESIE DI BERGOGLIO MOVIE” su YouTube
    https://youtu.be/5fPyn_imYAg

    Ne consegue che “CHI SALUTA L’ERETICO ANTICRISTO, PARTECIPA ALLE SUE OPERE PERVERSE”. (come insegna S Giovanni)

    E che non ci possa essere continuità tra il “SACRUM” del Miracolo Eucaristico col “PROFANUM” dell’atto ILLECITO e SACRILEGO di chi celebra il S Sacrificio in comunione con l’ ERETICO ANTICRISTO, lo conferma papa S.GPII nell’enciclica DOMENICAE CENAE al capitolo (sacralità):

    🔥 QUEL «SACRUM» NON PUÒ NEMMENO ESSERE STRUMENTALIZZATO PER ALTRI FINI.
    ◾ IL MISTERO EUCARISTICO, DISGIUNTO DALLA PROPRIA NATURA SACRIFICALE E SACRAMENTALE, «CESSA» SEMPLICEMENTE DI ESSERE TALE.
    ◾ESSO NON AMMETTE ALCUNA «PROFANAZIONE».
    https://youtu.be/gQlyOc9LqKI

    Ma forse lei non sa, che Papa Pio IX, lo stesso
    che ha decretato il DOGMA dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE, negato da Bergoglio dalla cattedra di S. Pietro in sala Paolo VI, nel 2018….
    attraverso l’enciclica “QUARTUS SUPRA-06/01/1873″, ha sancito il DIVIETO di citare il nome degli “ERETICI” nel il momento più solenne del S. Sacrificio:

    “… i NOMI DI COLORO I QUALI SONO SEPARATI DALLA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA, vale a dire, DI COLORO I QUALI NON CONCORDANO SU TUTTE LE MATERIE CON LA SEDE APOSTOLICA, ◾ NON SONO DA ESSERE LETTI DURANTE I SACRI MISTERI.” (❗)
    https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-quartus-supra-6-gennaio-1873.html

    Decreto ribadito con fermezza anche da Papa Benedetto XIV nell’enciclica “EX QUO PRIMUM”:

    23 ….I Sacri Canoni della Chiesa VIETANO DI PREGARE PUBBLICAMENTE PER GLI SCOMUNICATI, come si legge nel A Nobis (cap. 4, n. 2) e nel cap. Sacris, De Sententiae Excomunicationis.
    ◾Quantunque niente vieti che si possa pregare per la loro conversione, tuttavia NON SI DEVE PERMETTERE CHE I LORO NOMI SIANO PRONUNCIATI NELLA PREGHIERA SOLENNE DEL SACRIFICIO❗

    ————————
    Ecco perché, per salvare la chiesa dalla grande impostura in atto, non servono ulteriori decreti di scomunica a Bergoglio, oltre a quelli già sanciti da papa GPII, Leone XIII e Paolo IV.

    Personalmente, ritengo sia sufficiente, oltre che obbligatorio RICONOSCERE il defunto Benedetto XVI quale unico e legittimo papa stabilito da Cristo, seguire il suo umile esempio e le sue indicazioni dateci nella sua profezia del 1969 sulla futura chiesa, costituita da un piccolo resto costretto ad abbandonare le strutture occupate dall’esercito nemico e celebrare nelle catacombe:
    «… Alla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto…Non sarà più in grado di abitare gli “EDIFICI”…
    🔥 SARÀ UNA CHIESA PIÙ “SPIRITUALE”… povera e diventerà la Chiesa degli indigenti»…

    http://www.korazym.org/65921/la-profezia-di-ratzinger-del-1969-sul-futuro-di-una-chiesa-della-fede-e-quel-piccolo-gregge-di-credenti
    —————————————
    Ringrazio di cuore tutti i sacerdoti che avranno il coraggio di rinunciare a tutto per amore di Cristo e delle anime a loro affidate.
    Che Dio li bededica e Maria li guidi e li custodisca sempre nel Suo Cuore Immacolato.

    • G. D. ha detto:

      Rettifico un errore importante:
      Parlavo della scomunica, non di LEONE XIII ma di Leone X attraverso la Costituzione Apostolica “Decet Romanum Pontificem” contro Bergoglio, in quanto. seguace della Dottrina eretica di Lutero fin da vescovo, Bergoglio infatti, non credendo nella presenza sostanziale del Corpo e Sangue di Gesù Cristo nella s Eucaristia, di fronte al miracolo Eucaristico avvenuto nella sua Chiesa a Buonos Aires, lo ha fatto nascondere dietro un muro, anziché esporlo all’adorazione perpetua dei fedeli.
      Pertanto, le elezioni a pontefice di Bergoglio sono NULLE E INVALIDE per il decreto sancito da papa Paolo IV attraverso la bolla CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO – NULLITÀ DELLA GIURISDIZIONE PONTIFICALE DI TUTTI GLI ERETICI”.
      Grazie per l’attenzione.

    • G. D. ha detto:

      Rettifico un errore importante:
      Parlavo della scomunica, non di LEONE XIII ma di Leone X attraverso la Costituzione Apostolica “Decet Romanum Pontificem” contro Bergoglio, in quanto. seguace della Dottrina eretica di Lutero fin da vescovo, Bergoglio infatti, non credendo nella presenza sostanziale del Corpo e Sangue di Gesù Cristo nella s Eucaristia, di fronte al miracolo Eucaristico avvenuto nella sua Chiesa a Buonos Aires, lo ha fatto nascondere dietro un muro, anziché esporlo all’adorazione perpetua dei fedeli.
      Pertanto, le elezioni a pontefice di Bergoglio sono NULLE E INVALIDE per il decreto sancito da papa Paolo IV attraverso la bolla CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO – NULLITÀ DELLA GIURISDIZIONE PONTIFICALE DI TUTTI GLI ERETICI”.
      Grazie per l’attenzione.

  • D. G. ha detto:

    Egregio Dott. Gaetano Marasciullo, spero tanto in sua cortese risposta.

    Che L’EUCARISTIA celebrata in comunione con un antipapa ERETICO stabilito dalla massoneria (Mafia S Gallo) anziché da Gesù Cristo sia INVALIDA, è una GRANDE “VERITÀ” ribadita da papa S. GPII in “ECCLESIAE DE EUCHARISTIA” n. 39:

    “Parimenti, poiché « IL ROMANO PONTEFICE, quale successore di Pietro, È IL PERPETUO E VISIBILE PRINCIPIO e FONDAMENTO DELL’UNITÀ sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli»,
    ◾ LA COMUNIONE CON LUI È UN’ESIGENZA INTRINSECA DELLA CELEBRAZIONE DEL SACRIFICIO EUCARISTICO.
    ◾Di qui la “GRANDE VERITÀ” espressa in vari modi dalla Liturgia: «Ogni celebrazione dell’Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l’Ordine episcopale, con tutto il clero e con l’intero popolo.
    ◾OGNI VALIDA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA ESPRIME QUESTA UNIVERSALE COMUNIONE CON PIETRO e con l’intera CHIESA …

    Perché negare questa verità?

    Eppure si tratta di una grande VERITÀ ribadita anche da Papa Benedetto XVI in “IL PRIMATO DELLA SUCCESSIONE DI PIETRO NELLA CHIESA” n. 11 e 15 e in questa omelia del 1977 che la esorto ad ascoltare con attenzione:

    http://papabenedettoxvitesti.blogspot.com/2009/07/card-ratzinger-1977-la-comunione-con-il.html?m=1

    “LA SS. EUCARISTIA PUÒ ESSERE ACCOSTATA “SOLO” NELL’UNITÀ CON LA SUA “AUTORITÀ” e con tutta la Chiesa…
    ◾La comunione col papa è la comunione con il tutto, SENZA la quale NON VI È COMUNIONE CON CRISTO.”
    —————————

    E oramai TUTTI sappiamo che J. M. Bergoglio non può essere il papa:
    ◾ perché già SCOMUNICATO “latae sententiae” da papa S. GPII (U D G c.6 79-81) per accordi stabiliti con i cardinali della Mafia s Gallo, prima del conclave in quel di St Gallen, Svizzera;
    ◾e da papa LEONE X attraverso la cost. Dogmatica
    “DECET ROMANUM PONTIFICEM”
    in quanto “ERETICO SEGUACE DI LUTERO ” fin da vescovo.

    ◾ E PER ELEZIONI NULLE E INVALIDE con decreto sancito sempre da PAPA S GPII attraverso la Cost. Ap. Universi Dominici Gregis c.5 n.76 -77 (e senza che intervenga nessun’altra autorità).
    ◾E da papa Paolo IV attraverso la bolla CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO perché Bergoglio era “ERETICO” LUTERANO FIN DA “VESCOVO”.

    ◾ CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO – NULLITÀ DELLA GIURISDIZIONE PONTIFICALE DI TUTTI GLI “ERETICI”:

    _ 6…. se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo… PRIMA della sua elevazione a Romano Pontefice, avesse DEVIATO DALLA FEDE CATTOLICA o fosse caduto in qualche ERESIA.. SIA NULLA, NON VALIDA e SENZA ALCUN VALORE, LA SUA PROMOZIONE OD ELEVAZIONE, ANCHE SE AVVENUTA CON LA CONCORDANZA E L’UNANIME CONSENSO DI TUTTI I CARDINALI; […]

    _ Bergoglio infatti, PRIMA delle sue elezioni a pontefice, non solo era iscritto all’associazione filo-massonica Rotary Club dal 1999 ma, di fronte ai miracoli Eucaristici avvenuti nella sua diocesi di Buonos Aires e nella sua stessa chiesa di S Maria, anziché esporLi all’adorazione perpetua dei fedeli e diffonderne la notizia per accrescere la devozione eucaristica, (nonostante le prove scientifiche), ne ha fatto sparire le tracce, fino a nascondere il Cuore sanguinante di Gesù Eucaristia dietro un muro.
    Una grave PROFANAZIONE che dimostra la mancanza di rispetto e di fede nella presenza reale e sostanziale del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo vero Dio nella Sacra Eucaristia, tipica di chi ha deviato dalla dottrina cristiana e professa quella eretica di LUTERO.
    (le prove documentali si trovano nel libro del giornalista Maurizio Blondet)
    https://www.lafeltrinelli.it/cuore-per-vita-eterna-fatto-libro-maurizio-blondet/e/9788885223738

    (Video testimonianza sul Cuore Eucastistico e sanguinante di Gesù nascosto dietro un muro)
    https://youtu.be/RC8QCtkAF7E

    Non solo, ma di fronte all’attuale elezione a pontefice di un ERETICO, come PRIMA E DOVEROSA RISOLUZIONE, attraverso questa Bolla Apostolica, Papa Paolo IV, IMPONE A TUTTI I CRISTIAN IL DOVERE DI DISCONOSCERE IL FALSO PAPA E DI DISUBBIDIRE A LUI E AI VESCOVI E SACERDOTI A LUI UNITI:

    _7. LA LICEITÀ DELLE PERSONE SUBORDINATE DI RECEDERE IMPUNEMENTE DALL’OBBEDIENZA E DEVOZIONE ALLE AUTORITÀ DEVIATE DALLA FEDE.

    ——-

    DECRETI PAPALI che solo gli tempi nemici di Cristo e della Sua Chiesa SANTA, NON prenderanno mai in considerazione.

    Ma se Satana é potente, DIO È L’ONNIPOTENTE.

  • Alberto P. ha detto:

    Domando a tutti coloro che sono esperti della materia di avere buon senso nel riflettere sulla serietà del momento e di sentirsi investiti della responsabilità di sviscerare la questione con sforzo comune e sinergico, usque ad finem.
    Ogni attimo è prezioso, poiché la Chiesa Romana sta precipitando in caduta libera.
    Fermate questo disastro il più in fretta possibile, nell’interesse di una sana convivenza cristiana e di una pace duratura per tutto il genere umano.

  • Alberto ha detto:

    Domando a tutti coloro che sono esperti della materia di avere buon senso nel riflettere sulla serietà del momento e di sentirsi investiti della responsabilità di sviscerare la questione con sforzo comune e sinergico, fino in fondo. Ogni attimo è prezioso, poiché la Chiesa Romana sta precipitando in caduta libera.
    Fermate questo disastro il più in fretta possibile, nell’interesse di una sana convivenza cristiana e di una pace duratura per tutto il genere umano.

  • Benedetto Otto ha detto:

    L’atto nullo è inidoneo, proprio per la sua nullità, a produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato (quod nullum est nullum producit effectum).
    L’atto è nullo:
    1) quando esiste una specifica comminatoria di nullità contenuta in una norma (c.d. nullità testuale) art. 76 UDG;
    2) quando manca uno degli elementi essenziali dell’atto;
    3) quando è contrario a norme imperative.
    Caratteristiche intrinseche della nullità:
    1) è imprescrittibile; l’atto nullo, in quanto tam quam non esset, non è soggetto a prescrizione e la nullità può essere fatta valere in ogni tempo;
    2) è insanabile; l’atto nullo non può essere convalidato o ratificato da nessuno (nemmeno il trascorrere del tempo può sanarlo come visto al punto 1)
    3) l’azione di nullità è di mero accertamento e non ha natura costitutiva, limitandosi ad accertare che l’atto è nullo;
    4) può essere fatta valere da chiunque; la nullità opera ex se e quindi l’atto nullo è tale erga omnes;
    5) in caso di pendenza di giudizio, può essere rilevata d’ufficio dal giudice al contrario di quanto accade per l’annullabilità: anche se non richiesto il giudice può accertare la nullità dell’atto proprio perché tale facoltà è rimessa al Pubblico Ufficiale a beneficio della certezza del diritto.
    La nullità non deve essere dichiarata da nessuno. Occorre solo prenderne atto (accertamento) ed eventualmente emettere i provvedimenti necessari per ristabilire la legalità.
    La nullità non è sottoposta alla condizione sospensiva della dichiarazione (di nullità). La nullità opera ab origine e non a seguito di un provvedimento che la dichiara.
    Per mero tuziorismo il punto 76 UDG, ribadisce testualmente una caratteristica intrinseca nel concetto di nullità, ovvero il fatto che non deve essere dichiarata da nessuno. Tale circostanza rafforza la inequivocabile volontà del Legislatore Canonico in tale senso.
    Se un atto nullo dovesse comunque trovare esecuzione, tutti gli effetti derivanti dall’esecuzione sarebbero parimenti nulli.
    A fronte di un atto nullo, la semplice inerzia nell’accertamento della nullità medesima, non modifica alcunché nel mondo del diritto. L’atto nasce e rimane nullo.

    • luciano ha detto:

      Siccome non esiste nessuna certezza documentata dell’atto nullo le considerazioni a rigurado sono di fatto irrilevanti. Il tutto é basato su che? Sulla ricostruzione giornalistica mai confermata da nessuno dei presenti, ovvero si discute una ipotesi.
      Oltretutto l’ermenutica canonica non é quella dello stato democratico di diritto costituizionale.

  • La Signora di tutti i popoli ha detto:

    Il dott. masciullo fa filosofia e non teologia, non conosce giuriscanonica e cita con troppa fede l’Aquinate che ancora non è Dogma infallibile.
    In https://www.marcotosatti.com/2024/02/10/benedetto-xvi-rinuncia-invalida-un-cul-de-sac-supplet-ecclesia-mons-schneider, in data 10.2 e 13.2 cormes, scritto due commenti sulla questione UDG  e EDE.

    punto 1, secondo un ragionamento restrittivo (ma ci sono note di giurisprudenza che lo avallano?) si ritiene che l’UDG come “lex speciale” sia indirizzata solo agli agenti della elezione, tuttavia occorre rilevare che la prescrizione che non serve “alcuna dichiarazione in proposito” non può riguardare solo i cardinali, che peraltro già avrebbero eletto erroneamente, ma chiunque possa far notare ( senza formalità) -a questi cardinali- che la legge speciale è stata violata in un articolo e che l’elezione sic et simpliciter è invalida. Certo, toccherà ai cardinali, ora per allora, riaprire un concistoro elettivo.

    “violando, stando alla ricostruzione di Socci il n. 69” Errore! Si vìola l’art.68, non il 69.

    “non potesse essere considerata nulla” l’esempio delle schede doppie e invalide ai sensi del 76 UDG non è citato da Valli nel modo riportato da Masciullo. Il 76 UDG Va inteso: “qualsiasi elemento venga violato nella procedura  elettiva, porta a nullità l’elezione” che sia una scheda doppia, che siano superati gli scrutini giornalieri o per accordi pre-conclave e persino che si sia omessa la preghiera prevista. Se solo una virgola della UDG venga disattesa, la nomina è ben precisato: è invalida, nulla!
    Oggi, alle tante violazioni della UDG ( cioè ben oltre l’elezione con papa non abdicatario) si aggiunge la violazione delle verità e del deposito della fede, che neanche una legge speciale può disconoscere (es. le caratteristiche dell’elettorato passivo e attivo cattolico che non può essere scomunicato, per cui son vietati ministeri, esercizio di funzioni e atti di governo ed incarichi ecclesiastici oltre gli atti sacramentali che sono proibiti ed illeciti).

    ” La circostanza di luogo e di tempo è il conclave”: è impreciso, perchè il tempo non è mai definibile in sede vacante. Ed è errato, perchè ad alcuni agenti sono consentiti precisi atti di ordinaria o straordinaria amministrazione solo in sede vacante, quindi non limitati da un dato conclave erroneamente chiuso. Se si decidesse, ora per allora a rieleggere, il papa la prima cosa è dichiarare la sede vacans e mettere la Chiesa in “amm.ne controllata”, aprendo un altro conclave.

    “l’invalidità (o nullità) è una sanzione che richiede un’interpretazione stretta”. Balla colossale! In canonica non esiste la “interpr. stretta” vedasi can. 17 CJC. (si apprenda qualcosa poi da Benedetto XVI: Rota Romana – discorso 21.1.2012 d’inagurazione A.G. 2012.
    Per Masciullo la “sanzione” è una “punizione” che incide sugli gli atti (fra i quali lui non sa distinguere i negozi giuridici e sacramenti). Ma in giurisprudenza si parla di procedura di “annullamento di atti” che incide sulla loro efficacia di produrre gli effetti nel tempo. Gli atti non sono “sanzionati” (termine assai improprio) con la nullità o la annullabilità. Se sono nulli (di solito lo dice espressamente la legge) lo sono ex se, sin dalla loro emissione (“ex tunc”), non devono essere “sanzionati”. Se sono annullabili sono assoggettabili ad un procedura che parte da una comunicazione di chi ne abbia interesse diretto, ad un event. annullamento, anche in autotutela,  che di solito fa salvi gli effetti passati e li annulla “ex nunc”.

    “Ormai il conclave è terminato, e con esso la circostanza entro cui la legge speciale si applica”. Errore blu!  La UDG non si applica solo agli elettori ma, a tutti quelli che sono interessati alla elezione di un Papa (cioè ogni battezzato ha diritto ad avere un papa legittimo) e le sue norme  hanno valore “correttivo” senza limiti di tempo che, tempo non limitato in 76 UDG: prevede solo la nullità, non stabilendo, perchè è noto dalla dottrina, che si proceda al conclave con la semplice costatazione di sede vacante.

    “Dobbiamo rivolgerci dunque alla legge generale”. Balla colossale!! Nè il generale CJC e neanche altre leggi speciali possono influire su una legge speciale. Sono salve le Verità di fede e i Magisteri successivi.

    “can. 154: “L’ufficio vacante di diritto”. Errato! Il canone 154 non riguarda l’Ufficio Petrino, non è ivi applicabile.

    “ratificato, dalla Chiesa docente nella figura del Papa o di suoi delegati”. Impreciso! In caso di “vero e legittimo papa” che venga a cadere nel caso di scuola: eresia, spetta a un Concilio dichiararlo decaduto il papa senza poterlo deporre perchè deposto direttamente da Dio.
    In caso di “falso papa” un Concilio acclarare legittimamente che l’elezione è invalida (se il dimissionario non ha rinunciato al munus)e lo depone (anche se  non si  può “dimettere: chi non è stato mai “messo”) perchè la elezione è nulla “ex tunc”,  di fatto lo scaccia via materialmente dal trono e predispone per un concistoro elettivo.

    Punto 2
    Nell’esempio di Ryan Grant (in america si studia Cicerone per spiegare la semantica Munus/Ministerium), Masciullo introduce il “vizio di consenso” mutuato dal caso di un matrimonio nullo ex se. Enorme errore! L’abbinamento matrimonio/munus petrino e non omogeneo, per tre motivi non è opponibile:
    – il vizio di consenso è una paturnia indimostrabile di mons Viganò e non è qui in discussione
    – esser papa non è un sacramento come il matrimonio; 
    – la sacra rota è deputata agiudicare sil matrimonio su delega del Pontefice e un Concilio invece non avrebbe mai autorità su un Papa regolarmente eletto. Ma se stiamo parlando di un antipapa e dunque, instato di sede vacante, un Concilio può benissimo costatare la nullità elettiva e la nullità degli anti-atti e il Papa successivo ratificherà la decisione.

    “Eventuali difetti che influenzano la validità devono essere giudicati pubblicamente dalla Chiesa attraverso il processo di annullamento” Errore multiplo non supportato dalla UDG! Non occore un giudizio nè una dichiarazione formale ma solo constatare la violazione UDG e non ci può essere un “processo di annullamento”, nessun giudizio: penale o civile o canonico: si annullano solo atti annullabili, non quelli già nulli.
    punto 3.
    Masciullo fa esempio “da manuale” ma non è all’altezza di capirlo e quindi non lo spiega: “materia, forma prevista, ministro officiante e volontà di fare quello che vuole la Chiesa”… la volontà di fatto è il più profondo e complesso elemento che genera la validità sacramentale. La “volontà”, che si avvale della forma prevista, di fatto ha il riferimento nella Parola, che non è solo essenziale per raggiungere il fine del Sacramento, ma realizzare per quello che Masciullo, giustamente ma imprecisamente definisce: “la retta intenzione di unirsi misticamente al Corpo di Cristo”. In realtà la comunione ecclesiale è più che una intenzione retta, che deve far parte della volontà del ministro, ma lo è della Chiesa stessa: è una condicio sine qua non opera la discesa dello Spirito. Questa comunione è un richiamo sostanziale, anche formalmente preciso nella Liturgia Eucaristica, degli elementi componenti la Chiesa sulla terra: col vescovo particolare e col Pontefice il cui richiami formali DEVONO concidere col nome del Vescovo e pontificale. È importante di più la citazione alla comunione cum vero Papa (nella Messa è esplicita, negli altri è implicita) perchè egli rappresenta personalmente e in modo unico e primaziale la garanzia dell’avverarsi nel Sacramento che può avvenire solo in presenza della communio Ecclesiae, che unisce il Corpo di Cristo, capo della Chiesa (che nella Messa è anche communio sacramentale) con il  Popolo di Dio.
    Il ministero Petrino è il “perpetuo e visibile principio e fondamento” dell’unità di tutto l”Episcopato e della Chiesa universale insieme con il suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza di esso (lumen gentium n.23 para 1, n. 22 para 2).

    “Se Francesco fosse davvero un antipapa, le Messe dette in unione con lui sono certamente valide.” Ma la EDE dice il contrario! Se la illiceità di una Messa dipende dal ministro eretico, la nullità dipende dalla mancanza sostanziale di un vero Papa nella preghiera III del sacerdote, che pur in buona fede, ritiene Papa un estraneo, un antipapa: Bergoglio. La buona fede non sana l’affronto alla comunione ecclesiale, l’offesa allo Spirito che non discende a consacrare. La Enciclica Ecclesia De Eucharistia al para 39 è estremamente chiara. È inutile negare ciò che dichiara con evidenza.
    Se nella bottiglia del latte si mette del veleno di colore bianco (vestito di bianco), berlo in buona fede, non salva dagli effetti tossici.
    La Messa ortodossa non è nulla ma è illecita (ed è impedito al cattolico di frequentarla ordinariamente) tuttavia da tempo, il nostro Magistero, riconosce il principio oggettivo della Comunione ecclesiale fra determinate e precisate chiese cristiane. Così è stato deciso.
    L’antipapato di Bergoglio, anche se sembra richiamarsi a Cristo non è invece cristiano, perchè Vescovo di Roma può esserlo solo un Papa legittimo; un Papa illegittimo non genera una messa e sacramenti  illeciti contra legem, ma illegittimi extra legem, fuori della Legge, invalidi e nulli!

    Conclusione. A Napoli si dice mettere “a pucchiacca ammano ‘e criature” e lascio interpretare ai partenopei veraci cosa fa questo articolo alla UDG. È un articolo che non potrei definire dal punto di vista, teologico, canonico e dottrinale, ma da inavvertitamente il senso vero del 76UDG dell’atto nullo: tamquam non esset.

  • Andrea Cionci ha detto:

    Avv. Roberto Antonacci: “Non occorre ripetere il florilegio di pretestuose e volutamente articolate motivazioni volte solo a distorcere il cristallino significato della norma e a disorientare il lettore, ma, sintetizzando, i tre punti dell’autore Masciullo si fonderebbero sulla preliminare e pregiudiziale questione secondo la quale la UDG sarebbe una legge speciale rivolta solo ai cardinali e i cui effetti dovrebbero prodursi nei limiti fattuali, temporali e soggettivi limitati allo svolgimento delle operazioni elettorali e, in generale, al periodo di sede vacante. Al di fuori di tale contesto tornerebbe applicabile la disciplina generale.
    Nulla di più fuorviante.
    Il principio generale secondo cui lex specialis derogat generali, principio elementare sul quale si fonda il sistema di gerarchia delle fonti e che dirime eventuali contrasti tra norme antinomiche, opera nel senso che la norma speciale prevale su quella generale. Ciò significa che la norma generale non viene abrogata, ma nel determinato ambito di specialità in cui opera la norma speciale, essa prevale su quella generale che resta applicabile in tutti i restanti ambiti.
    Il punto 76 della UDG recita: “Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta”. Il significato della norma è molto semplice: l’effetto giuridico della nullità si produce automaticamente, ope legis, per effetto stesso della legge. L’effetto della nullità, come noto, opera erga omnes verso tutti. La conseguenza immediata di ciò, sotto il profilo logico ancor prima che giuridico, è che la nullità dell’elezione, producendosi ex se, cioé per essere avvenuta altrimenti da quanto prescritto dal canone 332, comma 2, richiamato dal successivo punto 77, non deve essere dichiarata da alcuno. Sicché, anche qualora della questione fosse investita una qualunque autorità giudicante, essa non potrebbe fare altro che semplicemente prenderne atto, cioè, come si dice, accertare la nullità non dichiararla. Ciò avverrebbe con provvedimento di accertamento, appunto, non costitutivo. Non a caso la norma parla di “dichiarazione” e non di accertamento. La dichiarazione ha un effetto costitutivo, ovvero è condizione necessaria affinché si producano i suoi effetti; l’accertamento ha natura di ricognizione di effetti già prodottisi nell’ordinamento giuridico e non modifica alcunché.
    Il fatto che la UDG regolamenti, come legge speciale, la vacanza della sede e l’elezione del Pontefice, che sia rivolta ai Cardinali, in quanto soggetti istituzionalmente deputati ai compiti oggetto della disciplina, è del tutto irrilevante ai fini della produzione della nullità de qua. La nullità o è tale, ed allora opera erga omnes, o non è nullità. Anzi, trattandosi di legge speciale, essa prevale senz’altro sulla norma generale di cui al canone 154.
    Tutte le restanti argomentazioni, comprese quelle sulla “democraticità” e sulla “validità della Messa” sono irrilevanti, ininfluenti e pretestuose, e tutte discendono dalla voluta erroneità della premessa. La questione è, in realtà, molto semplice come sopra esposto”.

    Avv. Roberto Antonacci

  • Alessandro ha detto:

    Circa la vacanza della logica (dai ragionamenti degli intellettuali) prima ancora e molto più che della sede apostolica

  • Alberto ha detto:

    Egregio Dott. Masciullo, mi permetto di rivolgerle qualche domanda:
    1. Nel testo della UDG si dice espressamente che il suo contenuto non può essere letto da un non cardinale?
    2. Un non cardinale può leggere il contenuto della UDG e, alla.luce del suo contenuto, farsi una propria idea di come si sia svolto il conclave del 2013?
    3. Lo stesso non cardinale, fattasi la propria idea, ma magari bisognoso di una conferma, è autorizzato a rivolgersi ai cardinali stessi?
    4. Allo stesso non cardinale che chiameremo persona qualsiasi, è concesso indirizzare una lettera ai cardinali, magari in forma di petizione, affinché questi indaghino su quanto accaduto, e confermino o smentiscano in base all’esito delle loro ricerche?
    5. Chi, come lei e come molti altri, è alla ricerca della verità, utilizzando gli strumenti della filosofia, della fede o della semplice logica, consapevole che solo un pronunciamento della Chiesa possa chiarire definitivamente l’arcano, perché non sottoscrive la petizione ed attende pazientemente ed umilmente la risposta?
    6. Sesta ed ultima domanda, e cambiamo argomento:
    “Nessun papa si è dimesso per mille anni, ed anche nel primo millennio ciò ha costituito una eccezione”
    Lei come spiega questa affermazione di Benedetto XVI?
    Buon lavoro.

  • Guido Codecasa ha detto:

    Leggo questo blog (con interesse) da parecchio tempo, ma per una volta non posso fare a meno di intromettermi, ed esprimere la mia piena approvazione per le osservazioni di Realista, e le eccezioni sul piano argomentativo addotte da A.Cionci. Per il resto, René Magritte avrebbe sapientemente riassunto i paradossi interni di questo testo con un “ceci n’est pas une pipe”: è come se l’autore continuasse a ripetere al lettore che gli elefanti non possono esistere, ma per negarne l’esistenza, non fa altro che descriverglieli in ogni singolo dettaglio.

  • Samuele ha detto:

    Almeno due gravi imprecisioni nell’articolo.
    1) Il Cardinale che dovesse inserire nell’urna 2 schede al posto di 1, non otterrebbe alcun rinvio della votazione. Infatti la UDG al punto 68 dice che se al conteggio delle schede votate, lo scrutatore notasse che il numero di queste non corrisponde al numero degli elettori, bisognerebbe bruciare tutte le schede e procedere SUBITO a una nuova votazione.
    2) Il punto 76 rivela che il legislatore della UDG sapeva in anticipo cosa sarebbe accaduto in un futuro Conclave: per qualche ragione, non sarebbero state seguite le norme, e ci sarebbe stata una “persona eletta” con il dolo. Attenzione: nel punto 76 il legislatore non indica affatto che si debba procedere ad una nuova votazione, anzi ammette il fatto che ci sia qualcuno eletto. Cioè il legislatore sta dicendo qualcosa di enorme: “in futuro ci sarà un Conclave in cui una o molte regole verrano infrante, perciò io stabilisco che quella elezione sia invalida di per sé stessa, e sebbene la persona venga acclamata come eletta, non abbia alcun diritto”.

    • Gaetano Masciullo ha detto:

      Scusi, ma dove avrei contraddetto il punto 1? Perché non leggete bene prima di sparare sentenze? “Grave errore…”

      • Samuele ha detto:

        Lei asserisce di aver studiato in profondità la questione, invece incorre in errori marchiani. Sul punto 2 non mi ha nemmeno risposto, ma capisco che è difficile replicare all’evidenza.
        Sul punto 1 ripeto che lei è in grave errore, perché non ha consultato la fonte primaria sul Conclave 2013 che in questo caso è il libro della giornalista argentina Piqué (amica di Bergoglio) e non Socci. Infatti nel libro Francisco, vida y revolución si legge che nel quarto scrutinio del 13 marzo (il quinto totale) il Cardinale scrutatore contando le schede si accorge che ce n’è una in più: infatti due schede risultano piegate assieme. Perciò non è il comma 69 della UDG da prendere in considerazione, ma il 68 che in caso di mancata corrispondenza tra numero di votanti e schede votate, obbliga a bruciare le schede e a ripetere SUBITO una nuova votazione.
        Nessun canonista ha però messo in luce che in realtà il Cardinale scrutatore ha commesso una evidente violazione della UDG. Infatti invece di bruciare le schede ancora chiuse come prescrive il punto 68, ha “inventato” sul momento una sua procedura decidendo di aprire le due schede piegate insieme. Questa decisione però è stata sciagurata, perché ha di fatto segnato l’inizio dello scrutinio, in quanto è stato violato il segreto dell’urna. A quel punto si sarebbe dovuto portare a termine lo scrutinio stesso e annullare una o due schede come indica il punto 69.
        Cosa significa? Che la quinta votazione (sesta totale) del 13 marzo, a norma della UDG, non sarebbe mai dovuta avvenire in quanto al di fuori delle norme. Di conseguenza l’elezione di Bergoglio è invalida a tutti gli effetti.

  • Maurizio ha detto:

    Mi scusi, nel frattempo i commenti mi sono ricomparsi… Dev’essere stato qualche problema informatico..
    Come non detto!

  • Maurizio ha detto:

    Dott. Tosatti, scrivo questo commento nell’apposito riquadro che Lei ha messo a disposizione anche per questo articolo.
    Ma vedo che, rispetto a questa mattina, Lei ha eliminato tutti i commenti che nel frattempo erano stati pubblicati.
    Capisco che si tratta di un tema scottante, ma… c’è una qualche logica in tutto questo?

  • Gianfranco Specchia ha detto:

    Quindi, secondo l’autore, se una persona validamente sposata decidesse di contrarre un secondo matrimonio, per dichiarare nullo questo secondo matrimonio ci sarebbe bisogno del pronunciamento di un’autorità? E nel frattempo, sono validi entrambi? Pur non essendo un giurista, la tesi espressa nell’articolo non mi sembra affatto solida.
    Manca la rinuncia al munus da parte di Benedetto XVI, questa è la verità che nel lunghissimo articolo viene evitata ad arte.

    • Gaetano Masciullo ha detto:

      Dalle domande che pone, è evidente che lei non ha compreso affatto ciò che ho scritto. Rilegga, per favore…

  • Enrico Nippo ha detto:

    Peri i ciechi e i sordi.

    “Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e si dovrà tenere un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice che dovrà essere convocato da chi di competenza”.

    “Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria che assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice”.

    QUESTIONE CHIUSA. Tutto il resto è fantasiosa elucubrazione.

    • V.S.E. ha detto:

      Il testo originale è in latino. I ciechi e i sordi potrebbero anche essere quelli che ritengono di vedere e sentire. “…Perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano”.

      • Enrico Nippo ha detto:

        Io parlo italiano e il Papa si è espresso pubblicamente in italiano. Tutti hanno sentito l’italiano. Pochissimi conoscono la versione in latino.

        Se il Papa ha detto in italiano a altra cosa da quanto ha detto in latino, siamo in piena truffa.

        • Fabio ha detto:

          Mi scusi, io ricordo che Ratzinger si sia dimesso parlando in latino. Non è un dettaglio: nella traduzione italiana 2 diversi termini sono resi con la stessa parola. Il dubbio è lecito.

        • V.S.E. ha detto:

          Giusto per la cronaca, il Papa si è espresso pubblicamente in latino. Vedere per credere, basta cercare il video su Internet.

    • Don Pietro Paolo ha detto:

      Bla, bla, bla… Capisco Cionci che ha tutto l’interesse di difendere le sue redditizie tesi, ma gli altri? Il bla, bla, bla non aiuta, non risolve e danneggia gravemente la Chiesa. E forse per questo che su questo argomento scrivono in questo blog orientali e occidentali scismatici e anche chi di cattolico porta solo il nome e della fede cattolica se ne fa un baffo. Soglio di cultura. Ma che bravi! ognuno certamente deve esercitare il suo ufficio profetico nella Chiesa e per questo è ammirabile e apprezzo l’opera di cardinali come Muller, ed altri, o come Mons. Schineider che con rispetto intervengono negli affari della Chiesa rimanendo al loro posto. Altri, come Mons. Vigano’, non sono per niente apprezzabili che, non solo per le sbandierate teorie contro il Vat. II e le susseguenti considerazioni, ma soprattutto per le note vicende lette sui media che, se vere, li pongono al di fuori della Chiesa Cattolica Romana. Per non parlare che tanti discussioni girano attorno al Diritto che, anche se ecclesiastico, è sempre un codice umano. Bisogna seguire anche i “motu proprio” dei papi, come la Domini grecis, ma ricordo che ogni Papa è al di sopra del Diritto canonico e può cambiare quanto detto o scritto da un altro Papa, se magistero ordinario. E, quindi, se Benedetto XVI ha detto e scritto: “Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e si dovrà tenere un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice che dovrà essere convocato da chi di competenza”.

      “Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria che assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice”., giustamente come ha scritto Nippo, la questione è chiusa.Se si ama la Chiesa che i nostri padri ci hanno consegnato, ognuno rimanga al suo posto con fedeltà al messaggio evangelico e alla Tradizione ( parlo di Tradizione e non di tradizioni) , faccia quello che nel suo piccolo può fare, senza clamori, rivoluzioni o scissioni, e preghi lo Spirito Santo, guida suprema della Chiesa, che è al di sopra del Papa, del Collegio cardinalizio ed episcopale ed è al di sopra delle previsioni catastrofiche che si leggono qui in tanti interventi. Lui è imprevedibile e sempre sorprendente. Le porte degli inferi non prevarranno. I rivoluzionari, anche con tutte le ragioni che avevano, non hanno mai riformato o purificato la Chiesa di Cristo. Come i Lutero, così i Vigano’, i Minutella ed altri. Gli strumenti dell’opera di riforma dello Spirito sono stati e saranno sempre i santi e, vi assicuro, che durante il mio ministero sacerdotale, anche se nascosti, ne ho incontrato tanti. La brace arde sotto la cenere. Gloria a Dio

    • Don Pietro Paolo ha detto:

      Bla, bla, bla… Capisco Cionci che ha tutto l’interesse di difendere le sue redditizie tesi, ma gli altri? Il bla, bla, bla non aiuta, non risolve e danneggia gravemente la Chiesa. E forse per questo che su questo argomento scrivono in questo blog anche orientali e occidentali scismatici e anche chi di cattolico porta solo il nome e della fede cattolica se ne fa un baffo. Critica. O non si preoccupa che nello stesso tempo dice eresie. Si fa a gara facendo sfoggio di cultura. Ma che bravi! ognuno certamente deve esercitare il suo ufficio profetico nella Chiesa e per questo è ammirabile e apprezzo l’opera di cardinali come Muller, ed altri, o come Mons. Schineider che con rispetto intervengono negli affari della Chiesa rimanendo al loro posto. Altri, come Mons. Vigano’, non sono per niente apprezzabili che, non solo per le sbandierate teorie contro il Vat. II e le susseguenti considerazioni, ma soprattutto per le note vicende lette sui media che, se vere, li pongono al di fuori della Chiesa Cattolica Romana. Formino pure le loro chiese, piccoli greggi … La chiesa di Cristo è una e ha come fondamento Pietro, santo o peccatore che sia. … per non parlare che tanti discussioni girano attorno al Diritto che, anche se ecclesiastico, è sempre un codice umano. Bisogna seguire anche i “motu proprio” dei papi, come la Domini grecis, ma ricordo che ogni Papa è al di sopra del Diritto canonico e può cambiare quanto detto o scritto da un altro Papa, se magistero ordinario. E, quindi, se Benedetto XVI ha detto e scritto: “Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, affidatomi dai Cardinali il 19 aprile 2005, in modo tale che a partire dal 28 febbraio 2013, alle ore 20:00 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e si dovrà tenere un Conclave per eleggere il nuovo Sommo Pontefice che dovrà essere convocato da chi di competenza”.
      “Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria che assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice”., giustamente come ha scritto Nippo, la questione è chiusa.Se si ama la Chiesa che i nostri padri ci hanno consegnato, ognuno rimanga al suo posto con fedeltà al messaggio evangelico e alla Tradizione ( parlo di Tradizione e non di tradizioni) , faccia quello che nel suo piccolo può fare, senza clamori, rivoluzioni o scissioni, e preghi lo Spirito Santo, guida suprema della Chiesa, che è al di sopra del Papa, del Collegio cardinalizio ed episcopale ed è al di sopra delle previsioni catastrofiche che si leggono qui in tanti interventi. Lui è imprevedibile e sempre sorprendente. Le porte degli inferi non prevarranno. I rivoluzionari, anche con tutte le ragioni che avevano, non hanno mai riformato o purificato la Chiesa di Cristo. Come i Lutero, così i Vigano’, i Minutella ed altri. Gli strumenti dell’opera di riforma dello Spirito sono stati e saranno sempre i santi e, vi assicuro, che durante il mio ministero sacerdotale, anche se nascosti, ne ho incontrato tanti. La brace arde sotto la cenere. Gloria a Dio

      • V.S.E. ha detto:

        Correggo: “non essendo possibile alcun dialogo”.

      • V.S.E. ha detto:

        Caro don, visto che il mio commento precedente si è perso nel mare magnum di Internet (a meno che non sia stato “cassato” dal dott. Tosatti, ma non credo), vorrei chiederle: per lei oggi è tutto normale, tutto a posto? E Benedetto XVI non ha mai fatto o detto cose che sembrano illogiche, irrazionali? Non crede che, facendo due più due, sia doveroso cercare di capire che cosa sta accadendo? Poi magari succede di esagerare nei toni e nelle conclusioni, ma forse le persone sono esasperate proprio a causa dell’atteggiamento di chi vuole negare l’evidenza: sono tanti e spesso per nulla cortesi, per usare un eufemismo. Credo che questa aggressività possa anche derivare dalla paura di dover affrontare una situazione inedita, dalla quale ci si sente sopraffatti, però un po’ di mea culpa non guasterebbe per riportare le discussioni sui binari giusti. Lei parla di preghiera, di intervento dello Spirito Santo: ma che cosa dobbiamo aspettare, che arrivi un fulmine dal cielo e incida sulla pietra la soluzione dell’enigma? Lo Spirito Santo ordinariamente agisce, come lei ben sa, attraverso gli esseri umani; ma se coloro che dovrebbero dire e fare se ne stanno inerti e muti, allora lo Spirito sceglie altre vie. Penso che tutti o quasi sarebbero felicissimi di riprendere il proprio posto, perché in quello altrui – nonostante possa sembrare il contrario – non si sta per niente comodi. Altri parlano di obbedienza: ottima cosa, ma in tempi di ottenebramento delle menti e dei cuori bisogna fare molta, molta attenzione. In questo siamo stati ampiamente preavvertiti dal Cielo, in tempi non sospetti. Poi, ognuno è libero di fare le proprie scelte. In ogni caso, caro don, in futuro mi asterrò dal risponderle, perché mi pare che con lei non sia possibile alcun dialogo.

        • Don Pietro Paolo ha detto:

          V.S.R. : Ohhh..mi dispiace… comunque nessuno gli ha chiesto di dialogare… Una sola domanda: per lei tutte queste “tesi” indimostrabili., il più costruite con molta fantasia, provocatrici solo di confusione, di scandali, di divisioni provengono dallo Spirito del Signore che è Luce, Amore, Unità, Comunione, che ordina e non provoca caos? Non mi pare. Vedo invece lo zampino di qualche altro spirito. Dai frutti si conosce l’albero. Benedetto VI è stato una persona santa, ma non era esente di errori. Avrà pur sbagliato anche lui! Sebbene fosse un pozzo di sapere, nella conoscenza Avrà avuto anche lui qualche o più lacune. Farne, come purtroppo appare in tanti commenti un onnisciente stratega, uno sfascia papato o peggio uno sfascia Chiesa è proprio intollerabile. A me risulta da persone che gli sono state vicine che lui si è dimesso veramente da papa. il resto sono chiacchere. Il conclave, con tutte le illazioni raccontate, è legittimo . Poi, per quello che lo ha preceduto o per quello che di illecito SARA’ potuto avvenire Si rilegga bene la prefazione di Mons. Schieneider al libro di O”Reilly. Dio la benedica

    • Elena ha detto:

      Enrico Nippo, se ascolta meglio “le parole di papa Benedetto,” forse” si renderà conto che, sia nella dichiarazione in latino che in italiano, ha rinunciato solo al MINISTERIUM = ESERCIZIO, non al MUNUS PETRINUM come previsto dalla legge. Can. 332&2 – UDG 76-77 ⬇️

      https://youtu.be/jdHXf5jUV1M?si=Xyf3pIDMHBlFL_f9

      Oppure lei signor Nippo, e chi ha tradotto male il video da lei postato, vi credete più bravi di papa Benedetto nel tradurre dal LATINO la parola MINISTERIUM = ESERCIZIO???
      HA forse rinunciato al MUNUS =MINISTERO ???

      NO❗

      E allora, per quale motivo insistete così tanto nel NEGARE L’EVIDENZA?

      Forse è per permettere dall’impostore iniquo di continuare a DISTRUGGERE CRISTO, LA SUA DOTTRINA E LA SUA CHIESA, che vi ostinate a collaborate alle sue opere inique ?

      • Don Pietro Paolo ha detto:

        Signora Elena, se non lo ha capito, un papa che rinuncia al ministero perde anche il munus. Il munus gli è stato dato da Dio perché e stato eletto papa, quindi per il ministero. Se rinuncia al ministero di papa, non è
        piu papa e se non è più papa non ha il munus pietrino. Quindi nel papa munus e ministero coincidono. Quelli che l’hanno indottrinata diversamente le hanno raccontato solo frottole.

        • Anna B ha detto:

          Cortesemente Sig. Don Pietro Paolo può dirmi dove è scritto che MUNUS E MINISTERIUM SONO LA STESSA COSA? IO NON L’HO TROVATO DA NESSUNA PARTE. LE SAREI GRATA ZE MI RISPONDESSE. RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE

          • Don Pietro Paolo ha detto:

            Anna b: io non ho detto che munus e ministero sono la stessa cosa. Se coincidono è perché nel papa l’uno non esclude l”altro, vanno insieme. In sede impedita, al papa che gli viene negato l”esercizio (il ministero) gli resta il munus. Tuttavia, il papa impedito non può essere sostituto da un altro. Ora papa Benedetto ha lui stesso annunciato un nuovo conclave per l’elezione di un nuovo sommo pontefice. Quanto dice Cionci di una sede impedita ad hoc da Benedetto è irraguardoso e malvagio nei confronti del papa emerito. Per quale cattiveria infernale avrebbe dovuto far eleggere a papa uno che in realtà non sarebbe stato tale? Per quanto riguarda la sua domanda: al papa viene concesso il munus pietrino da Dio nel momento che gli viene dato il ministero con l’elezione a vescovo di Roma. Essendo già vescovo, aveva già il munus episcopale che in ogni caso non viene mai meno in quanto gli è stato conferito con un sacramento, nello specifico il sacramento dell’ordine. Per diventare papa non è necessario un sacramento. Lo si diventa per l’elezione dei cardinali. Se il papa lascia il ministero volontariamente non è più papa e quindi non ha più il munus. Vuole che Ratzinger, da buon teologo, non sapesse tutto questo? Portando avanti le corbellerie di Minutella-Cionci, avete fatto diventare Papa Benedetto uno stratega, come ho detto altrove, sfascia Chiesa. Sarebbe stato, secondo le fantastiche astruserie di Cionci un abile , misterico manipolatore e imbroglione. A che pro? E poi, se nessuno avrebbe scoperto la trama di Benedetto, come sarebbero andate le cose? Ci voleva proprio uno scopritore e anche decodificatore e… finalmente… ecco Cionci… l’uomo del destino. ( non lo chiamo della Provvidenza). Magari qualcuno fra poco vorrà farlo santo subito. Ma mi faccia il piacere, direbbe Toto’. Per essere più credibili, Hanno posto le loro strampalate tesi anche sull”irregolarita nei confronti del diritto canonico, non sapendo che anche se ci fossero state irregolarità, il papa è al di sopra del diritto e può anche non tenerne conto e cambiarlo. Benedetto XVi si è dimesso da papa e basta. Luii sapeva che lasciando il ministero perdeva anche il munus petrino. Mi risulta, da persone vicino a lui, che si meravigliava grandemente delle corbellerie che venivano predicate dal vate, che asserisce ai suoi adepti che in bilocazione va a S. Pietro ad assistere a nefandezze impronunciabili , e propagamdate dal suo fedele scrittore decripto-codici(???) inesistenti.

  • Andrea Cionci ha detto:

    Gli errori giuridici e logici e le contraddizioni di questo scritto sono grossolani e madornali:
    1) L’autore dice che la UDG è legge speciale (ogni legge speciale prevale sulla generale) e poi parifica le sue conseguenze con la legge canonica generale. Mah?
    2) confonde la nullità con il suo riconoscimento formale, che ha valore-funzione solo dichiarativo, non costitutivo, questo è un principio generale di ogni tipo di diritto (sia italiano che canonico).
    3) la nullità è sempre assoluta, automatica e non sanabile, l’autore la confonde con la differente annullabilità, che è sanabile, oltre a ciò ogni nullità può per sua natura essere fatta valere da chiunque.
    4) il fatto che sia automatica ne conferma l’insanabilità, indipendentemente dal suo riconoscimento postumo formale o meno. la sanabilità non c’è mai: deve essere prevista espressamente nella legge, altrimenti: MAI
    5) che la UDG sia rivolta solo ai cardinali è considerazione superficiale e irrilevante. questa legge non autolimita in alcun modo il proprio ambito e quindi non può essere in alcun modo relativizzata: ovvio che sono i cardinali i primi destinatari ma non gli unici, in quanto riguarda tutta la Chiesa, non procedure interne poco importanti…o solo burocratiche…
    6) la norma del cdc citata non centra nulla: l’art. 154 riguarda altri casi, relativi poi ad incarichi a sacerdoti (tipo: do una parrocchia a chi non è stato ancora ordinato sacerdote)
    7) non hanno capito o fingono di non capire: non c’è alcuna “vacanza di diritto”: il Papa era ancora Benedetto. quindi che centra il 154?
    8) si danno la zappa sui piedi: il precedente art. 153 invece sembra calzare (anche se non ce ne è bisogno): dare un incarico ecclesiastico se NON è vacante di diritto è azione nulla (ovvio). nel nostro caso non c’era alcuna vacanza né di diritto né di fatto…quindi che cosa citano a sproposito? si arrampicano sui vetri…
    9) non colgono mai l’essenziale: la UDG è essenziale in quanto conferma che bisogna rinunciare al munus e se non lo si fa, tutto è nullo e non si può fare nulla validamente e legittimamente.

    • Enrico Nippo ha detto:

      Ma davvero allo Spirito Santo interessano questi intrecci sillogistici che vorrebbero presentarsi come chiarificatori e invece ingarbugliano di più la già ingarbugliata materia?

      • Stilobate ha detto:

        La lana caprina scalda, si sa: donde l’accalorarsi di più d’uno intorno a questioni come quella del munus/ministerium. Fortunatamente lo Spirito Santo scalda di Suo e non ha bisogno di rabescati velli suppletivi.

      • VINCENZO ha detto:

        …ma non era Spirito di Verità che ci avrebbe ricordato la Verità tutta intera ?

  • Gianfranco Armeli ha detto:

    Che la UDG sia rivolta ai soli cardinali va bene, ma che riguardi solo il conclave non mi convince. La “mafia di S. Gallo” si era riunita al di fuori del conclave e questo fatto ha reso scomunicati di fatto i cardinali che vi hanno partecipato. Ora uno scomunicato può essere eletto papa? Quanto alla dichiarazione di antipapa che merita Bergoglio, sarebbe necessario che ci fosse qualcuno al di sopra di lui per giudicarlo e sulla terra purtroppo non c’è. Quindi non ci si può trincerare dietro questo fatto dicendo che, se non c’è una dichiarazione ufficiale della Chiesa, non si può considerare Bergoglio come antipapa. Non sono semplici laici ignoranti che hanno studiato la questione, ma canonisti, latinisti, giuristi, ecc. ed il loro giudizio è ben diverso da quello degli “una cum”. Bisogna comunque pregare molto perché, mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata.

    • Gaetano Masciullo ha detto:

      “La mafia di S. Gallo si era riunita al di fuori del conclave e questo fatto ha reso scomunicati di fatto i cardinali che vi hanno partecipato.”
      Scusate, ma chi vi mette queste idee in testa? Su che base fa questa affermazione circa la scomunica? Quanto lei dice vale anche per il Sale della Terra, il partito di prelati che si riunì al di fuori del conclave per promuovere l’elezione di Ratzinger?

      • La Signora di tutti i popoli ha detto:

        Le risulta che il “sale della terra” si sia riunito da qualche parte o lo ha letto in qualche biografia o lo ha detto l’oracolo Zenone del tempio di Scutari?
        Oppure il “sale della terra” era un gruppo di amici e collaboratori di Ratzinger che aveva capito che, riuniti o non riuniti (e stia sicuro che non avevano bisogno di riunirsi, neanche ai sensi del n.81 UDG, u.c. che lo consente) che Ratzinger stesso era la persona fra quelle più idonee?
        Si legga (per la prima volta) la UDG a partire dal n.81,e lo abbini al n.76 e apprenda qualcosa.
        A GIANFRANCO ARMELI, provi a rispondere alla intelligente domanda:
        “…uno scomunicato può essere eletto papa (e Bergoglio lo era sin dal 2005, quando tentarono di sostituirlo alla morte di GP II)”?
        Ma lei, è stato subito chiaro che di queste cose non ne capisce null, se non sa rispondere allora legga:
        Come elettore attivo, uno scomunicato, NON deve essere ammesso al conclave e a qualsiasi incarico cattolico su questa terra, neanche a fare il cherichetto, neanche in chiesa può entrare! Vero che, un ministro scomunicato può abusivamente celebrare sacramenti validi seppur illeciti, tuttavia la elezione di un papa Non è un sacramento, tantomeno la procedura elettiva. Quindi l’elezione 2013 è stata inficiata da elementi estranei e, proprio perchè è dipesa da questi: è nulla e non c’è bisogno che lo dica la UDG, oppure la UDG prevederebbe che in deroga ai principi della fede possano partecipare gli scomunicati ?!
        Ma passiamo all’elettorato passivo: Bergoglio da scomunicato NON poteva essere eletto papa perchè per essere Papi bisogna essere cattolici, cioè membri vivi (non tralci tagliati in attesa del fuoco eterno) del Corpo Mistico e gli scomunicati latae sententiae NON LO SONO, chiaro??

        Solo su una cosa G.ARMELI ha errato, ma lui può permetterserlo perchè non si fa maestro del foro :
        “sarebbe necessario che ci fosse qualcuno al di sopra di lui per giudicarlo.”
        … Siccome è lapalissiano, anche i miei due cani bastardi lo sanno, che Bergoglio NON È PAPA (e lasciamo perdere iI principio del Papa dubius): allora anche un solo, semplice cristiano, la nonnina sgaia di Voghera, è SUPERIORE ad un falso papa e può dire pienamente, nel suo dirittodi far valere, che il papa è morto il 31.12.2022: questa donna ne è sufficientemente deputata in caso di cardinali-giuda pre2103.
        E le sia chiaro dott. Masciullo, che un falso papa è meno cristiano del mio nipotino battezzato nella vera Chiesa, non solo perchè lo dico io, ma perchè lei, dovrebbe saperlo: è eretico, visto che volontariamente e in mala fede lei partecipa ad una falsa messa di un “ciccio” nominato silenziosamente in latino… ma è tanto bello il vetus ordo, che tutto va in secondo piano, pure la salvezza dell’anima.

  • PIERGIORGIO BUGLIONI ha detto:

    APPREZZO IL CONTENUTO DI QUENTO SOPRA ESPOSTO. MA MI DOMANDO: PERCHE’ NON SI ACCETTA ALLORA UN CONFRONTO DEFINITIVO TRA LE PARTI CHE PROPUGNANO TESI TANTO DIVERSE TRA LORO. CI SI POTREBBE INCONTRARE TRANQUILLAMENTE,CRISTIANAMENTE E CHIARIRE..UNA VOLTA PER TUTTE…QUESTE TESI IMPORTANTISSIME PER NOI CREDENTI. CONFESSO DI ESSERE MOLTO TURBATO E DELUSO DA COME SI COMPORTA LA ODIERNA CHIESA CATTOLICA ROMANA
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE
    PIERGIORGIO BUGLIONI OSIMO AN

  • Realista ha detto:

    Mi sembra di assistere ad una discussione tra giuristi riguardo il fatto se un pericoloso killer armato in una scuola (che sta distruggendo tutto con l’obbiettivo di fare una strage) vi sia entrato legittimamente, perchè la porta era aperta o illegittimamente, forzandola.

    La Chiesa non è in una situazione normale ma di emergenza, dove non ha senso chiedere aiuto alla giurisprudenza (anche perchè il killer della ‘legge’ se ne infischia) ma alle ‘forze speciali’!

    • William Blake ha detto:

      Esattamente. Le norme non normalizzano che una situazione normale. L’eccezione non ammette norme

    • Stilobate ha detto:

      Il Suo realismo è molto al punto, caro Realista: l’operato (contenuti, scelte, condotta, toni, ecc.) di chi attualmente siede sul soglio pontificio pone decisamente in secondo piano la necessità di districare i garbugli giuridici, veri o presunti che siano, checché protestino tomisti, fantasisti, canonisti e romanzieri.

  • Mimma ha detto:

    Grazie infinite!
    Nella mia semplicità di fedele bisognosa solo di Cristo, ho sempre pensato così anch’io e frequentato regolarmente la Santa Messa senza patemi di sorta.
    Altro è, naturalmente, ma si tratta proprio di un argomento diverso, l’impossibilita di obbedire a certe direttive moralivo e di seguire palesi deviazioni dall’ortodossia.
    Il Sigbore ci aiuti

    • Corrado ha detto:

      Eno, non credo si debba impunemente disobbedire al Papa.
      Però ad un antipapa si lo deve fare.