Collegialità Episcopale, il Rapporto con il Papa. Cinzia Notaro Intervista don Curzio Nitoglia (I Parte).

5 Luglio 2024 Pubblicato da

Marco Tosatti

 Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione la prima di una serie di interviste che Cinzia Notaro, a cui va il nostro grazie, ha realizzato con don Curzio Nitoglia in tema di collegialità episcopale. Buona lettura e condivisione.

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Un tema tuttora attuale nella Chiesa , già affrontato da mons. Luigi Carli ordinato sacerdote nel 1937, eletto vescovo di Segni nel 1957 a soli 43 anni, nel libro “La Chiesa a Concilio” ( Milano, Ancora, 1964) , in cui affermava che il Concilio Vaticano I ( 1869-1870 ) definì il primato di giurisdizione del Papa sulla Chiesa universale e l’infallibilità personale del Romano Pontefice e che purtoppo , a causa dell’invasione di Roma da parte di casa Savoia ( XX settembre 1870 ), il Vaticano I fu interrotto senza poter precisare alcunchè sulla restante questione della costituzione gerarchica della Chiesa per divina istituzione, pur essendo pronto ed elaborato il materiale circa il fondamentale dilemma dell’Episcopato in sé ed in rapporto al Papato (op.cit., p. 197 E. Ruffini, La gerarchia della Chiesa negli Atti degli apostoli e nelle Lettere di San Paolo, Roma, 1921 ).

Per maggiori approfondimenti don Curzio Nitoglia autore di diversi saggi, profondo studioso del tomismo ci aiuta a fare luce .

Quanto è importante il problema della Collegialità?

E’ importantissimo dacché è di natura dogmatica riguardante la costituzione divina della Chiesa e non è una questione disciplinare di diritto ecclesiastico. Con la Collegialità si è verificato un attentato allo statutum Domini, attentato che in parte è stato mitigato dalla “nota previa”, ma che ha lasciato l’ambiguità del duplice capo della Chiesa: il Papato e l’Episcopato alla pari quanto al potere giurisdizionale/magisteriale e con un certo primato solo di titolo, nominale e onorifico del Papato (cfr. L. Carli, op. cit., p. 235 ; Cfr. R. Dulac, La Pensée catholique, 1964, n. 89, pp. 39-48 ). Il problema attuale nella crisi che travaglia l’ambiente ecclesiale, è sapere come Cristo ha voluto e fondato la Chiesa e non quali prospettive siano oggi più utili all’uomo contemporaneo (democratico, pluralista, tollerante per principio e relativista), ma che non quadrano con la volontà di Cristo e contraddicono la definizione del Primato pontificio data dal Vaticano I.

La nuova dottrina collegialista è estranea alla Tradizione Apostolica della Chiesa?

Certamente. Monsignor Carli riporta nel suo libro i rapporti tra Papato ed Episcopato alla luce della Tradizione e della nuova dottrina collegialista, che ha preso piede “pastoralmente” nel Vaticano II dimostrando come essa da dottrina estranea alla Tradizione apostolica e al Magistero costante, tradizionale e dogmatico della Chiesa è diventata dottrina comunemente insegnata, anche se non dogmatica, a partire dal 1964.

Il Concilio Vaticano I non è stato chiuso, ma si è dovuto fermare dopo un anno di lavori alla sola definizione riguardante il Papato (infallibilità e primato) ?

Si, lasciando monco il suo splendido lavoro e, non avendo potuto affrontare la questione dell’istituzione divina dell’Episcopato con tutte le conseguenze, può dare l’impressione di una parzialità in cui si studia la Chiesa solo quanto al Papato. I due dogmi sul Papato (infallibilità e primato) debbono essere visti come il fondamento su cui si realizza l’unità della struttura ecclesiale composta da una gerarchia, in cui il Papato non assorbe e soppianta l’Episcopato, ma lo solidifica e ne è il fondamento. La dottrina tradizionale parla, infatti, di un Episcopato monarchico universale o papale e di un Episcopato subordinato locale o diocesano.

I collegialisti ridimensionano i due dogmi riguardanti il Papato ?

Si e bisogna fare attenzione a non farlo; occorre invece armonizzarli con l’istituzione divina dell’Episcopato subordinato, garantito e reso solido dalla “Roccia” del Papato ( Cfr. H. Lattanzi, Quid de Episcoporum “collegialitate” ex Novo Testamento sententiendum sit, in Divinitas, n. 8, 1964, pp. 89-94).

L’ Episcopato è, per volere divino, parte essenziale e necessaria della struttura della Chiesa ?

I Vescovi sono i successori degli Apostoli così come i Papi sono i successori di Pietro, Capo degli Apostoli. Anche i Vescovi, nominati dal Papa e riceventi direttamente da lui il potere di giurisdizione e da lui (o dietro suo comando) l’Ordine sacramentale (tramite un altro Vescovo), grazie a questi due elementi non solo hanno la pienezza del sacerdozio, ma possono (non debbono necessariamente) partecipare al magistero e al governo della Chiesa, se il Papa lo desidera, sia riunendoli nel Concilio ecumenico sia chiamandoli a pronunciarsi con lui sparsi nelle diocesi di tutto il mondo su questioni di fede e di morale. La Chiesa di Cristo è universale di diritto divino, ma si concretizza, si attua e si realizza nelle singole diocesi o chiese locali e nei Vescovi che le governano come successori degli Apostoli, altrimenti resterebbe un’astrazione o un’idea di Chiesa virtuale e non una Chiesa visibile, reale, in atto o in concreto, come Cristo l’ha voluta e l’ha fondata.

Per fare un esempio, il concetto universale o astratto “uomo” è un ente logico o di ragione, che come tale non esiste nella realtà; invece nella realtaà esiste Marco o il soggetto umano concreto e individuale, in cui sussiste la natura umana in genere o il concetto universale di uomo. Così la Chiesa senza un Papa in concreto e senza un Episcopato con Vescovi concreti e reali in carne ed ossa in ogni diocesi, non esiste in realtà, ma solo in mente.

Se l’Episcopato in quanto tale è d’istituzione divina, l’organizzazione amministrativa, il numero e l’estensione delle diocesi sono di diritto ecclesiastico.

Se un Papa non accetta l’elezione cosa succede?

Siccome la Chiesa è visibile si deve realizzare, concretizzare e vedere nel singolo Papa eletto in atto, che, avendo accettato l’elezione, diventa Papa formalmente. Se l’eletto non accetta, resta sino alla rinuncia definitiva “papa materiale o in potenza, non diventa Papa reale e in atto, ma non rimane neppure abitualmente “papa materiale”. Egli permane cardinale (o quel che era prima dell’elezione non accettata) e il collegio dei cardinali deve passare ad una nuova elezione che dia alla Chiesa un Papa reale e in atto, poiché essa in quanto società visibile e non pneumatica non può sussistere su un “papato materiale e virtuale”. In breve la Chiesa ha bisogno di avere un Papa reale e in atto, perché è una società visibile e non pneumatica. Ora il Papa reale e concreto rappresenta l’anello concreto e reale (non virtuale e logico), che congiunge la Sede apostolica a Pietro. Quindi è inimmaginabile concepire la Chiesa di Cristo che si fonda per 60 anni su un “papato virtuale, potenziale o materiale” senza passare ad un Papa formale e in atto. Infatti se nel conclave l’eletto non accetta l’elezione, il collegio cardinalizio deve passare necessariamente all’elezione di un nuovo candidato, che accettandola diventa Papa in carne ed ossa, vero e vivo, in atto e fisicamente.

Può fare un esempio?

Nell 1903 il card. Giuseppe Sarto fu eletto Papa, ma per due volte rifiutò e solo alla successiva terza elezione si piegò alla volontà di Dio ed accettò l’elezione. In tal caso le prime due volte era “Papa solo materialmente”, ma non sarebbe rimasto tale se il collegio avesse eletto un altro candidato : il card. Sarto sarebbe rimasto cardinale e non sarebbe restato in permanenza “Papa materiale”. Invece, avendo accettato la terza elezione è diventato Papa formale o in atto e fisicamente. La Chiesa ha bisogno di un Papa in atto, ma ciò non vuol dire che egli sia sempre e necessariamente un buon Papa, vi sono state epoche della Chiesa (la crisi ariana, il secolo X, lo scisma d’occidente) in cui per decine di anni si son susseguiti Papi non buoni e non di integra dottrina, che hanno favorito l’errore pur senza cadere in eresia formale.

Il vescovo invece rende concreta nella sua particolare diocesi la Cattolicità della Chiesa?

Certo, perché la Chiesa universale è composta da tante diocesi particolari governate dai loro Vescovi subordinatamente al Papa per diritto divino. Inoltre il Vescovo introduce e mantiene nella sua diocesi la nota dell’Apostolicità formale in quanto successore degli Apostoli subordinatamente al successore di Pietro. La sola Apostolicità materiale, ossia senza il riconoscimento del primato di giurisdizione del Papa sulla Chiesa universale, non è una vera nota della Chiesa di Cristo, ma è propria delle comunità separate da essa per l’eresia o lo scisma (per esempio, la chiesa detta ortodossa). In breve il Vescovo rappresenta l’anello concreto e reale (non virtuale e logico), che congiunge la diocesi o la sua chiesa locale alla Chiesa apostolica in una catena ininterrotta di Vescovi che discendono da un Apostolo.

Infine per quanto riguarda la Santità, il Vescovo la ottiene e la mantiene alla sua diocesi mediante il sacerdozio locale, il sacrificio della messa, l’amministrazione dei sacramenti, che sono il canale principale della grazia soprannaturale, fonte di ogni santità.

Quali i poteri del vescovo ?

Il Vescovo diocesano ha la pienezza del sacerdozio, coadiuvato dai sacerdoti e dai diaconi nell’esercizio del culto divino nella sua diocesi; il potere di magistero autentico, anche se non infallibile, per insegnare le cose che riguardano la fede e la morale ai suoi diocesani; una vera giurisdizione o potere di governare la sua diocesi, ma essa gli è data direttamente dal Papa e non gli viene direttamente da Dio ex officio o per il fatto di essere consacrato Vescovo. Occorre capire che il Papa e la Chiesa universale non limitano né diminuiscono l’Episcopato e la chiesa locale o la diocesi, ma le connotano come parti situate nel tutto. In breve la suprema potestà del Papa fa risaltare chiaramente il potere episcopale come ricevuto e partecipato da Dio al singolo Vescovo tramite il Pontefice romano stesso.

Per la teologia tradizionale è pacifico che il potere d’Ordine del Vescovo gli viene da Dio, anche se egli è consacrato dal Papa, in forza del rito sacramentale che gli assicura ex opere operato una valida consacrazione episcopale. Invece i poteri di maestro (magistero) e di governatore (giurisdizione) sulla sua diocesi gli derivano immediatamente dal Papa per istituzione divina. Quindi il Vescovo è subordinato e dipendente dal Papa ( Cfr. D. Staffa, De collegiali Episcopatus ratione, in Divinitas, n. 8, 1964, pp. 37-40 ).

Invece il Papa, non appena è legittimamente eletto ed accetta l’elezione, riceve un potere di giurisdizione pieno e supremo per diritto divino (cfr. Pio XII, Allocuzione del 5 ottobre 1957). Il Papa ha una giurisdizione che gli viene direttamente da Dio ed essa è “ordinaria” ossia “ex officio” per il fatto cioè di essere Papa; mentre il Vescovo non ha una giurisdizione “ordinaria” o “ex officio” per il fatto di essere consacrato Vescovo, ma ha una giurisdizione “straordinaria” che gli viene dal Papa il quale lo nomina Vescovo e dopo lo consacra tale.

Quale la distinzione reale e mutua tra Ordine e Giurisdizione?

Se il potere d’ordine è realmente distinto da quello di giurisdizione, dice pur sempre una certa relazione ad esso. Per esempio la giurisdizione del Vescovo tende ( governando ) come il il poteredell’ordine ( santificando ) alla alvezza del suo gregge e in un certo qual modo continua nel mondo ed in particolare nella diocesi, la Redenzione universale di Cristo compiuta soprattutto mediante il Sacrificio del Calvario, di cui quello della Messa è la riattuazione incruenta. Perciò colui che viene eletto Papa deve avere non solo l’intenzione di accettare la giurisdizione universale e somma, ma anche il potere dell’ordine episcopale ( e viceversa ) .

Il collegialismo pretende che il Vescovo, in virtù della sola consacrazione episcopale e quindi indipendentemente dalla missione canonica datagli dal Papa, riceverebbe una partecipazione alla giurisdizione universale sull’intera Chiesa cattolica. Ora ciò è incompatibile col fatto che il Vaticano I assegna solo al Papa la “pienezza della suprema potestà di giurisdizione nella Chiesa universale” (DB, 1831). Inoltre i Vescovi non aventi giurisdizione non hanno la successione apostolica formale ( Cfr. D. Staffa, De collegiali Episcopatus ratione, in Divinitas, n. 8, 1964, pp. 37-40; H. Betti, De membris Concilii Oecumenici, in Antonianum, n. 37, 1962, pp. 3-16).

Infine Pio XII, per contrastare l’errore collegialista, che già iniziava a serpeggiare in ambiente ecclesiale, in tre Encicliche ha insegnato che il Vescovo riceve la giurisdizione da Dio tramite il Papa (Mystici Corporis, 1943; Ad

Synarum gentes, 1954; Ad Apostolorum Principis Sepulchrum, 1958).

Si deduce che sia inconcepibile l’equiparazione tra Episcopato e Papato ?

E’ inconcepibile ammettere una giurisdizione universale e abituale dei Vescovi alla pari del Papa, come vorrebbero i collegialisti, secondo i quali ogni Vescovo in forza della sola consacrazione episcopale ha il diritto di partecipare, per volontà e istituzione divina, al magistero e alla giurisdizione universale del Papa. Infatti solo se il Papa vuole può farli partecipare pro tempore al suo magistero e alla sua giurisdizione universale sia riunendoli in Concilio ecumenico sia interpellandoli ad esprimersi con lui sparsi nel mondo ognuno nella propria diocesi.

Il Vescovo diocesano, nominato canonicamente dal Papa (missio canonica) e consacrato almeno tre mesi dopo la nomina, entra in rapporto con la sua diocesi e solo dopo entra in rapporto con la Chiesa universale unendo la sua diocesi ad essa mediante la subordinazione a Pietro. Quindi è attraverso la giurisdizione o la nomina canonica che il Vescovo diocesano entra in contatto con la Chiesa universale ed è per la comunione del Vescovo col Pontefice romano che la Chiesa è un solo gregge sotto un solo sommo Pastore (DB, 1827). Il singolo Vescovo, che è direttamente in comunione con il Papa, lo è anche indirettamente coll’intero corpo dei Vescovi il quale è formalmente tale per la subordinazione al primato giurisdizionale del Papa.

Quale l’elemento costitutivo formale dell’Apostolicità dell’Episcopato?

Come scrive monsignor Carli: “ Non è la consacrazione episcopale, ma la comunione col Papa (DB, 1821)” (op. cit., p. 223). La consacrazione valida si ha anche presso i Vescovi scismatici, che, non avendo la giurisdizione dal Papa di cui non riconoscono il primato, non sono formalmente successori degli Apostoli, ossia hanno solo un’Apostolicità materiale e non formale. Come si perde la formalità dell’Apostolicità sottraendosi colpevolmente alla comunione con Pietro, così la si acquista formalmente e la si mantiene in forza della medesima comunione con la Prima Sede.

Ci sono casi di estrema necessità in cui si puo’ procedere alla consacrazione episcopale senza la concessione di Roma?

E’ possibile sottraendosi non colpevolmente alla comunione con Pietro. Per esempio nell’ URSS alcuni Vescovi rinchiusi nei gulag consacravano altri Vescovi senza poter domandare il placet di Roma, così come nell’attuale situazione di caos spirituale e dogmatico nell’ambiente ecclesiale un Vescovo, che non vuol cedere alle novità modernistiche, può consacrare altri Vescovi, i quali non sarebbero accetti per la loro integrità di dottrina non infetta di neo-modernismo.

I vescovi non sono entità isolate, vero ?

Non lo sono anche se dispersi in tutto il mondo ciascuno nella propria diocesi, ma per volere di Cristo compongono una unità o società morale: la Chiesa gerarchica, che è il corpo dei Vescovi sotto il Romano Pontefice, Vicario di Cristo e capo degli Apostoli. Ogni Vescovo consacrato validamente, se è unito a Pietro riconoscendo il suo primato di giurisdizione, diventa membro del corpo dei Vescovi, di cui il Papa è il capo e con lui e sotto di lui governano, ammaestrano e santificano ognuno la propria diocesi e solo se il Papa vuole partecipano alla sua giurisdizione universale sia riuniti in Concilio ecumenico sia sparsi nel mondo, ma esprimendo la propria opinione su questioni di fede e morale dietro domanda del Papa, che può volere (non “deve”) avvalersi del loro consiglio soprattutto se vuol definire ed obbligare a credere, impegnando così l’infallibilità, ossia ottenendo l’assistenza divina che lo premunisce dall’errore definito e reso obbligatorio, cosa che Dio non può permettere.

Ogni Vescovo è successore concreto di un Apostolo come un anello concreto, fisico, reale e non logico o virtuale di una lunga catena fisica e reale, la quale risale ad uno dei Dodici Apostoli, dei quali il Principe è Pietro. Ciò ci rassicura in quanto l’Episcopato formalmente preso succede, in maniera dogmaticamente certa, per consacrazione episcopale e missione canonica all’Apostolo cui Cristo all’origine della Chiesa affidò, con Pietro e sotto Pietro, la sua Chiesa, che sarebbe durata in questo modo “tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt., XXVIII, 20).

Si capisce così la necessità, per divina istituzione, dell’Episcopato che fonda e giustifica l’Apostolicità perpetua e sempre attuale, ma non materiale, potenziale o virtuale della Chiesa di Cristo. L’Episcopato subordinato al Papato è un qualcosa di assolutamente necessario alla Chiesa di Cristo perché Cristo così l’ha voluta e fondata promettendole assistenza e protezione “tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt., XXVIII, 20), il che presuppone un Episcopato e un Papato formale, attuale, reale, fisico e non materiale, potenziale e logico. Questa è l’unica Apostolicità che ci fa individuare la vera Chiesa di Cristo. Per cui anche oggi e sino alla fine del mondo la Chiesa si regge sulla Roccia di Pietro e sull’Episcopato subordinato a lui.

E’ piu’ corretto dire “Corpo” o “Collegio” dei vescovi?

L’espressione più esatta è corpo e non collegio dei Vescovi. Infatti il corpo esprime l’idea di una subordinazione ad un capo, che nel caso della Chiesa di Cristo è Pietro. Il collegio non ha questo significato espresso dalla parola corpo e sottintende solo un primato di onore e non di governo. Infatti il collegio è una persona morale, un sodalizio o un ceto di più persone fisiche, che, su un piede di perfetta parità, eleggono un capo il quale è solo un primus inter pares ed inoltre agiscono sempre collegialmente (cfr. L. Carli, op. cit., p. 232). Invece nel corpo il capo ha un primato di governo e dirige tutti gli altri membri ed organi del corpo e non agisce collegialmente con essi, ma essi agiscono mossi dal capo.

Inoltre è essenziale al collegio agire sempre collegialmente sotto la rappresentanza del capo-collegio soltanto come primo tra pari, ossia avente un semplice primato onorifico o di titolo, ma non giuridico né giurisdizionale. Ciò equivale al prendere decisioni tutti assieme o con la partecipazione di tutti, secondo la legge democratica della maggioranza che vince.

Tuttavia il termine “collegio” è stato utilizzato da Lumen gentium n. 12. Perché?

Il fatto che sia stato utilizzato da Lumen gentium n. 12 per indicare il “corpo” dei Vescovi è perlomeno un difetto di serietà scientifica, giuridica e teologica che farebbe “pastoralmente” della Chiesa una democrazia, mentre dogmaticamente per divina istituzione è un Episcopato monarchico del Papa con un Episcopato subordinato dei Vescovi diocesani ed in ogni diocesi vi è un solo (mònos) Vescovo e dunque anche qui vi è un Episcopato subordinato al Papa nella Chiesa universale, ma monarchico nella propria diocesi (cfr. L. Carli, op. cit., p. 233).

Quindi la dottrina tradizionale cattolica non insegna che i Vescovi residenziali (diocesani) o titolari (che hanno la consacrazione e il titolo episcopale, ma non una diocesi da governare) in unione col Papa e sotto di lui come loro capo costituiscono iure divino, seu ex ipsius Christi Domini institutione, vel statuente Domino (DB, 1825), un vero “collegio”, che succede al collegio degli Apostoli sotto Pietro e con Pietro nella missione e nei poteri sulla Chiesa universale, dotato in permanenza e costantemente di suprema, piena e immediata potestà di magistero, di governo e di santificazione sull’intera Chiesa e non insegna che tali poteri, si badi bene, il “collegio episcopale” li possiederebbe perché ricevuti direttamente da Cristo con la consacrazione episcopale e non dal Papa tramite missione o nomina canonica. Quindi la Chiesa sarebbe di diritto divino collegiale, democratica e non monarchica, retta da un “con-governo” di Papa e Vescovi. Tuttavia il collegio dei Vescovi potrebbe esercitare i suoi poteri per mezzo del solo Pontefice romano, ma anche in questo caso come rappresentante del collegio e quindi in un’azione collegiale fatta da uno solo, però a nome e come rappresentante di tutti perché egli è sempre il capo del collegio episcopale e anche se sembra agire da solo in realtà lo fa collegialmente (“agere sequitur esse”).

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3 commenti

  • Don Pietro Paolo ha detto:

    “nell’attuale situazione di caos spirituale e dogmatico nell’ambiente ecclesiale un Vescovo, che non vuol cedere alle novità modernistiche, può consacrare altri Vescovi, i quali non sarebbero accetti per la loro integrità di dottrina non infetta di neo-modernismo”. Caro don Notiglia, queste sue parole, che sopra riporto, non trova siano molto contraddittorie con la sua lezione sul Papa, la sua autorità e missione così come l’ha espressa nell’articolo? Come può un vescovo che si definisce cattolico romano ordinare altri vescovi senza il mandato pietrino? Un Papa in “atto”, che qualcuno potrebbe, come dice lei, mettere nel novero di Papi “non buoni e non di integra condotta, che hanno favorito l’errore pur senza cadere in eresia formale” , è sempre il PAPA. Diversamente ci va di mezzo la veridicità della promessa di Cristo citata nel Vangelo di Matteo: “le porte degli inferi non prevarranno sopra di Essa…” La scusa di “integrità di dottrina”, da lei citata, diventa, direttamente o indirettamente, accusa al Papa di essere caduto in eresia, e ordinare un vescovo senza il mandato del Papa è un attentato all’ autorità del Papa e all’Unita’ della Chiesa. Un tale atto bisogna chiamarlo col suo vero nome: SCISMA. Questa è la motivazione che nel passato, e purtroppo anche oggi, per la quale tanti hanno smembrato il Corpo di Cristo, la Chiesa fondata su Pietro, fondando le loro chiese. Caro don Notiglia, un vescovo può e deve combattere e resistere non solo alle derive moderniste ma anche a quelle cosiddette tradizionaliste ( meglio chiamarle passatiste) non meno nocive alla Chiesa, rimanendo in comunione e in obbedienza al Papa e non facendosi egli stesso Papa.

    • Rolando ha detto:

      Questo sì che è un parlare chiaro.
      Viganò ora appartiene ad un’altra chiesa: la sua personale. Può consacrare vescovi e sacerdoti, fondare seminari e dire che la “sua” è la vera Chiesa fondata da Gesù Cristo che non è mai venuta meno all’insegnamento dell’unico vero Messia, vero Dio e vero Uomo. Un piccolo gregge sicuramente lo segue, abbastanza per dimostrare la veridicità della buona novella.
      Gesù, secondo Giovanni, prega ut unum sint, ma non aveva detto anche che il suo sangue è effuso pro multis?

  • Televisionario. ha detto:

    Tg3 delle 14.20
    Monsignor Vigano’ scomunicato per scisma.
    No comment.