Paul Kramer. Perché la Rinuncia di Benedetto XVI Era Difettosa.

10 Gennaio 2023 Pubblicato da

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un fedele lettore del nostro sito ci ha inviato alcune riflessioni  di p. Paul Kramer sulla situazione – e le discussioni – legate alla vicenda dei due papi, e alla scomparsa di Benedetto. l’amico che ce le ha inviate, collegate all’articolo di Robert Siscoe, chiarisce che “Queste sono sue considerazioni, immediate ed “al volo”,  che gli ho io stesso sollecitato. Non sono pertanto, è bene chiarirlo, una confutazione teologicasistematica ed accademica. Tenga inoltre presente che p. Kramer in questi momenti ha problemi di salute fisica”. Buona lettura, e diffusione.

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“Se un Papa si dimette dal ministero, il munus stesso diventa vacante”.

Non sequitur. Il munus e il ministerium sono sì inseparabili, ma non sono la stessa cosa. Il munus è l’ufficio. Il ministerium consiste nelle funzioni ufficiali connesse al munus. L’ho spiegato in modo esauriente ne Il caso contro Bergoglio. La rinuncia al munus rende vacante l’ufficio, come stabilito dal diritto canonico. La rinuncia al ministerio non ha alcun effetto giuridico, perché rinuncia a qualcosa di diverso dal munus. Chi rinuncia al munus rinuncia all’ufficio. Sciopera, in realtà, chi rinuncia al ministerium: Si rifiuta semplicemente di fare il suo lavoro”.

“Si noti che l’intenzione dichiarata da Benedetto XVI è quella di rinunciare al ministero “in modo che” la sede di Pietro si renda vacante (e non “impedita”!). In altre parole, l’intenzione dichiarata è quella di rinunciare al ministero e all’ufficio”.

L’intenzione dichiarata è solo quella di rinunciare al ministero, che non libera l’ufficio, anche se questo era l’effetto voluto. L’oggetto dell’atto di rinuncia è il ministerium e non il munus. Solo rinunciando al munus si libera l’ufficio. Rinunciando al ministerium si rinuncia solo alle attività dell’ufficio, ma non all’ufficio stesso. Non esiste una rinuncia implicita. Anche se avesse inteso che l’atto di rinuncia al ministerio avrebbe avuto come effetto la vacanza dell’ufficio, l’atto sarebbe stato nullo, perché l’atto è difettoso, e un atto difettoso che rinuncia a qualcosa di diverso dall’ufficio del papato stesso non può avere come effetto la vacanza dell’ufficio papale. Siscoe confonde l’intenzione formale dell’atto, che è l’OGGETTO dell’atto, cioè ciò che l’atto fa, con l’EFFETTO che si intende produrre con l’atto. Un atto che rinuncia solo all’esercizio dei doveri d’ufficio, ma non all’ufficio stesso, non può avere l’effetto di liberare l’ufficio, anche se questo era l’effetto che il papa pensava di produrre. Se voleva liberare l’ufficio, doveva rinunciare ad esso, e non alle attività dell’ufficio. Ha rinunciato alla cosa sbagliata che non può avere l’effetto di liberare l’ufficio, anche se questo era ciò che intendeva soggettivamente. Per essere un atto valido, l’intenzione dell’atto deve essere chiaramente espressa come oggetto dell’atto, e non solo implicita ma non dichiarata; e l’atto non può limitarsi a dichiarare l’effetto che intende ottenere, senza specificare l’oggetto formale stesso che solo può produrre quell’effetto.

Il resto dell’articolo afferma una serie di non sequitur, come: “Il fatto che Benedetto abbia intenzionalmente rinunciato alla sua giurisdizione è confermato dal titolo che ha scelto: “Papa emerito””.
Falso. Una rinuncia implicita non può avere alcun effetto giuridico. L’oggetto dell’atto deve essere dichiarato, altrimenti è nullo. Ho citato i canoni nel mio libro.

“Benedetto XVI si è spogliato di tutte le potestà di governo e di comando inerenti il suo ufficio [cioè della giurisdizione], …”.

Falso. Egli rinunciò formalmente all’esercizio dei doveri della carica, pensando erroneamente che tale atto difettoso avrebbe comportato la perdita della giurisdizione. Solo la rinuncia all’ufficio stesso può avere questo effetto.

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12 commenti

  • Alberto Ramón Althaus ha detto:

    Falta hablar de los errores en latín que invalidan la declaración de compromiso de Benedicto de fecha 11/02/13, de que se dice que renunció el 28/02/13 y de muchas cosas más y sacar las conclusiones necesarias y obrar como Dios manda.
    Todo ello es importante para salvarse y no mantenerse en pecado mortal.
    Porque no se puede estar unam cum quién no es papa y pretender estar en la verdadera Iglesia.
    Hay responsabilidades y el tiempo es escaso para todos.

  • Alberto Ramón Althaus ha detto:

    Está bien pero no ha analizado todo el acto de Benedicto en latín de fecha 11/02/13 pero algo es algo.
    Espero que sea suficiente para no caer en pecado de omisión.
    Más si el reverendo sacerdote está mal de salud.
    Algo es algo también Marcos Tosatti espero que Dios también lo considere suficiente para Ud.
    Saludos en la Santa Virgen María y en Cristo Rey

  • miserere mei ha detto:

    https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberII_la.html

    numero 332

    Carta canta (e in latino si capisce bene il peso del munus)

    P. Kramer non ha steccato.

  • Paolo poletti ha detto:

    QUESTO È PIÙ MATTO DI CIONCI. COMUNQUE SE POTESSI FAREI UN LEGGE PER CUI OGNI VOLTA CHE IL MATTO DI TURNO DICE CHE “IL MUNUS È QUESTO” E “IL MINISTERIUM È QUEST’ALTRO” DEVE INDICARE LA FONTE LEGALE DA CUI LO DEDUCE, A PENA DI LEVARGLI LA PELLE DALLA FACCIA A SBERLE. CHE NE DICE DOTT. TOSATTI?

    • Marco Matteucci ha detto:

      Ma tu ci fai o ci sei?
      La realtà dei fatti non si cambia con l’insulto, nemmeno usando le maiuscole.
      Almeno sai leggere oltre le 2 cifre?
      …numero 332

      • Marco Matteucci ha detto:

        Can. 332
        ========
        § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus.

        § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

        • Marco Matteucci ha detto:

          La versione italiana è già stata opportunamente sbianchettata.
          §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti..
          …CHE PENA!

  • sircliges ha detto:

    Ma qualcuno di codesti esegeti ha considerato la banale possibilità che Benedetto avesse semplicemente usato i vocaboli munus e ministerium come sinonimi?

    Se io scrivo “non riesco più a reggere le spese della mia macchina, dunque ti cedo il mio veicolo targa…”, cosa vuol dire? Che cedo il veicolo ma mi tengo la macchina? Oppure che sto cedendo l’oggetto unico variamente denominato con i vocaboli usati come sinonimi, macchina veicolo vettura etc?

    • Federico ha detto:

      30 minuti di applausi. Finalmente uno che usa il buon senso popolare!

    • Corrado ha detto:

      Ma se dico “non guido più la mia macchina (o veicolo)”, ne resto proprietario e tu NON hai diritto a prendermala, altrimenti sei un ladro”

      • Marco Tosatti ha detto:

        Beh, mi sembra che abbia detto: voglio che qualcun altro guidi la macchina, io non ce la faccio più…solo che è arrivato l’autista sbagliato.

  • andreottiano ha detto:

    Ottimo Stilum Curiae.

    Dopo le malriposte e inconsistenti certezze di Mascarucci, Siscoe, Laporta e delle anticipazioni del libro di Mons. Gaenswein, ecco finalmente un sano dubbio.

    Alla sapiente dissertazione di p. Kramer mi permetto di aggiungere un preciso articolo del gennaio 2019.

    https://vericatholici.wordpress.com/2019/01/22/come-e-perche-le-dimissioni-di-papa-benedetto-xvi-non-sono-valide-secondo-il-diritto-canonico/