Si Attacca la Polonia e i Giornalisti Tengono Bordone.

17 Ottobre 2021 Pubblicato da

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Vincenzo Fedele ci offre questa riflessione sulle recenti vicende che hanno avuto come protagonisti l’Unione Europea, sempre più simile a una nuova Unione Sovietica restyled, e la Polonia. Buona lettura.

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Si attacca la Polonia e i giornalisti tengono bordone.

 

La Polonia ribadisce, con un pronunciamento solenne, quel che dovrebbe essere ovvio, e cioè che le norme sovranazionali devono essere conformi alle Costituzioni nazionali, e non viceversa.

Apriti cielo! Piddini di ogni risma hanno attaccato senza ritegno la Corte polacca gridando allo scandalo con benemeriti, benpensanti e giù giù fino ai giornalisti nostrani, tutti a stracciarsi le vesti per questa lesa maestà intoccabile, onnipresente e onnipotente quale è diventata, a loro modo di vedere, l’Unione Europea.

Non a caso tutto questo accade dopo il veto di Polonia e Ungheria che ha bloccato le azioni europee per favorire le lezioni gender nelle scuole.

Peccato che anche nella nostra costituzione ci sia scritto che la sovranità appartiene al popolo italiano, non a quello francese o tedesco…

Peccato che a questo principio si sia anche ispirata la Germania quando pochi anni fa, per approvare gli “aiuti alla Grecia”, che in realtà hanno salvato le banche tedesche ed affamato il popolo greco, hanno dovuto attendere il parere della loro alta corte al cui pronunciamento, alla fine favorevole, ha dovuto uniformarsi anche il nostro attuale primer, Mario Draghi, all’epoca governatore della BCE, quando aveva deciso per i famosi acquisti illimitati di titoli di stato nazionali per sostenere le economie in crisi.

La memoria corta è un grosso problema. Un problema ancora più grande si presenta quando la memoria si accantona o si risveglia a comando travisando la realtà, le Leggi e la giurisprudenza.

L’Europa è un grande sogno e va realizzato partendo dai popoli, e non contro di essi, nutrendo le radici comuni e non recidendole. La coraggiosa Polonia è ancora una volta in prima linea per salvare l’Europa dei popoli e dei valori, senza sottostare a diktat di regime.

Oltre a dare il doveroso omaggio alla piccola e combattiva Polonia, vorremmo anche analizzare il quadro giuridico internazionale in cui si inserisce questa disputa campata in aria e gonfiata ad arte e a dismisura da chi vuole dimostrare l’indimostrabile e si indigna a comando.

Analizziamo, con un volo molto veloce e mirato, il Sistema Giuridico Internazionale scusandoci per la lunghezza, ma una eccessiva semplificazione non renderebbe chiaro il quadro di riferimento.

Come sfondo vi sono una serie di norme generate dal Sistema Giuridico Internazionale.

Occorre quindi capire quali sono i punti di disarmonie e di contrasto e conoscere il criterio da utilizzare per sapere quali norme sono da applicare nei diversi casi.

Bisogna considerare che i singoli Stati non sono entità isolate, ma sono inseriti in un tessuto transnazionale, e fanno parte di un contesto politico, istituzionale e giuridico più ampio in forme che possono essere schematizzate in tre categorie:

  1. Confederazioni;
  2. Unioni Sovranazionali;
  3. Stati Federali.

Per capire la forma davanti alla quale ci troviamo, bisogna discernere come si colloca la SOVRANITA’ che è un potere originario che non deriva da altri.

In base alla SOVRANITA’ si può dire che:

 

  1. Le CONFEDERAZIONI si hanno quando più Stati, attraverso un accordo internazionale, danno vita ad una entità per la tutela di alcuni interessi comuni (difesa, commercio, ecc.), ma la sovranità rimane all’interno di ciascuno Stato che rimane autonomo, per quanto collegato agli altri.
  2. Nelle UNIONI SOVRANAZIONALI la forma di aggregazione è qualitativamente più intensa. Ciascuno Stato rinuncia ad una parte della propria sovranità in favore di un vincolo associativo. La UE rientra in questo caso. Può fare Leggi ed emettere sentenze, al pari dei poteri nazionali;
  3. Gli STATI FEDERALI hanno un tasso ancora più forte di trasferimento di sovranità. Ad esempio la Germania ha il Governo Federale ed ha i singoli Lander. Alcuni poteri sono passati dai singoli Stati (Lander) a favore dello Stato Federale. Vi è, quindi, una duplicazione degli organi, anche legislativi ecc. Le deleghe dipendono dal tipo di Costituzione che lo Stato Federale si dà.

 

E’ da tener presente che esiste un forte dinamismo interno che, in molti casi, registrano passaggi intensi da una realtà all’altra.

Da Stati Unitari a Stati Federali(Brasile, Argentina, Messico, ecc.)

Da Confederazioni a Unioni Sovranazionali a Stati Federali (Svizzera, Germania, Stati Uniti, ecc.)

Da Stati Federali in Confederazioni (Ex URSS).

La Yugoslavia, ad esempio, era una insieme di Stati indipendenti confluiti in uno Stato Confederale adesso smembrato. Vi possono essere organismi sovranazionali di difesa (ad esempio la NATO).

 

Di tutto questo ci interessa particolarmente il caso degli Stati sovranazionali in quanto questo è il caso della UE. Occorre capire quali sono le relazioni che intercorrono nella UE, visto che non è nazionale, ma non è internazionale (quale è ad esempio l’ONU).

In base all’esperienza possiamo individuare tre tipi di modelli relazionali:

  1. modello MONISTA
  2. Modello SEPARAZIONE
  3. Modello INTEGRAZIONE

 

Anni 1950 – 1960 Modello MONISTA (Chiuso) – Stato Nazionale

L’ordinamento si disinteressa di altre norme che vengono emesse e decise da altri organismi. Questa può essere considerata l’Italia prima del 1960, dove la parte Internazionale non aveva incidenza a livello normativo.

 

Anni 1960 – 1970 – Modello della SEPARAZIONE

Occorre valutare come si opera, quando uno stesso argomento è regolato da una Legge nazionale ed una (ad esempio) UE. Consideriamo anzitutto che quando vi è una regola c’è sempre qualcuno che è destinatario di questa regola.

Il destinatario di una norma sovranazionale è, ad esempio, lo Stato Italiano.

La Legge italiana, invece, è indirizzata ai cittadini.

Un trattato commerciale sovranazionale è fatto da norme che vincolano gli Stati che lo hanno sottoscritto. Un’impresa, o un privato cittadino, può anche non esserne mai coinvolta.

Solo la volontà dello Stato può far superare questo sbarramento attraverso le cosi dette LEGGI DI ESECUZIONE o di RECEPIMENTO. Lo Stato, cioè, recepisce nella propria legislazione quel trattato commerciale.

La Legge di esecuzione, cioè, recepisce nell’ordinamento nazionale, la norma internazionale. Se non la recepisce il cittadino potrà ignorarla e far finta di nulla senza incorrere in sanzioni.

 

Anni 1980 ed oltre – Modello INTEGRAZIONE

In questo modello il cittadino è soggetto sia all’ordinamento nazionale che a quello sovranazionale.

Ad esempio, il cittadino italiano è soggetto sia all’ordinamento italiano che a quello UE.

Le norme dell’ordinamento sovranazionale, salvo eccezioni, divengono anche norme nazionali e creano CONTEMPORANEAMENTE obblighi per lo Stato e per il cittadino.

 

Il modello in SEPARAZIONE è quello relativo a trattati internazionali

Il modello INTEGRAZIONE è relativo alla Unione Europea.

Per sapere come comportarsi in caso di conflittualità fra norme, è importante sapere se si è passati dal modello SEPARAZIONE a quello INTEGRAZIONE.

Vi è stata una politica dei piccoli passi che ha consentito il salto qualitativo da un sistema all’altro. Questi piccoli passi sono stati compiuti soprattutto dai Giudici della Corte Europea, in molti casi supplendo alla carenza di legislazione specifica o sostituendosi ad essa oppure fornendo interpretazioni delle norme emanate, che sono poi entrate nella prassi giuridica al pari della legislazione specifica.

 

E’ opportuno vedere alcuni casi pratici per comprendere bene quello che è noto come :

DIRITTO VIVENTE

E’ dato dall’interpretazione che i giudici hanno dato alla norma scritta.

Questo acquista sempre più rilevanza nell’evoluzione della giurisprudenza che, poco a poco, trasforma le norme, le loro applicazioni ed interpretazioni e le impone come prassi esecutiva.

 

Indichiamo 5 di questi GIUDIZI, emessi dai Giudici della Corte Europea, che vengono normalmente identificati con i nomi delle parti e che hanno messo a fuoco, nel tempo, altrettanti punti fondamentali. Notiamo, fra l’altro che questi “punti” sono TUTTI antecedenti agli anni ’90 del secolo scorso, quando era ancora vigente la CEE e la UE era di la da venire:

 

VAN GEND

Affronta l’aspetto dell’unione doganale.

Una delle regole basi dell’istituzione della CEE era l’art. 12 del Trattato che vietava l’aumento dei dazi doganali a merci provenienti da altri Stati dell’Unione.

L’amministrazione fiscale danese aveva introdotto forti dazi ai prodotti chimici provenienti dall’estero ed in particolare dalla Germania.

La VAN GEND si era opposta affermando che erano illegali, per quanto conformi alla Legge danese, ma in contrasto con la Legge CEE.

Cioè un’impresa privata ha posto il problema se la giurisdizione nazionale supera o no il diritto comunitario. La VAN GEND vinse e questo ha introdotto il principio che il diritto comunitario supera quello nazionale.

 

COSTA & SIMMETHAL

Il problema giuridico posto era:

COSTA: Nel 1964 era stata introdotta in Italia la Legge sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica ed era stata costituita l’ENEL. Uno degli azionisti di una società preesistente aveva portato la questione davanti alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia CEE.

Vi fu un conflitto fra il Giudice italiano e quello CEE.

La nostra Corte Costituzionale sentenziò che vi era un contrasto fra le due Leggi (quella istitutiva dell’ENEL e quella CEE) e che doveva applicarsi quella posteriore che prevale su quella anteriore (l’ENEL era del 1964, quella CEE del 1957).

La Corte europea, invece, affermò che non vi era problema di tempo, ma di prevalenza.

La Norma CEE, cioè, prevale, ha una maggiore forza giuridica, rispetto a quella nazionale.

Il passaggio ulteriore è la cosiddetta causa SIMMENTHAL dove il problema, posto in termini diversi, era sempre sulla prevalenza.

La nostra Corte Costituzionale ragionava ancora secondo il modello della separazione, la Corte CEE secondo quello di integrazione.

Secondo l’art. 11 della Costituzione Italiana, la Corte Costituzionale dichiarò che una norma in contrasto con la normativa CEE è una Legge incostituzionale e quindi, oltre ad essere un problema italiano, è di stretta competenza della Corte Costituzionale pronunciarsi in merito.

La Corte Europea ritenne invece che una Legge in contrasto, che va contro il trattato, può essere disapplicata direttamente da qualsiasi Giudice italiano, senza passare dalla Corte Costituzionale.

Vi è, quindi, una applicabilità diretta senza che altro sia necessario.

Quindi, in caso di contrasto fra Legge italiana e Trattato CEE, prevale il Trattato CEE senza attendere che la Legge nazionale venga annullata dalla Corte Costituzionale.

Si pone, però, un problema:

Ogni Stato ha i suoi princìpi (ad esempio più solidaristico, più liberistico, più dirigistico, ecc.).

In questo ci può essere un pericolo, perché non è detto che la Legge comunitaria rispetti i principi fondamentali dei singoli Stati, quindi una azione internazionale CEE potrebbe introdurre dei princìpi che scardinano la nostra Costituzione. Vi è stata allora una precisazione conosciuta come :

 

CASO INTERNAZIONALE

Dal nome dell’azienda tedesca che ha posto il problema nel settore agricolo:

Una norma imponeva agli importatori di depositare una cauzione che, se la transazione non andava a buon fine, andava persa. La Ditta diceva che non c’era la proporzionalità, garantita invece dalla Costituzione tedesca, fra danno e rimborso.

La Corte Europea sentenziò che, nel caso che il diritto europeo cozzasse contro i diritti fondamentali dei singoli Stati, allora è la singola Costituzione dello Stato a fare testo e a prevalere.

In seguito anche la Corte Costituzionale Italiana si allineò, dichiarando che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, salvo la possibilità di poter dichiarare incostituzionale la norma CEE (ad esempio il diritto alla salute ed all’ambiente è uno dei diritti fondamentali. Se una norma liberista della CEE dicesse che ognuno può scaricare acidi nei fiumi, la Corte Costituzionale può dichiarare incostituzionale la norma CEE (sentenza del 1989).

 

SABENA –

Questo è un contenzioso tra due privati:

la Sabena (linee aeree belghe) ed una sua dipendente.

La norma diceva che deve esserci parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per lo stesso lavoro.

Nel contratto Sabena, la retribuzione di uno Steward era diversa da quella di una Hostess.

La norma sembrava essere riferita agli Stati, infatti il testo riportava che “CIASCUNO STATO ERA TENUTO ECC.”

La Corte di Giustizia europea ha allargato questo concetto di “Stato” anche ai contratti tra privati.

Anche la singola impresa, pubblica o privata, è quindi destinataria degli obblighi comunitari.

 

COHN BENDIT

Normalmente si ritiene che i regolamenti siano direttamente applicabili mentre le Direttive siano, invece, rivolte agli Stati ed è necessaria una Legge di attuazione (recepimento).

Anche questo principio è stato EROSO.

BENDIT pose il problema della libera circolazione delle persone, oltre che di capitali, merci e servizi. Quindi la possibilità di lavorare, ecc.

Per chi non lo ricordasse, Cohn Bendit era coinvolto nella tristemente famosa banda Baader Meinhof, o RAF (Rote Armee Fraktion), l’equivalente tedesca delle Brigate Rosse nostrane. Nel periodo del terrorismo vi erano state delle limitazioni alla possibilità di insediamento e divieti alla mobilità per ragione di ordine pubblico.

Vi era il rischio che queste limitazioni vanificassero la libera circolazione. Bendit, pur essendo cittadino tedesco, risiedeva, lavorava e pubblicava libri in Francia da molto tempo, partecipando attivamente anche ai famosi moti del maggio del ’68. La Francia si oppose ad accogliere di nuovo Bendit, cittadino tedesco, nel proprio territorio dopo che era stato dichiarato “straniero sedizioso” mentre si trovava a Berlino e venne emanato nei suoi confronti un divieto di soggiorno in Francia basandosi sul fatto che la norma sulla libera circolazione era una Direttiva, e non un Regolamento, e non era stata ancora recepita dalla Francia.

In definitiva venne sentenziato che questo principio NON vale per tutte le Direttive, ma solo per quelle incompiute, cioè che necessitano di ulteriori chiarimenti e contengono “se”, “ma”, “nel caso”, ecc.

Se la Direttiva è chiara ed esaustiva già in se, una Direttiva DEVE essere applicata da una Legge nazionale ed è applicabile anche in assenza di essa.

Ad esempio:

se una Direttiva dicesse che chiunque abbia 18 anni può iscriversi ad un’Università della UE, allora la norma è chiara ed è subito applicabile.

Se invece dicesse che può iscriversi “purchè” sia diplomato con un diploma riconosciuto, ecc. ecc., allora la Direttiva deve essere recepita da una Legge nazionale applicativa.

 

Avendo completato il quadro, per quanto in forzato riassunto, degli aspetti giuridici, ritorniamo al pronunciamento polacco a difesa della propria costituzione.

Si vede quindi che è perfettamente legittimo ed ampiamente assodato che la Costituzione di uno Stato PREVALE sulla legislazione europea.

Sarebbe inutile ripetere, ma è bene farlo, che quando questo principio è utilizzato dalla Germania, nessuno osa fiatare (anche perché chi contestasse sarebbe nel torto). Quando osa farlo la Polonia, rea di difendere i propri principi ed il proprio popolo, i pidioti locali ed i giornalisti di basso lignaggio (meglio usare degli eufemismi), gridano allo scandalo su tutti i giornaloni e sui telegiornali che si battono urlando contro le Fake News …. degli altri.

 

Perché abbiamo aggiunto anche il punto 5), che in realtà è fuori dal contesto che contrappone le Costituzioni alla Legislazione UE ?

 

Perché c’entra molto con la libera circolazione delle persone, da noi fortemente limitata da pochi atti amministrativi, come il Green Pass, e che, invece, non dovrebbe essere neanche proposta.  E’ in contrasto con le normative europee ed è anche in contrasto con la nostra Costituzione.

Questo aspetto lo lasciamo, al momento, alla riflessione di chi legge, alla sensibilità di chi dovrebbe legiferare correttamente ed alla lungimiranza di chi dovrebbe controllare (opposizione parlamentare ?) ma lo fa mirando al minimo sindacale ed alla firma di presenza pro forma.

Vincenzo Fedele

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2 commenti

  • MARIA MICHELA PETTI ha detto:

    Non avendo la minima conoscenza di materie giuridiche non vado a cacciarmi in quello che per me resta un ginepraio e, dalla lettura di un pronunciamento pubblicato qualche giorno fa da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo su istanze portate in tale Sede, ho dedotto – con la premessa fatta di incompetenza – che sul “diritto” venga diretta una partitura per “fisarmonica”.
    È soltanto un’impressione la mia: lo Stato che gode dell’“immunità”, riconosciuta dal codice di Diritto internazionale, gode a pieno titolo di quella sovranità negata ad altri Stati, firmatari di certi Trattati. E: il diritto ad esercitare la propria sovranità riserva anche la prerogativa di condannare sovranismi e sovranisti, intendendo per tali chi osa reclamare il rispetto delle decisioni riguardanti l’ordinamento dello Stato di appartenenza, pur sempre nei limiti dei vincoli stipulati.
    Per cercare di capirci qualcosa, in merito alla sentenza cui ho accennato, ho letto la spiegazione fornita dal Corriere e mi sono rafforzata nell’ idea – basata sulla Parola – che Uno solo “ama il diritto e la giustizia” (Sal 32,5) e a Lui non serve il formale avvio di una Class Action…
    https://www.corriere.it/cronache/21_ottobre_15/immunita-vaticano-c26f399c-2dd7-11ec-be4a-8aaf23299e0e.shtml

  • Nuccio Viglietti ha detto:

    Chiunque abbia minimo gironzolato per Polonia in ultimi 10 anni si sarà reso conto di una nazione in piena rinascita… e di stridente contrasto viceversa con un Italia sempre più decadente economicamente e soprattutto… moralmente. No c’è partita!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/