Formicola: Modulo di Denuncia per gli Abusi Commessi Legati al Covid.

6 Aprile 2021 Pubblicato da

 

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo dall’avvocato Giovanni Formicola questo documento, il modulo di denuncia per gli abusi commessi nel periodo dell’emergenza sanitaria proclamata dal Governo, e lo affidiamo alla vostra attenzione. Buona lettura. 

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Vi allego il testo “in bianco” di una denuncia per gli abusi commessi assumendo il pretesto della cosiddetta pandemia. Il contenuto è giuridicamente garantito da contro-indicazioni e ricadute negative per chi lo sottoscriva e lo depositi. Cosa che si può fare in qualsiasi ufficio di procura o di polizia giudiziaria (CC, PS, GdF, VV.UU.), ed anche via pec (indirizzando alla Procura della Repubblica di Roma). Io lo farò. E’ da tempo il momento di reagire, per ora legalmente, poi si vedrà, a questa manovra rivoluzionaria socialista – cioè di negazione delle più elementari libertà, da quella di culto cattolico a quelle socio-economiche, a quelle ricreative, fino a quelle (ed è tipicamente socialista) domestiche, pretendendo di regolamentare quando uscire, chi e quanti ospitare in casa – che fa leva sul vile e ateo timor panico di ammalarsi e morire.

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Ecco il PDF della denuncia:

1 – DENUNCIA COVID MODULO DEFINITIVO IN BIANCO-6

§§§

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI _____________
depositato in formato cartaceo presso il Comando ______________ di ___________________ e promosso da: 1) ________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; 2)________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 3)________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; 4) ________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; 5) ________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; 6)________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________;

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7)________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 8)________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 9)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 10)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 11)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 12)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 13)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 14)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________; 15)_______________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in ________________________;INQUADRAMENTO PRELIMINARE DELLE QUESTIONI

Il presente atto, redatto con l’ausilio di un team di studiosi-ricercatori (che hanno acquisito il materiale bibliografico-giornalistico elencato alle pagg.20/34) e fatto proprio da tutti gli altri sottoscriventi, si propone di evidenziare il meccanismo perverso che ha caratterizzato (e caratterizza) l’asserita pandemia da “”Covid- 19”” , e cioé una ripetitiva validazione acritica ed ascientifica di proposizioni che, ancorché previamente indimostrate, sono tuttavia assunte quali veri e propri postulati – nell’originario significato filosofico di: “” Principio indimostrato la cui validità si ammette a priori per evidenza o convenzione, allo scopo di fornire la spiegazione di determinati fatti o di costruire una teoria. In logica, proposizione o regola di inferenza che si assume, senza provarne la validità, fra i costituenti di un sistema deduttivo “” – ascientifici proprio perché indimostrati; il meccanismo è il seguente: alcuni esponenti del mondo sanitario e/o con l’aiuto di giornalisti-

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politici-sedicenti esperti spargono una voce-diceria-assunto indimostrato secondo cui: A) un virus causa un pericolo per la salute pubblica; B) per contenere tale pericolo occorrono le ben note misure drastiche di tamponi, tracciamento e distanziamento sociale, uso di mascherine, lavaggi indiscriminati, sanificazione di ambienti, inoculazione di vaccini ect.; C) man mano che avanza tale fenomeno, il dibattito (accademico o pubblico) si dimentica di accertare la veridicità dei passaggi narrativi precedenti e li dà per scontati come dei veri “”postulati”” ut supra, per fingere di concentrarsi solo sul passaggio finale in corso (e cioè, sulla validità dei vaccini). I sottoscriventi, consapevoli di tale inganno soprattutto alla luce di dirimenti evidenze scientifiche e di una notevole serie di contraddizioni ed aporie logiche elementarmente comprensibili, chiedono a Codesta A.G. di risalire a ritroso, compiendo tutti i 33 atti di indagini preliminari puntigliosamente elencati e motivati. 1

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INDICE DELLE QUESTIONI, DELLE RICHIESTE DI INDAGINI E CAPI D’ACCUSA

inquadramento preliminare delle questioni e normativa penalistica
parte prima – i fatti commessi da politici e tecnici governativi
parte seconda – le principali omissioni e le falsità del racconto pandemico

pagg.1/2; pagg.3/9; pagg.10/19;

parte terza – bibliografia e fonti di stampa a sostegno delle odierne accuse pagg.20/34 e pagg.44/53;

parte quarta – osservazioni introduttive in diritto

parte quinta – applicazione ai fatti (pag.3/34) delle osservazioni in diritto (pag.35/37)

parte sesta – richieste di espletamento di trentatré indagini preliminari richieste conclusive con i capi d’accusa per i nove reati ora richiamati

pagg.35/37; pagg.37/43;

pagg.43/54; pag.55/56;

LA NORMATIVA PENALISTICA OGGETTO DI ACCUSA
L’art. 287 del Codice Penale punisce: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo

indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (…)”.
l’art. 294 del Codice Penale punisce: “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte

l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni””;
Il nuovo testo dell’art. 323 del Codice Penale punisce: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, … intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”.

l’art. 328 del Codice Penale punisce “il rifiuto di atti di ufficio doverosi per ragioni di sicurezza e sanità pubblica”; l’art. 605 del Codice Penale punisce: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso: (…) 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. .. ”.

l’art.610 del Codice Penale punisce: “”Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.””;
l’art.656 del Codice Penale punisce: “”Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le

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quali possa (“”possa””, non “”è turbato””, N.D.R.) essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 “”;
l’art.658 del Codice Penale punisce: “”1. Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.””;

l’art. 661 del Codice Penale punisce: “”Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 “”

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PARTE PRIMA – I FATTI COMMESSI DA POLITICI E TECNICI

1) Con deliberazione del 31/1/2020 il Consiglio dei Ministri presieduto dall’allora Presidente Giuseppe CONTE ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza dell’asserito rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili; si riporta qui di seguito la dicitura letterale:
“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. L’emergenza ovviamente era riferita all’arrivo del virus denominato Sar-Cov 2.

2) La legittimità di tale dichiarazione di emergenza risultava fin dal principio quanto mai dubbia.

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La prima pronuncia (le altre sono indicate alle pagine 6/7) che ne ha giustamente contestato il contenuto è quella del Giudice di Pace di Frosinone, che con sentenza n. 516/2020, ha avuto modo di affermare letteralmente che: “se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione (appunto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n.d.s.) sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da “agenti virali”.

Per tale ragione l’emergenza non poteva essere in alcun modo dichiarata, quantomeno ex D.Lgs 1/18. Il Giudice di Pace nel proseguo della motivazione, approfondendo ulteriormente la fattispecie, ha potuto altresì sottolineare anche un qualcosa che, in tutta onestà, non sarebbe dovuto sfuggire neppure ad uno studente del primo anno di giurisprudenza e che dunque non si comprende come possa essere “sfuggito” al nostro Presidente del Consiglio, che svolge oltretutto la professione di avvocato.

Nelle motivazioni della sentenza è stato rammentato specificatamente che la nostra Costituzione, in quanto espressione di una democrazia soltanto parlamentare, abbia delimitato in via assolutamente tassativa le ipotesi in cui al Governo possano essere attribuiti poteri peculiari (ed eccezionali) che esulano dalle sue normali funzioni; premesso e constatato ciò, si capisce molto facilmente che, fuori da queste ipotesi assolutamente limitate, il Governo che si attribuisca ulteriori poteri commette un atto manifestamente illecito. 3) Nel nostro ordinamento la regola generale, ma in troppi sembrano averlo dimenticato, è quella del divieto assoluto esistente in capo al Governo di emanare decreti aventi

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forza di legge, salve le eccezioni, appunto tassative, ivi espressamente contemplate.

Qualora il Governo si attribuisca poteri che non ha è evidente che si debba parlare della fattispecie delittuosa di cui all’art. 287 c.p., ovvero l’usurpazione del potere politico.

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4) Fermo il precitato divieto generale posto in capo al Governo di emanare decreti, l’art. 77 Cost., specifica l’eccezione dei casi di straordinaria necessità in cui è possibile emettere atti aventi forza di legge. Parimenti il Governo può vedersi delegata la funzione legislativa, ma unicamente con principi e criteri direttivi definiti e per un tempo e oggetto limitato, da parte del Parlamento ex art. 76 Cost. L’ultima fattispecie eccezionale in cui il Governo assume i poteri (che oggi si è arbitrariamente auto-

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attribuito) è, infine, quella concernente la dichiarazione del cd. “”stato di guerra”” che segue la procedura delineata dall’art. 78 Cost..
5) Qualsiasi provvedimento restrittivo incidente sui diritti fondamentali costituzionalmente tutelati – peraltro nei pochissimi casi in cui poi sia effettivamente possibile comprimere tali diritti (ma di questo si dirà infra) -, poteva dunque essere attuato unicamente con decreto legge (o attraverso una delega determinata e specifica, oltre che limitata nel tempo), da parte del Parlamento al Governo.

6) Nel caso di specie il Governo ha deliberatamente ignorato la Costituzione, utilizzando impropriamente lo strumento della normazione sub – regolamentare, attraverso meri atti amministrativi che abbiamo imparato a conoscere con il nome di D.P.C.M. (Decreto del Presidente

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del Consiglio dei Ministri).
Ed infatti, si deve subito precisare che, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, la cd. “”normazione secondaria – regolamentare”” è soltanto quella adottata con il Decreto del Presidente della Repubblica, mentre nel caso che oggi ci riguarda, il Governo – nelle persone fisiche dei soggetti oggi denunciati – non ha seguito la procedura indicata nell’ora riferito articolo 17.
7) Tale scelta di utilizzo dello strumento della cd. “”normazione sub – regolamentare”” non trova alcuna giustificazione nella maggior rapidità di risposta all’emergenza Covid, che poteva essere affrontata all’interno della legalità costituzionale con lo strumento del decreto legge (o con quello dell’attività legislativa delegata da parte del Parlamento).
Il primo dei due strumenti è, infatti, completamente identico per rapidità di utilizzo ed efficacia, ai DPCM poi effettivamente utilizzati, e dunque la giustificazione di “fare più in fretta” non sussiste. 8) In realtà, la scelta di agire in questo modo è legata al reale merito della questione.
Posto che si è inciso su diritti addirittura incomprimibili anche davanti ad un’asserita emergenza sanitaria, come ad esempio la libertà personale garantita dall’art. 13 Cost., si è scelta la forma dei D.P.C.M. solamente per rendere oggettivamente improbo l’esercizio del diritto costituzionale (art.24 e 113 Cost.) di difesa per i cittadini contro gli atti della Pubblica Amministrazione.

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In particolare, giova porre in risalto il contenuto dell’articolo 113 della Costituzione della Repubblica:

“” Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti. “”

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9) Nel caso di specie, si è assistito (e si assiste tutt’ora) ad una flagrante violazione del divieto costituzionale di escludere la tutela giurisdizionale del cittadino “”per determinata categoria di atto”” il quale è il D.P.C.M.; infatti, tale violazione consiste nel fatto che il Governo, reiterando sempre ed a brevissima distanza di tempo tale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non

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ha consentito a qualsiasi cittadino di insorgere in sede giurisdizionale avverso le determinazioni in esso contenute, perché non appena gruppi di cittadini stavano ultimando la formalizzazione dell’iniziativa giudiziaria, il ripetuto Decreto veniva sostituito da un altro, così creando (artificiosamente ed in danno dei cittadini) una sostanziale “” cessata materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire””(anche ai sensi dell’art. 100 c.p.c.).

Tale meccanismo machiavellico ha quindi dissuaso qualsiasi cittadino dal coltivare tali legittime azioni legali, con la conseguenza (lapalissiana, si direbbe) di una davvero grossolana violazione del precetto costituzionale divisato dal sopra trascritto articolo 113 della Costituzione.
Quindi, l’inesistenza di azioni giurisdizionali per il motivo ora detto ha reso tali D.P.C.M.

insindacabili da parte della Corte Costituzionale e del Giudice ordinario, il quale conserva sempre il potere di disapplicare il provvedimento impugnato, ma con efficacia ovviamente limitata alle sole parti in causa e al solo singolo caso. Inoltre, dalla lettura dei verbali di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi imposti dai vari D.P.C.M. si evince che al cittadino presunto trasgressore è concessa unicamente la facoltà di presentare ricorso amministrativo al Prefetto, ai sensi dell’articolo 18 della L. 689/1981, senza alcuna esplicita previsione di poter adire direttamente la competente A.G.. Tale impostazione conferma la prospettazione accusatoria sopra delineata, in quanto sembra collidere con il noto principio ordinamentale – introdotto anche con la L. 1034/1971 istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed esaustivamente illustrato dal Consiglio di Stato con le due sentenze 25/02/1999 n° 228 e n° 880/2018 – di immediata tutela giurisdizionale senza alcun obbligo di pregiudiziale fase di impugnazione amministrativa davanti al Prefetto. Tutto ciò, quindi, porta altresì a ritardare nel tempo il momento in cui diventerà possibile attivare il G.O., così limitando il numero di precedenti potenziali idonei ad inficiare giudizialmente la prosecuzione dello stato d’emergenza. Al contrario, se si fosse agito con il decreto legge, qualora il G.O. avesse accolto l’eccezione difensiva della illegittimità del D.P.C.M. – ad esempio, per violazione dell’art. 13 e/o 24-113 Cost. -, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di giungere ad una (destabilizzante?) declaratoria del Giudice delle Leggi

di illegittimità dello stato d’emergenza non già tra le parti (e per il singolo caso), ma addirittura erga omnes. 10) L’unico rimedio collettivo nei confronti di un D.P.C.M., quale atto amministrativo, è il ricorso al Tribunale Amministrativo. Tuttavia il rischio del TAR è stato ponderato e facilmente risolto dal Governo; infatti, come già anticipato poco fa, constatata la rapida successione di D.P.C.M., chi ha impugnato il precedente decreto perde l’interesse a portare avanti il Giudizio amministrativo precedentemente instaurato, giudizio che così si conclude con una (deresponsabilizzante) cessazione degli effetti del contendere, senza entrare nel merito. L’uso dei D.P.C.M. è, dunque, una scelta deliberata (davvero non si riesce a pensare altrimenti) per aggirare i divieti Costituzionali ed impedire

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a chicchessia di contestare con effetti erga omnes l’intero impianto. 11) Nella medesima finalità di azzerare qualsiasi rischio di giudizio di merito sfavorevole da parte di una qualsiasi Autorità Giudiziaria (Giudice di merito, o Corte Costituzionale) si inquadra, ad avviso di chi scrive, anche la scelta di eliminare le conseguenze penali derivanti dalla violazione delle misure di contenimento, e di sanzionarle solo in via amministrativa, così sostanzialmente disapplicando (tra l’altro) l’art. 650 c.p. Quindi, come è facile capire da queste premesse, non c’era alcuna volontà di consentire al cittadino colpito dalla norma (sub-regolamentare) di poter agire in tempi rapidi dinnanzi ad un Giudice, rischiando il clamore che una disapplicazione dei D.P.C.M. in capo penale avrebbe potuto causare. 12) L’obiezione che a questo punto può sorgere è che, dopo le rimostranze dei giuristi più

attenti e di molti costituzionalisti, con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dal Parlamento con la legge 35 del 22 maggio 2020, decreto comunque successivo all’inizio del lockdown generale in Italia attuato a decorrere dal 9 marzo con mero DPCM, il Governo avrebbe sanato ex post l’illecito precedentemente commesso. 13) Tuttavia anche in questo decreto, poiché rimaneva centrale la volontà del Governo di evitare ricorsi che potessero portare alla valutazione del proprio operato innanzi alla Corte Costituzionale con effetti erga omnes, le misure di contenimento non sono state fissate direttamente nel corpo stesso dell’atto, ma si è usata una sottigliezza ulteriore, apertamente lesiva anche del dettato dell’art. 76 della Costituzione.

14) In sostanza, il Governo si è auto delegato con decreto legge ad emettere atti amministrativi, fissando i contorni di massima, (la cornice) in pratica, dei provvedimenti che poteva successivamente emettere. Secondo l’intendimento sofistico e machiavellico del Governo, con la successiva conversione del Parlamento la delega auto conferita in difformità dell’art. 76 Cost. si sarebbe poi dovuto considerare legalmente sanata. Ma ovviamente così non è; l’attività delegata del Governo deve nascere da una volontà parlamentare, non può essere il Governo stesso ad auto conferirsi nuovi poteri delegandoseli da solo per poi ottenere il successivo via libera del Parlamento tra l’altro con ricorso frequente, anche in questi mesi, alla questione di fiducia.

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GIURISPRUDENZA CIVILE (SENTENZA 516/2020 DEL G.d.P. DI FROSINONE, ORDINANZA

16/12/2020 DEL TRIBUNALE DI ROMA, G. LIBERATI) E PENALE (SENTENZA 54/2021 DEL GUP DI REGGIO EMILIA DE LUCA) DICHIARATIVA DELLA “”INDISCUTIBILE ILLEGITTIMITA’”” DEI DPCM

15) Nulla è più pacifico quindi dell’avvenuta usurpazione del potere politico da parte dell’esecutivo, come di fatto elegantemente evidenziato dal Giudice di Pace di Frosinone, leggibile al link:https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-annulla- multa-per-violazione-lockdown, e come successivamente confermato sia con ordinanza 16/12/2020 del Tribunale di Roma (a firma del Dott. Alessio Liberati resa nel procedimento N.R.G. 45986/2020), sia della citata clamorosa sentenza di assoluzione nr. 54/2021 del GUP di Reggio Emilia, al link:

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https://news.ilcaso.it/news_8787?https://news.ilcaso.it/?utm_source=newsletter&utm_campaign=solo%20ne ws&utm_medium=email, in cui è argomentata la testuale “”indiscutibile illegittimità”” dei DPCM. Particolare rilevanza – fra i diversi e dirimenti passaggi motivazionali – assume il seguente:
“” neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto

16) Anche nell’ordinanza 16/12/2020 – resa incidentalmente all’interno di un procedimento di

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convalida di sfratto – si leggono accuse pesantissime sull’operato del Governo, tra cui anche quella di aver apertamente violato l’articolo 3 della legge 241/1990 per non aver motivato in alcun modo le ragioni che giustificano i provvedimenti restrittivi emessi, dal momento che nel caso che ci occupa la motivazione scientifica non poteva che rinvenirsi nei soli contenuti dei verbali del CTS; ebbene, come è noto, tali verbali sono stati oggetto di una estenuante e pervicace attività di secretazione da parte del Governo, attuata mediante l’uso di assunti meramente assertivi ed autoreferenziali, i quali hanno fatto ben comprendere ai cittadini che, evidentemente, le decisioni del Governo restrittive delle libertà fondamentali dovrebbero essere accettate come veri e propri atti di fede. In particolare, fra i tanti passaggi motivazionali aspramente motivati, si trascrive quello contenuto alla pagina 8 dell’ordinanza del Giudice Alessio Liberati (ex Giudice Amministrativo) ove si ribadisce ancora, alla lettera, che: “si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”. Ebbene, l’unico modo per non essere d’accordo con tale assunto è avere talmente paura, essere talmente destabilizzati dal punto di vista del pensiero, da accettare l’idea che lademocrazia e la libertà possano essere sospese per una malattia, cosa che ovviamente il nostro ordinamento, come specificato, non consente affatto. 17) Nel merito della lesione dei singoli diritti costituzionali, come già detto e come rileva ai fini della presente denuncia di sequestro di persona, vi

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è certamente la violazione dell’art. 13 Cost. che come noto recita: “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione (…) se non per ordine dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. 18) A questo punto dell’odierna esposizione, davvero appare quasi superfluo sottolineare come il regime di detenzione domiciliare imposto con il c.d. lockdown e mantenuto con il vigente coprifuoco in una specifica fascia

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oraria (22:00-5:00), essendo attuato in totale contrasto con l’art. 13 della Cost. configura – ad avviso di chi scrive – il delitto di sequestro di persona, ferma la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte di Codesta Spett.le Procura. Ma sul fatto che quanto commesso sia reato, davvero non può esserci discussione. 19) Sul punto ancora una volta è stato estremamente preciso il Giudice di Pace di Frosinone nell’evidenziare che: “tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice (…). Sicuramente nella

giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lieve dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il prelievo ematico (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotta dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale”. Dunque, nulla a che vedere con la mera libertà di circolare in determinate aree che attiene all’art. 16 Cost. e che in ogni caso sarebbe stata soggetta a riserva di legge, peraltro non rispettata in virtù delle forme con cui si è normato e di cui si è già detto. 20) Ovviamente è parimenti illecito anche l’obbligo di chiudere le attività commerciali, obbligo che non solo è lesivo della libertà personale, ma altresì del diritto al lavoro su cui la Repubblica stessa si fonda (con lesione dunque anche degli artt. 1, 4 e 41 Cost.). In riferimento a tale aspetto della normativa d’emergenza si chiede all’Ill.ma Procura adita di ritenere consumato quantomeno il delitto di abuso d’ufficio, come parimenti dovrebbe essere considerato reato, sempre ai sensi dell’art. 323 c.p., anche quanto disposto con il cd. “decreto legge di Natale” con cui si è addirittura intervenuti per comprimere la libertà personale dei cittadini fino al punto, completamente intollerabile, di imporre un limite alle frequentazioni nelle giornate di festa

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anche nelle proprietà private. Provvedimenti inaccettabili in una Repubblica, provvedimenti che rappresentano azioni tipiche delle sole dittature, e ciò a prescindere da ogni valutazione di merito sulla pericolosità del virus per il quale sono stati emessi. Neppure se ci fosse stato un virus con mortalità al 100%, in democrazia, si sarebbe potuto agire in questo modo e fortunatamente abbiamo visto che la letalità del Sars-Cov 2 è di parecchi ordini di grandezza più bassa fino a diventare addirittura statisticamente irrilevante per le persone in buona salute. 21) La paura della morte, abilmente instaurata dalla stessa propaganda governativa, non deve indurre a legittimare ciò che è stato compiuto, posto che siamo davanti ad un precedente tanto pericoloso da essere potenzialmente

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mortale per la stessa sopravvivenza della democrazia in questo Paese. Se tutto questo non verrà stoppato e duramente sanzionato, ogni scusa sarà un domani lecita per sospendere diritti costituzionali fondamentali, sospensione che in oggi si protrae da quasi un anno. 22) In conclusione, si vuole rammentare un principio giuridico che pare essere stato dimenticato da tutti e che forse è a monte del “cortocircuito” logico che ha portato taluni a legittimare, davvero incredibilmente e certamente perché annebbiati dalla paura, l’operato del Governo. Si è dimenticato che la libertà personale vale più della vita poiché la vita senza libertà non è più vita, che l’art. 32 Cost. non è in alcun modosovraordinato agli altri valori Costituzionali. Lecito bilanciare diritti Costituzionali contrapposti, ma giammai la tutela di un diritto può portare alla soppressione di tutti gli altri. D’altronde se

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giuridicamente non fosse pacifico, completamente pacifico, che la libertà vale più della vita, principio di diritto naturale ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla Repubblica ex art. 2 Cost. allora il lockdown avrebbe dovuto essere fatto in passato e dovrebbe essere fatto anche in futuro davanti a qualsivoglia malattia infettiva. Non c’è un limite di morti dopo il quale la libertà personale può essere soppressa in nome della salute. Se è la salute che deve prevalere sempre, lo dovrebbe fare in presenza di ogni virus, compreso quello influenzale ad esempio, le cui complicazioni uccidono circa 650 mila persone l’anno nel mondo. Dunque, se fosse davvero la salute l’unico diritto assoluto e prevalente su ogni altro diritto costituzionale dovremmo chiuderci tutti sotto una campana di vetro per sempre, perché purtroppo le malattie esistono. Se appunto prevale la salute tra dieci, cento, diecimila o un milione di morti, nulla cambia: la libertà va soppressa per far vivere tutti un po’ più a lungo. Il Governo di turno, così ragionando, sarebbe in ogni caso obbligato a chiudere tutto. Ma comprenderete facilmente il paradosso, l’aberrante paradosso anzi a cui porta questo ragionamento, che è ovviamente inaccettabile sospendere la vita perché esistono le malattie. Bilanciare motivatamente i diritti sarebbe stato invece il solo modo per intervenire, partendo in primis dall’immediato adeguamento dei numeri del nostro sistema sanitario a questa nuova malattia, dalla protezione, esclusivamente facoltativa, delle classi più deboli attraverso reali strumenti e indennizzi. Ma il comportamento del Governo tenuto fino ad oggi non può più essere tollerato e va punito.

CONCLUSIONI (V. ANCHE PAG.39)

Risulta davvero chiaro che il sopradescritto modo di procedere del precedente Governo non è stato casuale, ma scientemente meditato e preordinato al duplice e concorrente scopo: A) da un lato, di introdurre misure drastiche e limitative dell’esercizio da parte dei cittadini di plurimi diritti costituzionali esautorando di fatto il Parlamento che, a Costituzione vigente, permane l’unico titolare della sovranità legislativa; B) e dall’altro, di allestire meccanismi tale da impedire ai cittadini di insorgere percorrendo da subito la via giurisdizionale evitando la previa proposizione del gravame gerarchico, e quindi ostacolando l’unica via che possa pervenire ad una decisione valida erga omnes.

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PARTE SECONDA – LE PRINCIPALI OMISSIONI E FALSITA’ DEL RACCONTO PANDEMICO

1) RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI. NON DIMENTICHIAMOCI LA RIPETIZIONE, ANCHE PER IL COVID-19, DELLE MEDESIME CONDOTTE ATTUATE DAI GOVERNI E DALLA CASE FARMACEUTICHE PER LE IMMAGINARIE PANDEMIE DI SARS 2003, A/H1N1 2009, AVIARIA E MERS 2012;

CONDOTTE FRAUDOLENTE DI: FALSE CAMPAGNE DI PANICO, AUTORIZZAZIONI

VACCINALI CONCESSE DAGLI STATI SENZA ADEGUATA SPERIMENTAZIONE, PRODUZIONE (E PAGAMENTI) DI INGENTISSIME QUANTITA’ DI VACCINI POI BUTTATI AL MACERO, PUNTUALE MANCATA REALIZZAZIONE DELLE PRECEDENTI PREVISIONI CATASTROFICHE, INESISTENZA DI INDAGINI PENALI.

Ancora, si ricorda a codesta A.G. che, anche soltanto attraverso un rapido excursus della storia delle ultime asserite ed immaginarie pandemie (Sars 2003, A/H1N1 2009, Aviaria, Mers 2012), che ad ogni allarmante dichiarazione dell’OMS ha sempre e costantemente fatto seguito un notevole ridimensionamento quantitativo e della misura della reale concreta gravità dei singoli asseriti virus, con la conseguenza – assai deleteria per le finanze pubbliche degli Stati mondiali – dell’abnorme numero di vaccini non utilizzati, ancorché tutti profumatamente pagati dagli Stati alle case farmaceutiche. Non si ha notizia di alcun doveroso perseguimento in sede giudiziaria di tali enormi sprechi di denaro pubblico. Ecco soltanto un brevissimo riassunto delle “”puntate precedenti””.

Il 5/11/2003, in Ginevra, si sono riuniti più di 50 ricercatori di SARS ed hanno deciso che, come strategia complementare ai controlli esistenti, bisognava creare un sicuro ed efficace vaccino. Vista l’urgenza, il vaccino poteva essere concesso senza prova della efficacia sugli esseri umani (fonte WHO web). La immunizzazione, con i primi prototipi di questo vaccino, ha portato immunopatologia polmonare (fonte: www.ncbi.nlm.nih.gov). Il Coronavirus apre un mercato di 35 bilioni di dollari; per ogni dollaro impiegato vi è un guadagno di 44 dollari (fonte; www.cnbc.com del 23/2/ 2020).

Per la seconda volta, emerge con il virus denominato SARS CoV 2 una epidemia nella città di Wuhan, in Cina, con la malattia chiamata Covid, che è stato nominato per la prima volta l’11/2/2020 dalla WHO – OMS, e il 12/3/2020 è stata dichiarata la pandemia, cioè la sua diffusione in più continenti e paesi. La dichiarazione di una pandemia porta l’obbligo per ogni paese di mettere in atto dei piani pandemici di organizzazione e delle terapie come previsto dalla Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS nel Strategic preparedness and response plan).

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In relazione alla prima pandemia influenzale A/H1N1 del 2009 (ove il primo contagio sarebbe iniziato in primavera a Vera Cruz in Messico con il virus H1N1 pdm09, mai visto prima in animali o in uomo) nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in Strasburgo del 26/1/2010 il Dr. Wolfgang WODARG, come esperto medico specializzato in epidemia, presentò un rapporto in cui accusava le Case farmaceutiche di aver creato una falsa campagna di panico intorno alla influenza suina, per mettere l’O.M.S. sotto pressione al fine di far dichiarare la pandemia, per vendere i vaccini e farmaci.

Manipolando l’opinione pubblica e diffondendo la paura a livello mondiale, si è riusciti a vendere vaccini e medicamenti, senza che le previsioni catastrofiche si siano poi realizzate.

Va aggiunto che negli USA sono rimasti invenduti 71 milioni di vaccini, ed in Francia 25 milioni. Le dosi acquistate dalla Italia al prezzo di 184 milioni di euro con il contratto stipulato con la

NOVARTIS sono state utilizzate solo da 827.000 persone (fonte: la Repubblica del 16/1/2010).

Gli Stati, sulla indicazione dell’O.M.S., si sono trovati con milioni di dosi di vaccino, non sufficientemente testato – o non testato del tutto – per la malattia per la quale era stato acquistato.

La maggior parte delle medicine sono rimaste inutilizzate, inutili anche per una comune influenza. Furono firmati anche i contratti fra gli Stati nazionali e le case farmaceutiche per assicurare la disponibilità del vaccino nel futuro. Da questo momento poche case farmaceutiche hanno cominciato a sviluppare nuovi vaccini usando ingredienti brevettati, per i virus futuri, costruendo il monopolio e la base per grandi guadagni. Il dott. Wodarg ha chiesto un’inchiesta scientifica per questi gravi fatti al fine di individuare le relative responsabilità. Lo stesso copione si è ripetuto con le altre pandemie.

Si rimanda alle tre video-inchieste i cui link sono riportati alle successive pagine 20/21 della denuncia.

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2) ELENCO SOLTANTO SINTETICO E SOMMARIO (CON RISERVA DI INTEGRAZIONE PIU’ DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA ENTRO LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, ANCHE CON ULTERIORI

STUDI SCIENTIFICI) DELLE VARIE OSCURITA’ E CONCLAMATE IRRAZIONALITA’ DELLA CD. “”PANDEMIA”” DA VIRUS “”SARS-COV-2””

Innanzitutto, anche a voler dare per ammessa (e non concessa) la tesi del Governo, assolutamente incomprensibile si appalesa l’inerzia assoluta tenuta dal Governo CONTE nei mesi di febbraio e marzo 2020; in particolare in questa sede si constata che da un lato (e per come risulta dalla lettura della G.U. n° 26 del 1 Febbraio 2020), già nella riunione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 era stata espressa e formalizzata la consapevolezza, da parte di quell’Esecutivo, della Dichiarazione dello Stato di Emergenza emessa dall’OMS; mentre dall’altro lato si assisteva ad una

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propaganda mass-mediatica di totale sottovalutazione del problema, addirittura con plurimi inviti espliciti ad occasioni di socializzazione, nella ritenuta assenza di qualsivoglia pericolo, con ciò o ingannando con pervicace dolo intenzionale il popolo italiano, ovvero inducendo quest’ultimo in inescusabile errore. Lo stesso racconto ufficiale, quindi, ha insormontabili aporie e contraddizioni. In questa sede, si vuole sinteticamente evidenziare che moltissime ed autorevoli sono le fonti

scientifiche che hanno ampiamente argomentato e dimostrato: 1) innanzitutto, sulla sostanziale inattendibilità dei tamponi e l’altissima percentuale di cd. ””FALSI POSITIVI””; 2) sulla

inattendibilità dei dati statistici su positivi, contagiati, ammalati e deceduti per immaginario Covid- 19 esiste ampia e diffusa documentazione comprovante ciò e divulgata al più vasto pubblico; sul

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punto si citano esemplificativamente:

a) la Dichiarazione Congiunta del 7 ottobre 2020 dei Dottori Fabio FRANCHI (Medico Infettivologo Esperto di Virologia), Dott.ssa Antonietta GATTI (Scienziata Esperta di Nanopatologie), Dr. Stefano MONTANARI (Farmacista Ricercatore Scientifico di Nanopatologie) e Dr. Stefano SCOGLIO (Ricercatore Scientifico, Candidato Premio Nobel per la Medicina nel 2018) nonché l’articolo di Davide DONATEO pubblicato il 2 dicembre 2020 su DATABASE ITALIA;

b) Dott Claus KOEHNLEIN Corona virus cure massicce portano alla morte- 50% dei test falsi positivi https://www.youtube.com/watch?v=suQeNTXHIrg&feature=youtu.be

e) I tamponi covid-19 producono fino al 95% di falsi positivi: certificato dall’Istituto Superiore di Sanità f) articolo del 20-10-2020 su: https://salutogenesi.org/approfondimenti/salute/i-tamponi-covid-19-

producono-fino-al-95-di-falsi-positivi-certificato-dall-istituto-superiore-di-sanita

  1. g)  0% dei tamponi FALSI POSITIVI, denuncia querela di Fabio Franchi, Gatti, Montanari e Stefano Scoglio, conferme dal Professor emerito di microbiologia e virologia dell’università di Padova ed ex Presidente della Società Europea di virologia Giorgio PALU’, e dal New York Times
  2. h)  Tutto sui falsi positivi, importantissime rivelazioni dal dottor Stefano Scoglio e dal professore Giorgio Palù, sul quotidiano La Verità 7/11/2020 pag.4
  3. i)  articolo sul quotidiano La Verità 24/10/2020 pag.4; ancora si riportano i seguenti links:

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c) reazione della polimerasi a catena non validata, non è idonea alla diagnosi, lo ha precisato lo stesso scopritore; il Covid-19 ha moltissime basi in comune con altri comunissimi coronavirus, e causa moltissimi falsi positivi e falsi negativi – dichiarazione ai minuti 8.50 – 11.00 del video:

d) https://www.youtube.com/watch?v=xLpV9Zu5bfk&feature=youtu.be

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➢ http://www.iostoconlavvocatopolacco.it/wp-content/uploads/2020/10/COVID- CONTROINFORMAZIONE-SCIENTIFICA-DOTT.-FRANCHI_compressed.pdf

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  • ➢  https://www.ilgiornale.it/news/cronache/pal-cos-contiamo-troppi-falsi-positivi-1901730.html
  • ➢  https://www.economicomensile.it/2020/11/ex-direttore-scientifico-di-pfizer-seconda-ondata-falsificata-dai-test-covid-falsi-positivi-la-pandemia-e-finita/
  • ➢  https://www.facebook.com/2381588152102178/posts/ex-direttore-scientifico-di-pfizer-seconda-ondata-falsificata-dai-test-covid-fal/2818699941724328/
  • ➢  https://www.renovatio21.com/la-pandemia-e-finita-la-seconda-ondata-e-fasulla-parla-il-direttore-di-pfizer/

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3) sulle palesi contraddizioni dei dati statistici sui decessi (sia per il numero generale, sia per le

specifiche patologie influenzali e respiratorie) fra il 2020 ed i precedenti anni, quantomeno a partire dal 2015 (dati ISTAT!!);

4) sulla non contagiosità dei soggetti c.d. “”asintomatici””, certificata addirittura dalla asserita autorità mondiale avallante il racconto ufficiale in tema di necessità della profilassi vaccinale, e cioè dal Dottor Anthony FAUCI, in una video intervista cliccatissima nel mondo del Web;

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Coronavirus, FAUCI: gli asintomatici non provocano focolai

video postato il 2/9/2020 https://www.youtube.com/watch?v=wL_JDROCQLo
al minuto 0.34 è chiarissima la slide: “”il responsabile dei focolai è sempre una persona sintomatica””

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5) sulla ingannevolezza del metodo di rilevamento del virus Sars-Cov 2 mediante l’abnorme numero di amplificazioni del materiale biologico sottoposto ad indagine; inganno questo riconosciuto oramai da un’ampia parte persino della classe medica propensa a dare credito al c.d. racconto ufficiale;

Stefano Scoglio: https://www.youtube.com/watch?v=uwsGvEEHbEs&feature=youtu.be

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• •

ai minuti 33.00-35.00 del video, viene ribadito che oltre i 25 cicli di amplificazione risultati della PCR inattendibili, oltre i 35 cicli si ottiene il 100% di FALSI POSITIVI;
ai minuti 46.00-49.30, è spiegato che la negatività al gene S viene spacciata per positività alla variante inglese,

https://www.filodiritto.com/troppi-cicli-e-pochi-geni-cosa-non-va-nei-tamponi

La sentenza portoghese sull’inaffidabilità dei test RT-PCR per stabilire positività e contagiosità apre all’inattendibilità dell’equazione tampone=quarantena. È passata inosservata in Italia, ma potrebbe avere un effetto domino: una volta rigettato l’automatismo, a catena dovrebbero saltare anche le norme relative al lockdown. https://lanuovabq.it/it/tamponi-fake-la-sentenza-che-puo-ribaltare-i-lockdown

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➢ https://www.oltre.tv/tamponi-migliore-test-50-falsi-positivi/
➢ http://www.auroraproject.it/index.php/covid-19/86-i-test-pcr-sono-altamente-sensibili-e-tendono-a-produrre-

falsi-positivi.html
➢ https://www.databaseitalia.it/sconfiggere-la-frode-del-test-covid-promemoria-per-avvocati-e-clienti/

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di assoluta rilevanza sono i seguenti passaggi letterali che si leggono nell’istanza 7/10/20, intestata:

“”Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Mauro Buschini ORDINE DEL GIORNO Oggetto: INAFFIDABILITÀ DEI TAMPONI PER ALTO NUMERO DI FALSI POSITIVI “”

link: https://www.progettosalutelazio.it/wp-content/uploads/2020/10/ODG18-Falsi-positivi.pdf

“” – Uno dei problemi fondamentali è la CONTINUA MUTAZIONE del virus. Come scrive lo stesso Istituto Superiore di Sanità: “…il virus infatti può mutare e nuove sequenze nucleotidiche depositate nelle banche dati possono rivelare se queste mutazioni possano a loro volta rendere un particolare test meno efficace o addirittura inefficace…È importante puntualizzare che per la diagnostica di questo virus emergente, con uno stato dell’arte in evoluzione, le reali prestazioni del dispositivo osservate possano differire rispetto a quelle determinate dallo studio iniziale delle prestazioni condotte dal fabbricante ai fini della marcatura CE, in uno stato dell’arte precedente.” (Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnos6ci COVID-19, Disposi6vi diagnos6ci in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e informazioni per gli stakeholder , Rapporto ISS COVID-19 n. 46/2020, 23 Maggio 2020, p. 8). Per capire ciò, basterebbe dire che la gran parte dei tamponi in circolazione sono stati strutturati (se lo sono stati) sul virus sequenziato dai Cinesi a Wuhan. Ma in Italia sono stati sia lo Spallanzani che il San Raffaele a fornire sequenziamenti genici diversi, ed entrambi, oltre a PSEUDO-ISOLARE il virus con le stesse METODICHE FARLOCCHE(https://www.byoblu.com/2020/09/12/lo-studio-in-esclusiva-su-byoblu-virusmai-isolato-una-diRatura- basata-su-tamponi-non-convalida6-stefano-scoglio-candidato-premio-nobelper-la-medicina-nel- 2018/), hanno subito messo in chiaro che si trattava di virus modificati ,,, Da questo studio si evince che non solo il virus muta da continente a continente, da nazione a nazione, ma addirittura da provincia a

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provincia, e di fatto da persona a persona! Ci sono dunque 7 miliardi di virus diversi che solo si assomigliano? Esiste un virus talmente magico da incorporare 7 miliardi di mutazioni? E soprattutto: a cosa serve, in questo quadro, un test tampone universale, che ha solo una o al massimo 3 sequenze geniche? Come afferma lo stesso ISS, “…queste mutazioni possano a loro volta rendere un par*colare test meno efficace o addirittura inefficace”, e tuttavia NESSUNO, tra le autorità politiche o GIURIDICHE, SI PREOCCUPA DI VERIFICARE se i tamponi che sostengono e mantengono la PSEUDO-PANDEMIA, siano o no corrispondenti alle innumerevoli mutazioni di questo super-virus! La costante mutazione del SARS- Cov2, tale da renderlo di fatto irriconoscibile, è stata confermata anche a livello internazionale: un

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articolo americano, che include anche ROBERT GALLO tra gli autori, ha riscontrato decine di mutazioni crescenti nel tempo in parallelo con la presunta diffusione del virus dall’Asia all’Europa agli USA (Pache^ M. et al., Emerging SARS-CoV-2 muta6on hot spots include a! novel RNA-dependent RNA polymerase variant, J Transl Med (2020) 18:179 https://doi.org/10.1186/ s12967-020-02344-6.); mentre un autore asiatico ha analizzato 85 diverse sequenze genomiche SARS-Cov2 disponibili presso GISAID, e ha trovato ben 53 diversi ceppi SARS-Cov2 provenienti da varie aree della Cina, dell’Asia, dell’Europa e degli Stati Uniti (Phan Tung, Gene6c diversity and evolu6on of SARS-CoV- 2, Infec6on, Gene6cs and Evolu6on, 81 (2020), 104260.). Insomma, se il virus muta costantemente, allora il test tampone è inutile, perché va a cercare un virus sempre precedente e sempre diverso rispetto a quello attualmente in circolazione.

basterebbe questo da solo per capire che il TAMPONE COVID-19 IL TEST È COMPLETAMENTE, AL 100%, FALLACE. – Un’altro grave problema dei tamponi, che u*lizzano la metodica della RT-PCR, è che l’affidabilità di tale metodica dipende dal NUMERO DI CICLI (replicazioni) che vengono usa: per trovare il virus SARS-Cov2 Sopra i 35 cicli, l’affidabilità del tampone crolla, e al massimo, per salvare la baracca, si può sostenere che si tratta di presenza di virus talmente debole da non essere più infettivo. La sostanza non cambia: che il virus venga creato dalla PCR come un “fantasma”, come sostengono Crow e Bustin, o che esso sia senza nessuna carica virale, perché si continua ad utilizzare questi risultati da tampone per terrorizzare la gente e prorogare vari tipi di lockdown? E che i tamponi utilizzino normalmente sopra i 35 cicli di PCR è confermato da un campione di 6 dei 22 tamponi analizzati da FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics) , la più autorevole organizzazione di valutazione degli strumenti diagnostici, presa come riferimento dallo stesso Istituto Superiore di Sanità italiano (per la tabella completa vedi:https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2- eval-molecular/). Come si vede dalla tabella, i tamponi sono tutti sopra i 35 cicli; e si consideri che i numeri dati sono medie, il che significhi che nel 3-40% dei casi si sale anche sopra i 40 cicli. – Questo significa che nella maggioranza dei casi i tamponi danno o risultati fantasma, o se anche “beccano” il virus, lo trovano in uno stato talmente indebolito da non costituire più nessun pericolo. QUESTO SIGNIFICA CHE DUNQUE NON C’È PIÙ NESSUNA MOTIVAZIONE PER

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TERRORIZZARE CON LO SPETTRO DEI POSITIVI ASINTOMATICI, perché come minimo si tratta di individui incapaci di infettare alcunché. Ma la verità, come stiamo per vedere, è che i tamponi producono risultati senza nessun significato, risultati fantasma o comunque non indicativi della presenza del SARS-Cov 2 “”.

6) Sulla costante, pervicace ed ostinata marginalizzazione, da parte dell’autorità sanitaria nazionale, di pressocché tutte le cure, spregiativamente definite “” alternative”” dal racconto ufficiale, ed

esemplificativamente individuabili nell’uso, immediato all’insorgere dei primi sintomi, della idrossiclorochina, azitromicina, eparina a basso peso molecolare, ivermectina, fino ad arrivare nei

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casi più gravi, al plasma iperimmune; metodiche terapeutiche queste di cui si sono occupati numerosi studi scientifici internazionali con indicazioni clinico-operative ampiamente favorevoli;

7) Sulle innumerevoli lacune probatorie riscontrate nella materia dei vaccini contro il Covid 19 – ancor di più quelli genici RNA, per delle motivazioni che non è consentito dettagliare in questa sede; qui basti soltanto limitarsi alle seguenti due sintetiche osservazioni:

A) non si comprende il motivo per il quale la scienza medica ufficiale ha insistito nella predisposizione di un vaccino RNA di tipo genico, in luogo della molto più sperimentata e collaudata

tecnica (nel corso dei decenni) dei vaccini c.d. proteici a virus ucciso o attenuato; scelta questa che, allo stato attuale, risulta priva di alcuna motivazione scientifica plausibile, dal momento che la tecnica vaccinale proteica di tipo tradizionale è stata verificata nel corso degli ultimi decenni attraverso una pluralità di vaccinazioni; a questo punto, una non peregrina ipotesi potrebbe consistere nella assenza, a tutt’oggi, di qualsiasi isolamento completo del virus Sars-Cov 2., ma soltanto di meri ed incompleti frammenti (sequenze nucleotidiche) dello stesso. Fra le tante fonti scientifiche al riguardo, in questa odierna sede ci si limita soltanto a rinviare al link del Dott. Andrew Kaufman, video del 19/9/2020 in: https://www.facebook.com/100000062186088/videos/4032661463412553/.

Ovviamente anche tale argomentazione sarà esaustivamente trattata nel prosieguo delle indagini.

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B) al dato di fatto inquietante rappresentato dalla decisione del Parlamento Europeo di smentire una pluridecennale normazione ostativa all’uso dei prodotti geneticamente modificati, consentendo senza

alcuna motivazione scientifica (acclarata e di pubblico dominio), la commercializzazione dei vaccini Pfizer e Moderna i quali, come evidenziato da plurimi esponenti del mondo scientifico, hanno la potenzialità di modificare addirittura il genoma umano -; con particolare massimo risalto ai seguenti temi, rimasti del tutto ignorati dal cd. “”racconto ufficiale””:

C) in primis, l’esecuzione dei protocolli previsti dal governo per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2 ha causato una grave diminuzione dell’attività di prevenzione e cura di numerose patologie gravi, fra le quali, solo esemplificativamente, patologie oncologiche, neurodegenerative, cardiovascolari, dismetaboliche, nefrologiche ed altre.

D) plateale e pervicace sottovalutazione dell’incidenza delle infezioni ospedaliere nel computo totale degli ammalati e dei decessi da asserito “”Coronavirus””.

Si è passati dai 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. L’Italia conta il 30% di tutte le morti

per sepsi nei 28 Paesi Ue. Il dato emerge dal Rapporto Osservasalute 2018, presentato a Roma.

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“C’è una strage in corso, migliaia di persone muoiono ogni giorno per infezioni ospedaliere, ma il fenomeno viene sottovalutato. “Si è diffusa l’idea che si tratti di un fatto ineluttabile”, ha dichiarato Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute. Fonte:http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/15/allarme-rossoinfezioni- ospedaliere-49-mila-morti-lanno_41a0e9c5-8f5d-4373-acda-4f46014f9dd0.html

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E) dati dei decessi occorsi subito dopo la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 fraudolentemente oscurati all’opinione pubblica mondiale da un sistema mass-mediatico tutto supinamente asservito alla acritica accettazione dell’atto di fede secondo il quale i predetti vaccini

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costituirebbero l’unica e sola arma contro il virus;

F) vaccini contro il Covid-19 costituenti, in realtà, una vera e propria terapia sperimentale mascherata fraudolentemente da profilassi vaccinale; ciò è elementarmente desumibile dalla mera lettura del c.d. ““bugiardino”” della casa farmaceutica produttrice, nel quale è attestato che quest’ultima potrà fornire i dati consolidati su tipologia e su ripetizione statistica degli effetti collaterali soltanto dopo il 2023;

G) autorizzazione concessa dall’A.I.F.A. non definitiva, ma solo condizionata, in attesa dei dati definitivi che le case produttrici hanno dichiarato di poter fornire non prima della fine del 2023;

H) modulo del consenso informato firmato dai soggetti già sottoposti al vaccino e contenente delle dichiarazioni prestampate di asserita “”consapevolezza dei rischi a medio lungo termine dei vaccini, e delle alternative terapeutiche”” sottoscritte dal vaccinando senza alcuna meditazione, e quindi:

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FALSE IN RE IPSA, per ufficializzata ignoranza delle medesime case produttrici del vaccino:

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  1. sugli effetti sia a medio, sia a lungo termine causati dai vaccini soprattutto “”genici”” ad m-RNA;
  2. persino sulla stessa mera durata della immaginaria copertura vaccinale;
  1. sul rischio che il vaccinato possa contribuire alla diffusione del contagio in quanto probabile “”portatore sano””; tale eventualità non è espressamente esclusa neppure per i vaccini ad m-RNA;
  2. sul rischio (mai confutato) che si inneschino modificazioni irreversibili del genoma umano;
  3. sul rischio che si inneschino processi flogistici conducenti a patologie oncologiche o autoimmuni;
  4. sulla effettiva e verificabile carica di anticorpi presenti nel soggetto vaccinato, che risulta quasisempre inferiore a quella posseduta, invece, dal paziente che è guarito naturalmente dalla malattia;
  5. sui rischi di danni (anche irreversibili, come al punto 4) alla donna in gravidanza, nonché al feto;
  6. non è comunicata la lista completa delle sostanze, in quanto molte inferiori al limite minimo.

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Tale falsità è di elementare comprensione per l’ovvia constatazione logica che il vaccinando non può giammai conoscere le risposte agli otto quesiti del riquadro della pagina 17, se persino le stesse case produttrici del vaccino hanno ammesso, in schede tecniche ufficiali, di non conoscere tali risposte. Di conseguenza, è di davvero elementare comprensione che sussiste anche una attività (da accertare se fraudolenta, ovvero soltanto gravemente colposa) di induzione da parte del singolo medico vaccinatore a far dichiarare al vaccinando il falso su tali del tutto

impossibili consapevolezze del vaccinando su (oggi sconosciuti) “”effetti avversi””.

8) Sulle macroscopiche e plurime contraddizioni oggettivamente constatabili nel dibattito pubblico occorso nel periodo febbraio /marzo 2020 fino ad oggi, fra gli stessi sedicenti scienziati pro – racconto

ufficiale sul coronavirus (si citano, solo esemplificativamente e senza alcuna pretesa di esaustività, i nomi più conosciuti dei dottori: BURIONI, LOPALCO, GALLI, PREGLIASCO, CRISANTI, CAPUA; ed inoltre, dei tre Professori, tutti accomunati per aver immotivatamente percorso una vera e propria inversione ad U: Pietro PALÙ dell’Università di Padova, che prima critica la versione ufficiale e poi, promosso Presidente dell’A.I.F.A., la avalla; CLEMENTI dell’Ospedale San Raffaele di Milano; nonché il Prof. BASSETTI dell’università di Genova) i quali tutti (dottori e professori) sono stati smentiti non solo da loro successive dichiarazioni, ma anche dai vari professori TARRO, Maria Rita GISMONDO ed altri pressocché su tutta la linea del c.d. racconto ufficiale.

I VIROLOGI DA TV RICCIARDI, GALLI, PREGLIASCO, CRISANTI

Come oramai sappiamo tutti, da marzo in poi vi è sempre la stessa tecnica collaudata; prima escono in avanscoperta determinati medici virologi ad iniziare a spargere prospettive allarmistiche, poi man mano tali annunci terroristici vengono recepiti, senza alcun vaglio critico, dagli organi di stampa che li diffonde per cuocere l’opinione pubblica, ed infine, dopo che l’opinione pubblica è stata adeguatamente cotta, finalmente viene adottato il singolo D.p.c.m. o la singola ordinanza restrittiva.

WALTER RICCIARDI E LA SUA OSSESSIONE PER IL LOCKDOWN

1. Ricciardi: “Serve un lockdown totale, lo chiederò a Speranza”. (14 febbraio); 2. Ricciardi: “Tutta Europa è già ricorsa a lockdown duri”. (11 febbraio); 3. Ricciardi: “E’ la quiete prima della tempesta” (5 febbraio);
4. Ricciardi: “Serve un lockdown rigido a febbraio” (24 gennaio); 5. Ricciardi: “Le misure non fermano il virus, serve un lockdown di un mese” (21 gennaio); 6. Ricciardi: “Basta colori, serve un lockdown di un mese” (17 gennaio); 7. Ricciardi: “Io farei quattro settimane di lockdown” (15 gennaio); 8. Ricciardi: “Subito

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lockdown o le vaccinazioni sono a rischio” (12 gennaio); 9. Ricciardi: “Le nuove misure non saranno sufficienti” (7 gennaio); 10. Ricciardi: “Ridurre i contagi con un blocco serio” (6 gennaio); 11. Ricciardi: “Non riaprire le scuole, serve zona rossa fino al 15 gennaio” (31 dicembre); 12. Ricciardi: “Farei un lockdown da subito e per due mesi” (21 dicembre); 13. Ricciardi: “Un lockdown a Natale, i contagi sono la punta dell’iceberg” (15 dicembre); 14. Ricciardi: “Abbiamo due-tre settimane di tempo per decidere sui lockdown” (13 novembre); 15. Ricciardi: “Le persone circolano troppo, non è escluso un lockdown totale” (11 novembre); 16. Ricciardi: “Lockdown subito in alcune aree metropolitane” (8 novembre); 17. Ricciardi: “Lockdown? Due settimane sono poche” (6 novembre); 18. Ricciardi: “E’ necessario un altro lockdown” (26 ottobre); 19. Ricciardi: “Coprifuoco inutile, meglio il lockdown” (25 ottobre)” Tale elenco è consultabile a: https://www.ilgiornale.it/news/politica/uomo-unossessione-1924194.html

Sempre sul medesimo Ricciardi, inoltre, anche se vi è vasta rassegna stampa, qui si citano soltanto: “”L’uomo del lockdown diceva: <<E’ da disperati>> articolo a firma di Antonio Rossitto pubblicato su La Verità 7/10/2020 pag.5; “”Il gufo Ricciardi una ne dice, cento ne sbaglia””; La Verità 16/2/2021 pag.5, in cui si menzionano anche gli altri allarmisti del virus CARTABELLOTTA PREGLIASCO CRISANTI, che insistono per lockdown senza dati sanitari,

MASSIMO GALLI
Galli, terrore sulla variante inglese. Ma viene smentito dal suo ospedale

sottotitolo: “”Mi ritrovo il reparto invaso. La replica: Sei su 314 ricoverati””
articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 18/2/2021 pag.10

CONSIDERAZIONI E RICHIESTE DI INDAGINI SUI VIROLOGI TELEVISIVI

E’ assolutamente certo il fatto che i principali virologi televisivi RICCIARDI e GALLI (oltre che i menzionati CARTABELLOTTA, PREGLIASCO, CRISANTI) insistono, da sempre, per imporre misure drastiche di isolamento sociale; sia ben chiaro che la rassegna di dichiarazioni sopra sintetizzate (le addirittura 19 dichiarazioni del RICCIARDI coprono solo l’esiguo lasso di tempo 25/10/2020-14/2/2021, senza tenere conto delle numerosissime altre precedenti) sono solo una minimissima parte di tutte le voci allarmistiche diffuse da costoro attraverso una quantità neppure quantificabile di interviste ai vari mass media. Ciò che invece non si conosce per niente sono i dati di fatto ed i dati scientifico-epidemiologici: A) non solo veri (e quindi la cui esistenza sia dimostrabile); B) ma soprattutto dotati di una così forte persuasività da indurre i nominati (in eventuale buona fede) a spargere tale terrore sanitario. Costoro, quindi: o dimostrano a Codesta A.G. che i dati fattuali e tali caratteristiche persuasive sono non solo esistenti e ma soprattutto oggettivamente verificabili, oppure devono essere incriminati per tutte le ipotesi di reato punite dagli artt.656, 658 e 661 del C.P., e per gli ulteriori reati ex art.12 l.c) cpp; in particolare GALLI, ben consapevole di essere stato totalmente e pubblicamente sbugiardato dal suo Ospedale, non ha replicato con la dimostrazione di tali dati.

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PARTE TERZA – BIBLIOGRAFIA E FONTI DI STAMPA A SOSTEGNO DELLE ODIERNE ACCUSE

SINTESI INTRODUTTIVA DELLA VIDEO – INCHIESTA SULLA “”PANDEMIA SUINA”” “” PANDEMIA SUINA, uno spettro che nei mesi scorsi ha preoccupato il mondo intero. L’onda ora sembra passata. Dietro di sé ha lasciato un numero ridotto di vittime e una valanga d’interrogativi. Il Consiglio d’urgenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riunito proprio ieri a Ginevra, ha ammonito che è ancora troppo presto per affermare che il picco dell’influenza A H1n1 è stato superato. Tuttavia è un fatto che le previsioni dei catastrofisti non si sono realizzate: il pianeta l’ha vissuta come una comune Influenza. Gli Stati hanno però acquistato milioni di dosi di vaccino pandemico, rimaste per lo più inutilizzate. L’hanno fatto su indicazione dell’OMS. Al Consiglio d’Europa di Strasburgo, la Commissione Sanità ha accusato l’OMS di avere creato una “falsa pandemia”, che ha trasformato una comune influenza in un business miliardario – diffondendo paura nella popolazione e nei governi di tutto il mondo che, per prepararsi e difendersi da quella che sembrava una imminente emergenza sanitaria, hanno speso un patrimonio. Il Consiglio d’Europa vuole sapere se l’OMS si è fatta condizionare dall’industria farmaceutica, che grazie alla pandemia ha registrato incassi record. L’inchiesta di Falò ha raccolto le voci dei protagonisti internazionali di questa controversia e ripercorre le tracce di un anno di pandemia in Svizzera.

Ci sono avanzati disinfettanti, mascherine e undici milioni di dosi di vaccino che nessuno ha voluto. Le abbiamo pagate 70 milioni di franchi. Inoltre la puntata propone un reportage dal villaggio messicano dove sembra essersi innescato il contagio e un altro contributo per capire in che modo questo virus sia entrato nella nostra catena alimentare. Ospiti in studio il dottor Franco Denti presidente dell’ordine dei medici TI, Enos Bernasconi, vice primario malattie infettive al Civico di Lugano, e il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. “”

link: https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Il-fantasma-della- pandemia-1876920.html

Enzo Pennetta: “”Epidemie: come la fiction ha prevalso sui fatti””

storia delle ultime epidemie, dalla SARS del 2002, Aviaria 2003, Suina 2009, (per la prima volta un vaccino viene approvato prima della verifica dei test di sicurezza, clamoroso flop ed alla fine milioni di dosi inutilizzate, procurato allarme in cui è coinvolto anche l’O.M.S., ci si ricorda dell’Aviaria e quindi la sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie mondiali aumenta) fino ad Ebola 2014;

link a: https://www.youtube.com/watch?v=Q8RZ3PkE5E8&feature=youtu.be&has_verified=1 20

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“”INVENTORI DI MALATTIE – ex Documentario RAI (censurato) “” sottotitolo:“” C’era una volta. Il giornalista Silvestro Montanaro, conduttore del programma RAI “C’era una volta”, racconta di come l’industria farmaceutica “crea” le malattie. “”

link a: https://www.youtube.com/watch?v=zOW_vWjZsr8

Sentenza di Cassese. I decreti di Giuseppi? Sono roba fuorilegge

sottotitolo: “”Il giurista parla di <<abusi>> che hanno usurpato i poteri del Colle””
nel testo dell’articolo si ricordava l’ulteriore scemenza predittiva (non si sa se diffusa all’opinione pubblica in vera e propria malafede) secondo la quale “” le terapie intensive si sarebbero trovate a gestire 430 mila ricoverati entro il 31 dicembre “”;
articolo a firma di Alessandro Gonzato pubblicato su Libero Quotidiano 15/4/2020 pag.7

<<Coronavirus mescolato con il genoma dell’Hiv>>

sottotitolo: “” Il coronavirus di Wuhan sarebbe un virus manipolato. Lo sostiene Luc Montagnier medico premio Nobel. “” articolo pubblicato sul quotidiano La Verità 18/4/2020 pag.12

Esperti del governo contro se stessi: <<I numeri catastrofisti? Irrealistici>>

sottotitolo: “”L’autore dello studio che paventava 151.000 pazienti in rianimazione e che ha ispirato le scelte di Conte fa dietrofront: <<Non era uno scenario realistico>>.
Poi reagisce con spocchia: <<Parlo solo con gli scienziati>>””;
articolo a firma di Antonio Grizzuti sul quotidiano La Verità 1/5/2020 pag.4;

I cinesi <<giocano>> a fare cocktail di coronavirus e Hiv

sottotitolo: “” La denuncia del Nobel Montagnier (<<A Wuhan forse cercavano la cura per l’Aids>>) trova riscontri. Il ruolo di Australia e Ue””
articolo a firma di Pierangelo Maurizio pubblicato sul quotidiano La Verità 21/5/2020 pag.14

L’Oms ha creduto allo studio di una pornostar

sottotitolo: “” L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Aifa hanno bandito la clorochina fidandosi di <<Lancet>>. Peccato che i dati dell’articolo non tornino e che l’unico autore a non aver ritirato la firma sia l’amministratore delegato di una strana società con una escort e uno scrittore di fantasy””articolo a firma di Mario Giordano sul quotidiano La Verità 6/6/2020 pag.9

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Le figuracce dei nostri scienziati. <<L’8 giugno 151 mila ricoveri>>. Gli esperti hanno sbagliato sottotitolo: “”A fine aprile l’Istituto Superiore di Sanità sconsigliava le riaperture e ipotizzava terapie intensive intasate. Invece i malati gravi sono 283””
nel testo dell’articolo si ricordava l’ulteriore scemenza predittiva (non si sa se diffusa all’opinione pubblica in vera e propria malafede) secondo la quale “” le terapie intensive si sarebbero trovate a gestire 430 mila ricoverati entro il 31 dicembre “”;

articolo a firma di Alessandro Gonzato pubblicato su Libero Quotidiano 9/6/2020 pag.11

Così l’Italia è finita nel sistema vaccini creato da Bill Gates per il suo business

sottotitolo: “”Il video di un avvocato ricostruisce gli intrecci dei nostri governi con le fondazioni di Mr Microsoft che sosteniamo da molti anni“”

<<I cittadini sono privati del diritto di scegliere cosa è bene per loro>>
sottotitolo: “”L’intervista all’avvocato di Trieste Alessandra DEVETAG:
<<La pressione politica impedisce ai medici di avanzare dubbi sulle vaccinazioni>>“”
due articoli pubblicati sul quotidiano La Verità 11/6/2020 pag.10, a firma di Patrizia Floder Reitter;

L’esperto Joseph TRITTO: <<Ecco le prove che il virus uscì dal laboratorio di Wuhan>> sottotitolo: “”<<Nel genoma ci sono inserti di Hiv: cosa impossibile in natura. La Cina lo ha creato per scopi scientifici e militari, gli 007 occidentali lo sanno>>“”;
articolo a firma di Gianluca Veneziani pubblicato su Libero Quotidiano 27/7/2020 pag.19

Una toga boccia la tirannide di Conte: <<Lo Stato d’emergenza è fuori legge>>

sottotitolo: “”Cassata una multa legata al Dpcm: era incostituzionale limitare gli spostamenti””; articolo a firma di Alessandro Rico sul quotidiano La Verità 2/8/2020 pag.7;

Conteggiato tra i caduti del Covid anche chi è vittima di un incidente

sottotitolo: “”Per il Ministero della Salute tutti i positivi al virus (guariti compresi) deceduti per qualunque motivo vanno sommati al totale dei soggetti uccisi dalla pandemia. Un pasticcio statistico che spiega il picco del Veneto””;
articolo a firma di Fabio Amendolara sul quotidiano La Verità 28/8/2020 pag.11;

Brutte notizie dai ricercatori. Il vaccino potrebbe proteggere solo per tre mesi

articolo a firma della dottoressa Melania Rizzoli pubblicato su Libero Quotidiano 13/9/2020 pag.11

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I medici del Belgio contro l’Oms: <<Sia indagata per FALSA PANDEMIA>>

sott.: “” La denuncia di alcuni sanitari: questa gestione della crisi causa più danni che benefici”” articolo a firma di Fabrizio Cannone pubblicato sul quotidiano La Verità 3/10/2020 pag.7

Gli esperti contro la mascherina: <<Furbata per alimentare il terrore>>.

sottotitolo: “” Cresce il coro degli scettici sulle protezioni all’aperto.
PALÙ: <<Multare chi è fuori da solo è da ignoranti>> GISMONDO: <<E’ una idiozia, un fastidio inutile>>, BASSETTI: <<Sbagliato imporre un obbligo generalizzato>> ””””
articolo pubblicato sul quotidiano La Verità 7/10/2020 pag.4

“”L’uomo del lockdown diceva: <<E’ da disperati>>
articolo a firma di Antonio Rossitto pubblicato sul quotidiano La Verità 7/10/2020 pag.5

L’ex Microsoft adesso governa le ricerche sui vaccini

si evidenzia il seguente passaggio letterale: “”Nel 2012 un rapporto del Senato Usa calcolava in quasi 2 miliardi di dollari la quantità di denaro che l’azienda (la Fondazione Gates, N.D.R.) era riuscita a trafugare nei paradisi fiscali, in un periodo di tre anni. Il danno prodotto alle casse erariali è stimato superiore a quanto la fondazione ha investito ogni anno in azioni di filantropia, peraltro ottenendo notevoli agevolazioni o esenzioni fiscali “”

articolo pubblicato sul quotidiano La Verità 12/10/2020 pag.15, a firma di “”S. Fil.””;

Controlli lumaca sui decessi da Covid. Medici e legali invocano trasparenza

sottotitolo: “”Finora l’Istituto Superiore di Sanità ha esaminato solo il 12% delle cartelle cliniche dei deceduti classificati come vittime del virus. Tra di loro, la percentuale di chi non aveva altre patologie è il 3,6%. Un comitato (il “”Presidio 2020””, N.D.R.) ne chiede conto al governo”” articolo pubblicato sul quotidiano La Verità 16/10/2020 pag.5, a firma di Patrizia Floder Reitter;

“”Esecutivo pasticcione: troppa confusione anche sulle autopsie””
tale articolo, a firma di Nicola Apollonio e pubblicato su Libero Quotidiano 18/10/2020 pag.6, merita davvero l’integrale trascrizione della dirimente parte di odierno interesse:
“” Allora, visto che il paziente deceduto non è più fonte di dispersione del virus nell’ambiente, per quale ragione non si dovrebbe procedere per capire fino in fondo i motivi della morte? E perché i risultati delle autopsie effettuate non devono essere conosciuti, nonostante venga evidenziato che il decesso di una percentuale di malati di Covid-19 non è dovuto alla grave infezione polmonare ma a

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causa di trombosi? Accadeva nei primi mesi dell’anno a Bergamo e si sta ripetendo anche oggi, da nonr a sud del Paese. I telegiornali ci danno conto dei contagi ma nessuno ci dice quanti pazienti sono deceduti per covid e quanti per altre patologie. Naturale, dunque, che nasca il sospetto dei numeri gonfiati per giustificare il Dpcm sui limiti delle libertà fondamentali””

Tamponi sotto accusa: <<90% di FALSI positivi>>.
Sottotitolo: “”Quattro esperti sporgono denuncia: <<Italiani confinati sulla base di test inaffidabili, incapaci di rivelare le mutazioni del patogeno>>. I diagnostici in circolazione sono pure esentati dai controlli Ue. PALU’: <<Chi ha le tracce di genoma virale non è per forza contagioso>> ”” articolo pubblicato su La Verità 24/10/2020 pag.4, a firma di Patrizia Floder Reitter

Giuseppi fa a pezzi la Costituzione con i suoi <<consento, non consento>>. sottotitolo: “”Anche nell’ultimo dpcm Conte va a toccare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Che non possono essere messi in discussione (né permessi) con un atto amministrativo. Eppure nessuno denuncia questo abuso””
articolo a firma di Aldo Maria Valli pubblicato su La Verità 27/10/2020 pag.9;

Così contiamo troppi FALSI positivi

Sottotitolo: Per il virologo PALU’ i tamponi molecolari: <<spesso individuano solo un gene del virus>>. E la metodologia promossa dall’Oms non ha avuto una validazione ai massimi livelli ””; in tale articolo – pubblicato su La Verità 7/11/2020 pag.4, a firma di Patrizia Floder Reitter – si riportano altre due (delle innumerevoli) anomalie, e cioè che: 1) contrariamente alla metodica seguita fino al mese di aprile 2020 per la quale occorreva il concorrente e completo riscontro di tutti e dei tre i “”geni E, RdRp ed N””, da aprile 2020 fino ad oggi la diagnosi di positività al virus Sars-CoV- 2 si ricava dalla verifica (tampone) di uno solo dei tre suddetti geni, senza che vi sia stata alcuna conoscibile motivazione scientifica di tale cambiamento; 2) grave dichiarazione del Prof. PALU’: << La Pcr è stata infatti realizzata da Victor Max Corman et al (tra i primi a impiegare la tecnica, dopo aver avuto la sequenza genica via web (??? N.D.R.). Il test è poi stato adottato in modo diffuso) sulla base delle sequenze genomiche di Sars-Cov-2 pubblicate dai cinesi e applicata a estratti di acidi nucleici ottenuti da tamponi e campioni clinici non su un virus purificato al 100% “”.

“”La lezione di BASSETTI: <<Ospedali pieni? Colpa di chi semina panico>>”” sottotitolo: “” L’infettivologo: <<Epidemia ingigantita. Nel 2020 il numero dei decessi per complicazioni respiratorie in Italia sarà simile al 2018>> “”

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articolo del direttore Pietro Senaldi, pubblicato su Libero Quotidiano 8/11/2020 pag.3;

“”Tamponi, vittime e costi: otto punti di riflessione sull’aumento dei contagi””
anche tale articolo, pubblicato su Libero Quotidiano 11/11/2020 pag.4 ed a firma congiunta di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, deve essere evidenziato nelle seguenti rilevanti parti di odierno interesse: “” punto 2 – In Italia i tamponi sono tarati a più di <<35 cicli>>.
E’ noto però che oltre i 30 o 32 cicli la probabilità di trovare tracce di qualcosa di attivo siano <<minuscole>>. Negli Stati Uniti ed in Asia si fermano a 30 o 32 <<cicli di amplificazione>>. In parole povere, un tampone italiano positivo in altri paesi non sarebbe valido. punto 3 – I tamponi non sono certificati per individuare il virus, ogni manuale di diagnostica del tampone lo dichiara. Ad esempio, il tampone può confondere tracce di Rna del Sars-CoV-2 con quelle di altri virus.

<< Il vaccino non ci salverà (per ora). Guai a snobbare i dubbi degli italiani >> “”Antonio CLAVENNA (farmacoepidemiologo dell’Istituto Mario Negri di Milano)””
nell’articolo, pubblicato su La Verità 22/11/2020 pag.6 a firma di Alessandro Rico, si legge:
“”Non siamo in grado di compiere verifiche sull’efficacia di questi farmaci (con la parola “”farmaci”” intendeva riferirsi ai “”vaccini”” oggetto della precedente domanda, N.D.R.);

ci sono pochissimi dati sui minori di 18 anni; non sappiamo se chi sarà coperto resterà contagioso e neppure quanto durerà la protezione””; se vogliamo che al vaccino si sottopongano quanti più italiani possibile, dobbiamo chiarire i loro dubbi, non liquidarli come No Vax; Se mi sottoporrei ad una dose? NON HO ELEMENTI PER DECIDERE. (SIC!) Perciò credo serva più trasparenza “”;

Idrossiclorochina, la cura (vietata) funziona

sottotitolo: “” Costa poco e ne conosciamo gli effetti positivi da oltre 80 anni, eppure la molecola è stata messa al bando dall’Oms a causa di un articolo, poi ritirato, sulla rivista <<The Lancet>>. Gli studi indicano che non crea problemi cardiaci, ma nessuno lo dice”” ;
articolo a firma del medico – chirurgo Silvana De Mari sul quotidiano La Verità 2/12/2021 pag.11;

<<Tutti i DUBBI sui vaccini OGM >>. “”
sottotitolo: “”Sono tante le domande sulla somministrazione dell’antidoto al Covid-19. Pochi dati e scarsa trasparenza per un’operazione le cui percentuali di efficacia sembrano <<numeri dati al

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Punto 5 – ,,, Dato però che gli ospedali ricevono 2 mila euro al giorno per pazienti covid esiste un forte incentivo a classificare come Covid il più possibile. “”

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lotto>> in tale articolo – pubblicato su La Verità 7/12/2020 pag.8, a firma di Laura Della Pasqua, si evidenziano i seguenti importantissimi ed inquietanti passaggi letterali:
“”<<Alcuni vaccini>>, si legge sul sito del Parlamento europeo, <<e trattamenti anti-Covid già in fase di sviluppo possono essere definiti OGM e sono quindi coperti dalle direttive Ue sugli OGM>>. La deroga, si precisa, sarà temporanea e legata alla pandemia. Al momento la Commissione Ue non ha fornito i contenuti dei contratti stipulati: la mancanza di trasparenza è uno dei maggiori limiti di tutta l’operazione ,,, omissis ,,, non si conoscono il costo sostenuto e in quali situazioni scatta la responsabilità con obbligo di indennizzo in caso di effetti collaterali non previsti. Chi si ammala a chi potrà rivolgersi per ottenere un risarcimento? L’Agenzia italiana del farmaco, interpellata, ha spiegato che <<come per qualunque vaccino, la responsabilità è in capo all’azienda farmaceutica,tranne che per le reazioni avverse indicate nel foglio illustrativo, come previsto dalla legge>>. Ma sono proprio le reazioni avverse l’oggetto del mistero. “”

<<I timori di esperti, medici ed infermieri: <<Fretta eccessiva. Così è una follia>>. “” sottotitolo: “”Le riviste scientifiche americane hanno riportato le testimonianze delle prime <<cavie>> cui è stato iniettato il farmaco: febbre alta, mal di testa, vomito, stress. E la metà degli statunitensi non vuole farsi vaccinare””articolo su La Verità 7/12/2020 pag.9 di Laura Della Pasqua;

Contrordine: gli asintomatici non infettano

sottotitolo: “”Studio della prestigiosa rivista <<Nature>> su 300 positivi senza sintomi: nessuno dei loro contatti stretti ha contratto il virus: <<La carica virale è troppo bassa>>. Il report dell’Istituto Superiore di Sanità: <<Da noi i deceduti hanno in media 80 anni e diverse patologie pregresse >>””articolo pubblicato sul La Verità 8/12/2020 pag.1 e 5, a firma di Maddalena Guiotto;

“”Il vademecum. Tutte le risposte sul vaccino””
sottotitolo: “” Antonio CLAVENNA (responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri di Milano, N.D.R.) scioglie i dubbi ,,,“”
articolo pubblicato su Libero Quotidiano 10/12/2020 pag.8 di cui si evidenziano i seguenti passaggi: “” Punto 6 – Domanda: <<Il vaccino sarà disponibile solo quando l’autorità regolatoria europea, l’Ema – che si pronuncerà entro il 29 dicembre – avrà concesso l’autorizzazione. Che controlli svolge l’Ema prima di rilasciare il via libera?>> – Risposta: <<L’Ema valuterà sulla base dei dati forniti dall’azienda (SIC! Quindi, se l’oste dice che il proprio vino è uno champagne, l’Ente certificatore deve credergli sulla sola parola !!! Ma allora, a che cosa serve l’Ema ???- N.D.R.) se il profilo benefici/rischi del vaccino è favorevole>>. Punto 9 – Domanda: <<In genere la risposta

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immunitaria scatenata dai vaccini è più forte di quella che il nostro organismo produce quando si infetta naturalmente ? >> – Risposta: << Dipende dal virus e dalla malattia, per Covid-19 ancora non lo sappiamo >>. Punto 10 – Domanda: <<Quanto a lungo si sarà protetti dopo aver fatto il vaccino contro il Covid-19?>> – Risposta: <<E’ una domanda che non ha ancora una risposta>>; Punto 12 – Domanda: <<Chi si vaccina è protetto dalla malattia. Ma potrà comunque contagiare?>> – Risposta: <<E’ un’altra delle domande ancora senza una risposta. Non è possibile escluderlo>>; Punto 13 – Domanda: <<Quanto tempo servirà per raggiungere l’immunità di gregge?>> – Risposta: <<E’ molto difficile da prevedere, dipende da molti fattori e non abbiamo dati sufficienti per stimarlo. Se la protezione del vaccino sarà di breve durata, sarà molto difficile riuscire a raggiungere l’immunità di comunità ,,,“”;

Il Ministero consiglia terapie sbagliate

sottotitolo: “” Vari passaggi nelle linee guida per gestire a casa il Covid-19 sono opinabili: l’invito ad assumere paracetamolo è controproducente per il quadro infiammatorio, così come andrebbe rivisto l’approccio ad eparina e antibiotici. Molti medici si organizzano da soli ””””
articolo a firma del medico – chirurgo Silvana De Mari sul quotidiano La Verità 12/12/2021 pag.10;

L’idrossiclorochina si prende la rivincita al Consiglio di Stato

sottotitolo: “” Accolto il ricorso di 200 medici di base contro la nota dell’Aifa. Per la terapia servirà la prescrizione. Non sarà rimborsabile””””
articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 12/12/2020 pag.11;

Il Consiglio di Stato alla fine sdogana l’drossiclorochina

sottotitolo: “” I giudici rivoluzionano la lotta al Corona: <<Irragionevole sospendere il farmaco>>. Salvini: <<La notizia che molti medici attendevano>>””
articolo a firma di Tommaso Montesano pubblicato su Libero Quotidiano 12/12/2020 pag.8;

Il report che ha assolto la clorochina: <<L’Aifa ha esaminato studi sbagliati>>

sottotitolo: “” Il Consiglio di Stato ha dato l’ok al farmaco, convinto da una ricerca che dimostra che i trial sono stati condotti su pazienti già ospedalizzati: tuttavia quel medicinale è efficace solo se somministrato precocemente a casa””””
articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 13/12/2020 pag.2;

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Vaccini: 10 domande ancora senza risposta

articolo-inchiesta pubblicato su La Verità 21/12/2020 pagg.10/11;

Semaforo verde dell’Ema a Psifer ma le reazioni avverse sono troppe

sottotitolo: “”I dati Usa preoccupano: gli effetti collaterali sono circa 20 volte quelli degli altri vaccini. E i gazebo del governo non sembrano adeguati””
articolo a firma di Antonio Grizzuti sul quotidiano La Verità 22/12/2020 pag.5;

Psifer e Moderna <<truccano>> i test. Escluso chi è soggetto a reazioni

sottotitolo: “”I colossi non hanno sperimentato i sieri sui pazienti a rischio di controindicazioni”” articolo a firma di Antonio Grizzuti sul quotidiano La Verità 24/12/2020 pag.13;

In Svizzera 400 sanitari contro i medici dell’Apocalisse

sottotitolo: “”Una petizione indirizzata al Consiglio di Stato contesta la politica di prevenzione e cura basata su terrore e pensiero unico””
articolo a firma di Giorgio Gandola sul quotidiano La Verità 24/12/2020 pag.15;

<<I Dpcm di Conte sono censurabili e incostituzionali>>

sottotitolo: “”Ad accusare il premier è una sentenza del Tribunale di Roma. Bla bla <<viziati da difetto di motivazione e profili di illegittimità>>””
articolo a firma di Maurizio Tortorella sul quotidiano La Verità 24/12/2020 pag.15;

<<Oscuri e illegittimi. I Dpcm scateneranno nuovi conflitti sociali>>

sottotitolo: “”L’intervista Giovanni GUZZETTA. Il costituzionalista: <<Sfuggono al controllo di Parlamento e Colle. I ristori non sono sufficienti. Bisogna rendere trasparenti i dati>>””
articolo a firma di Maurizio Tortorella pubblicato su La Verità 27/12/2020 pag.10;

Vaccini: ma i danni chi li paga?

sottotitolo: “”Per il 2021 stanziati 161 milioni per gli immunizzati colpiti da conseguenze gravi. Soldi che riguardano il passato: nessuno ha pensato agli effetti degli anti Covid””””
articolo-inchiesta a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul La Verità 28/12/2020 pagg.4/5;

ABBIAMO CHIUSO PER NIENTE. CON RISTORANTI E BAR APERTI SONO CALATI RICOVERI E INTUBATI sottotitolo: “”Le serrate sono state inutili e gli esercenti fregati due volte:

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le cifre dimostrano che gli italiani si sono comportati bene. Le responsabilità sono tutte di chi comanda ””articolo a firma del direttore Pietro Senaldi su Libero Quotidiano 29/12/2020 pag.7;

Anche gli scienziati sono allarmati per le reazioni al siero della Psifer

sot: “”La rivista <<Science>> ha approfondito i dati sulle anafilassi sollevando importanti dubbi”” articolo a firma di Antonio Grizzuti sul quotidiano La Verità 3/1/2021 pag.4;

<<Prima o poi anche la Consulta boccerà le misure anti Covid>>

sottotitolo: “”L’intervista Sabino CASSESE. Il giurista: <<Le colpe del governo? L’imprevidenza e i dpcm. I tribunali si pronunciano solo a posteriori, però varie sentenze già mettono in discussione la legalità dei decreti>>””
articolo a firma di Alessandro Rico sul quotidiano La Verità 4/1/2021 pag.9;

Troppi i dubbi sul vaccino diventato dogma

sottotitolo: “”Il prodotto della Psifer è stato somministrato solo per tre mesi. Gli effetti collaterali dopo questo periodo sono quindi sconosciuti, come le conseguenze della somministrazione a donne incinte. In Gran Bretagna è vietata, invece in Italia l’Aifa ha dato il via libera””
articolo a firma del medico – chirurgo Silvana De Mari sul quotidiano La Verità 6/1/2021 pag.5;

I vaccini non bastano, servono i test per verificare lo stop dell’infezione

sottotitolo: “”Non esistono evidenze scientifiche che l’attuale cura farmacologica (con tale espressione la dottoressa intende riferirsi al vaccino, N.D.R.) impedisca la trasmissibilità del virus. Gli esami sierologici, abbinati agli antidoti, aiuterebbero a velocizzare la campagna … ””
articolo a firma del medico – chirurgo Silvana De Mari sul quotidiano La Verità 7/1/2021 pag.10;

1) vaccino è sperimentazione mondiale; 2) sicurezza ed efficacia saranno messe alla prova su base statistica di miliardi di individui; ammissione del Prof. Ordinario di biologia molecolare Vito Pinto articolo pubblicato sul quotidiano La Sicilia 12/1/2020 pag.17

“”Per conoscere i veri effetti del vaccino contro il Covid bisognerà attendere il dicembre 2023”” Nell’articolo si specifica chiaramente che:
1) lo stesso Ministero della Salute, nella propria circolare 24/12/2020 nr. 42164, ammette di non conoscere gli effetti positivi e negativi del vaccino;

2) l’articolo 191 del T.F.U.E. (Trattato sull’Unione Europea) impone il principio di precauzione;

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l’autore dell’articolo è l’avvocato Stefano SIBILIA, in qualità di segretario del Presidio Permanente per la difesa della Costituzione, pubblicato sul quotidiano economico-giuridico Italia Oggi 12/1/2021

1) Polmoniti invernali continuano ad esistere come prima, ma ora sono catalogate come Covid, lo conferma l’Epidemiologo Knut WITTKOWSKI; 2) Svezia, Cina e paesi limitrofi alla Cina hanno risultati migliori dei paesi con lockdown; 3) tamponi non distinguono i vari virus SARS
articolo a firma di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi su Libero Quotidiano 12/1/2020 pag.5

Vaccino rischioso per gli ex infetti. Galli: <<Così si fanno dei disastri

sottotitolo: “”L’infettivologo lancia l’allarme in tv: la profilassi dà <<reazioni avverse>> nei soggetti già colpiti dal Covid-19. I casi ci sono, ma si tende a minimizzare o nasconderli. “” articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 15/1/2021 pag.14;

1) 23 decessi dopo vaccino in Norvegia; 2) in UE non esiste banca dati delle reazioni avverse, 3) Covid-19 esperimento di laboratorio lo dicono CIA e Mossad, 4) ordinanza del Consiglio di Stato impone a Tar Lazio di decidere entro 10 febbraio, 5) sulle reazioni avverse mancano dati e articoli pubblicati sul quotidiano La Verità il 17/1/2021 a pag.3, 5, 7, e La Verità il 16/1/2021 a pag.10;

Sulle reazioni avverse mancano dati

sottotitolo: “”Nella comunità scientifica crescono i dubbi sulle statistiche degli effetti collaterali. Pregliasco: <<C’è esigenza di informazioni>>. Dagli USA: <<L’efficacia è del 29, non 95% “” articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 16/1/2021 pag.10;

Schiaffo dei giudici ai decreti di Giuseppi

sottotitolo: “”Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di due esercenti e un genitore: <<Profili di illegittimità costituzionale, il TAR del Lazio decideùa entro il 10 febbraio>>. Se viene posto in discussione lo stato d’emergenza, crollerà tutto l’impianto messo in piedi dall’esecutivo””
articolo a firma di Francesco Borgonovo sul quotidiano La Verità 17/1/2021 pag.3;

In Norvegia 23 morti dopo il vaccino: <<Effetti gravi su fragili ed anziani>>

sottotitolo: “”Tredici erano over 80 e risiedevano in una Rsa. Mentre in Europa non esiste una banca dati sulle reazioni, negli Usa sono fornite informazioni su data della somministrazione, luogo, età, conseguenze (inclusi i decessi) “”
articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 17/1/2021 pag.5;

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Gli USA: <<Il Covid è un esperimento di Wuhan>>

sottotitolo: “”La Casa Bianca svela un rapporto dell’intelligence sul laboratorio. Diversi ricercatori si sarebbero ammalati già nell’autunno 2019: tra le ipotesi, non è escluso che stessero lavorando alla creazione di un’arma batteriologica segreta “”
articolo a firma di Maurizio Tortorella pubblicato sul quotidiano La Verità 17/1/2021 pag.7;

“”Così nascondono i dati sulle medicine del covid””

sottotitolo: “”Pubblichiamo in esclusiva un report di TRANSPARIMED sulla sperimentazione: il 70 per cento dei centri di ricerca italiani non divulga correttamente i risultati. Fra questi Spallanzani e Sacco”” articolo – inchiesta a firma di Antonio Di Francesco su La Verità 18/1/2021 pag.8 e 9

Dall’algoritmo all’Rt. Ciò che serve sapere per capire qualcosa del semaforo di Conte sottotitolo: “”Guida ai criteri cervellotici con cui il governo decide il colore dei territori.
E limita pesantemente la vita di cittadini e imprese””
articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 24/1/2021 pag.4;

Risoluzione 27/1/2021 nr.2361 dell’Assemblea del Parlamento Europeo

“” 7.1.5 mettere in atto programmi indipendenti di indennizzo dei vaccini per garantire il risarcimento dei danni indebiti e dei danni derivanti dalla vaccinazione;
7.1.6 prestare particolare attenzione all’eventuale insider trading da parte dei dirigenti farmaceutici, o delle case farmaceutiche che si arricchiscono indebitamente a spese pubbliche, attuando le raccomandazioni contenute nella risoluzione 2071 (2015) sulla sanità pubblica e gli interessi dell’industria farmaceutica: come garantire il primato degli interessi della sanità pubblica?

7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli; 7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;

7.3.5. communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny;
7.5.2 utilizzare certificati di vaccinazione solo per lo scopo designato di monitorare l’efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali e gli eventi avversi “”; link a: https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR39g_Nfg1etHDSHfkEpVmGYfhPaHIzLx0D mukObUj1FrXzVaU9HcW3O6g4

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1) efficacia dei vaccini asserita solo dalle case farmaceutiche; 2) mai nessuno ha eseguito test sierologici prima e dopo il vaccino per misurare gli anticorpi, 3) case farmaceutiche ignorano effetti collaterali a medio e lungo termine, 4) case farmaceutiche ignorano se vaccinato possa contagiare, 5) decessi improvvisi di soggetti prima in buona salute entro 15 giorni dal vaccino necessitano di autopsie mai eseguite -;

articolo a firma del medico chirurgo Silvana De Mari pubblicato su La Verità 7/2/2021 pag.10

Il Covid fa 30.000 morti tra chi non ha il Covid

sottotitolo: “”La pandemia ha bloccato gli ospedali e costretto molti pazienti a trascurare cure ed esami. Risultato: 2 milioni di test oncologici in medo, infarti presi in ritardo con mortalità aumentata, già a marzo scorso, di tre volte, e malattie mentali in vorticosa crescita””
articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 9/2/2021 pag.9;

“”Berlino ha rinchiuso la popolazione con un REPORT FALSO sui dati del Covid”” articolo a firma di Antonio Grizzuti, ennesimo scioccante e documentato, su La Verità 9/2/2021 pag.5

“Per giustificare i lockdown FALSIFICANO I DATI. La Germania è in pericolo” ennesimo ed allarmante video – denuncia del giornalista reporter indipendente tedesco Moritz Enders: link:https://www.youtube.com/watch?v=MtYdGkvowNE&feature=share&fbclid=IwAR2vMo6yCL M_3-cLm6_-ugkXyeb6glNBG_Nv4F-F7eZ9g1pvu4R1TuTHkDA

“”Il gufo Ricciardi una ne dice, cento ne sbaglia””;
nell’articolo si menzionano anche gli altri terroristi del virus CARTABELLOTTA, PREGLIASCO e CRISANTI, che insistono per il lockdown senza dati sanitari;
articolo a firma del direttore Maurizio Belpietro su La Verità 16/2/2021 pag.5

“”I contagi rallentano in Italia e nel mondo, i nostri <<esperti>> vogliono rinchiuderci”” si dimostra che, volendo a tutti i costi ignorare (dolosamente?) i numeri dei (presunti) contagi di molto inferiori sia su cala mondiale, sia europea sia su scala italiana (in Italia si è registrato il maggiore abbassamento fra tutti e tre i reports ora citati) rispetto ai dati di ottobre/novembre 2020, insistono a terrorizzare l’opinione pubblica con la prospettiva dell’oramai famigerato “”lockdown””;

articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 17/2/2021 pagina 8;

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“”Ci terrorizzano con il ceppo inglese, ma Londra frena:<< Non è più grave >>”” sottotitolo: “” Mentre da noi si invocano le serrate, l’Agenzia della salute britannica chiarisce: <<Nessuna prova su maggiore trasmissibilità e letalità>>.
Il consigliere scientifico di Johnson: <<Alto impatto solo su pazienti a rischio>> “”

articolo a firma di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 17/2/2021 pagina 9;

Galli, terrore sulla variante inglese. Ma viene smentito dal suo ospedale

sottotitolo: “”Mi ritrovo il reparto invaso””. La replica: Sei su 314 ricoverati””
articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 18/2/2021 pag.10

L’intervista Roberto VOLPI: L’epidemiologo: << i lockdown sono dannosi, se chiudi in casa i positivi con i negativi le persone muoiono>>.
Sottotitolo: “” Il caos di voci ed opinioni ha effetto depressivo. Speranza richiami all’ordine i suoi consulenti e il Cts”” assolutamente rilevante ed inquietante risulta il seguente passaggio letterale dell’intervista: “” La Germania ed il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento delle misure più drastiche, che laggiù dove sono state prese hanno portato solo più vittime.

Berlino si è messa in lockdown il 9 dicembre, dopodiché da una media di 2.000 morti a settimana è passata a una di 6.000 morti a settimana, e oggi ha il doppio dei morti di otto-nove settimane fa. Esattamente quanto accaduto in Italia a marzo, a riprova che il lockdown uccide.””””
articolo a firma di Antonio Grizzuti pubblicato sul quotidiano La Verità 19/2/2021 pag.9;

<<Il Covid è nato in un laboratorio>>

sottotitolo: “”Per il fisico tedesco WIESENDANGER la pandemia è stata causata da un incidente durante gli esperimenti di Wuhan. Una tesi basata su 60 indizi che contraddice l’Oms””
articolo a firma di Maddalena Guiotto pubblicato sul quotidiano La Verità 20/2/2021 pag.10

L’ultima ideona: richiudere tutto. Ma senza neppure spiegare perché

sottotitolo: “”Pressing per l’intero paese <<arancione>>: sarebbe questo il famoso <<cambio di passo>>?”” articolo di Francesco Borgonovo sul quotidiano La Verità 21/2/2021 pagg.1 e 3;

Per i contratti capestro con le big Pharma ogni cittadino può fare causa alla Ue

Intervista all’avvocato Cipolla che afferma: “”L’U.E., perciò anche gli Stati membri, hanno accettato

un rischio su qualcosa di cui non hanno consapevolezza; non conoscono il contenuto di questo

vaccino…”” articolo di Patrizia Floder Reitter pubblicato sul quotidiano La Verità 2/3/2021 pag.4 33

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ULTERIORI FONTI ON LINE

Roma, 27/2/2021 Direttore dell’Ospedale infettivologico SPALLANZANI Dott.VAIA shock:

“Qualcuno lavora perché il virus non finisca mai. Secondo il direttore dell’istituto ospedaliero particolarmente vicino all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, c’è chi si starebbe adoperando affinché la piaga del Covid non si rimargini. Ma si allarghi sempre più“”https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/02/27/news/coronavirus_lazio_roma_francesco_vaia_dir ettore_spallanzani_varianti_covid-289488206/

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Covid, i dati smentiscono la strategia del lockdown e del vaccino.

La mortalità totale in gennaio in Italia è sotto la media: o i decessi per altre patologie calano o i morti Covid sono dovuti ad altre patologie 11 febbraio 2021 – 15:12:00 articolo on line a firma di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, link a: https://www.affaritaliani.it/coronavirus/covid-i-dati- smentiscono-la-strategia-del-lockdown-del-vaccino-722371.html

I dati dell’OMS dimostrano in Asia nessuna pandemia, in ITALIA 100.000 decessi in COREA S. 1.500 !! https://www.youtube.com/watch?v=zPusIsGgcIM&feature=push-u- sub&attr_tag=Ci0tpHo7DLmL85m7%3A6

ZANGRILLO (San Raffaele): «4 pazienti Covid al giorno, basta coi titoli ad effetto»; secondo le testuali parole del famoso primario milanese di terapia intensiva e rianimazione: «un elevato numero di contagi non è necessariamente emergenza sanitaria»; link a: https://www.milanotoday.it/attualita/coronavirus/zangrillo-covid-san-raffaele.html https://www.ilgiornale.it/news/mondo/vaccino-pfizer-e-moderna-efficata-19-e-29-1916225.html

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esperti cinesi: sospendere vaccini m-RNA a livello globale dopo morti in Norvegia

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212915.shtml; https://scenarieconomici.it/esperti- cinesi-bloccate-le-vaccinazioni-pfizer-dopo-gli-eventi-in-norvegia/; https://www.money.it/vaccino-mRNA-non-convince-Cina-possibili-rischi-salute

ANTONELLA VIOLA: l’immunologa che pensa di poterci dire come si deve vivere

«Il COPRIFUOCO NON HA UNA RAGIONE SCIENTIFICA, ma serve a ricordarci che DOBBIAMO fare delle RINUNCE, che il SUPERFLUO va TAGLIATO, che la nostra vita DOVRÀ limitarsi ALL’ESSENZIALE: lavoro, scuola, relazioni affettive strette».

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PARTE QUARTA – OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE IN DIRITTO

1) PREMESSA SULLA SINDACABILITA’ DELL’ATTO DI ALTA AMMINISTRAZIONE

La delibera del Consiglio dei Ministri con cui viene prima introdotto ex novo, e poi rinnovato lo stato

di emergenza, in (asserita) conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili non può sottrarsi al sindacato giurisdizionale (anche) del Giudice penale, né nel caso in cui lo si connoti quale atto politico “libero nei fini”, né, ancor più, nel diverso caso in cui lo si configuri, più correttamente, quale atto di alta amministrazione. L’attribuzione della qualifica di “”atto politico”” alla Delibera del Consiglio dei ministri dichiarativa dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo 1/2018 (c.d. Codice della Protezione civile) è, in realtà, errata poiché essa difetta del requisito oggettivo (peculiare degli atti politici) della cura di interessi statali supremi ed unitari nella prospettiva volta a garantire il libero funzionamento dei pubblici poteri che affondi le proprie radici nella Costituzione; ovvero, come ritenuto da altra giurisprudenza, nell’essere l’atto concernente la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione (ex plurimis: Cons. Stato: n.6083/2011, n.209/2007, 12/3/2001 n. 1397, 29/9/93 nr.217). In particolare, si riporta la definizione “”atto politico”” fornita dal

Consiglio di Stato (Parere 19/9/2019 nr.2483 della I Sezione Consultiva):

“” 7. E’ noto anche che, in questa prospettiva, l’orientamento tralaticio – che, per la verità, nella più recente giurisprudenza non sembra più così centrale – è nel senso di qualificare un atto come ‘atto politico’ alla compresenza di due requisiti: il primo a carattere soggettivo, consistente nel promanare l’atto da un organo di vertice della pubblica amministrazione, individuato fra quelli preposti all’indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello; il secondo a carattere oggettivo, consistente nell’essere l’atto concernente la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione (ex plurimis: Cons. Stato, n. 6083/2011; Cons. Stato, nr. 209/2007; Cons. Stato, 12 marzo 2001, nr. 1397/2001). 8. Orbene, il punto di approdo di tale percorso, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n.81/2012 – che in qualche modo sembra andare oltre tale orientamento – è quindi il seguente: ciò che rileva ai fini della impugnabilità o meno dell’atto non è tanto che esso promani da un organo di vertice della pubblica amministrazione e che concerna le supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri, ma che sussista una norma che predetermini le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che, comunque, la circoscriva.””.

In realtà, la delibera del Consiglio dei Ministri si sostanzia in atto di alta amministrazione e non politico poiché, seppur connotato dal carattere dell’ampia discrezionalità amministrativa, esso è e permane, sempre e comunque, vincolato al perseguimento di un particolare interesse pubblico.

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Infatti, sin da ora si anticipa l’importantissima questione della netta distinzione concettuale fra la mera discrezionalità amministrativa – quale che sia la fonte del potere pubblico autoritativo (e quindi, quale che sia la latitudine discrezionale conferita dalla legge alla P.A.) – ed invece la finalità di tangibile (id est, dimostrabile) interesse pubblico cui deve obbligatoriamente finalizzarsi l’esercizio di tale discrezionalità (questione ulteriormente illustrata al paragrafo di pagina 4 sulla configurabilità dell’ipotesi delittuosa di abuso in atti di ufficio anche a seguito della riforma dell’articolo 323 C.p.), tale per cui non si può giammai adoperare la scusa dell’asserita ampia discrezionalità dell’atto di alta amministrazione al fine di eludere capziosamente la principale verifica che compete al Giudice Penale, e cioè se comunque il provvedimento amministrativo abbia realmente perseguito il fine del pubblico e dimostrabile interesse, adoperando dati scientifici ed epidemiologici fattualmente veri e quindi verificabili; fine che sostanzia il principio costituzionale di legalità dei pubblici poteri.

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Tale impostazione metodologica consegue ai noti approdi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, esternati con le sentenze nr.81/2012 del 5/4/2012 (Estensore Cartabia) e nr. 52/2016 del 10/3/2016 (Presidente Cartabia). La massima attenzione meritano le

Sezioni Unite Civili, con la ordinanza 12/7/2019 n.18829, ove è ribadito che:

“queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 21581 del 2011; n. 10416 del 2014; n. 10319 del 2016; n. 3146 del 2018) hanno già avuto modo di porre in rilievo, in consonanza con l’orientamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 81 del 2012; n. 339 del 2007), che l’esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale va confinata entro limiti rigorosi. Ed, infatti, per ravvisare il carattere politico di un atto, al fine di sottrarlo al sindacato del giudice, occorre che sia impossibile individuare un parametro giuridico (sia norme di legge, sia principi dell’ordinamento) sulla base del quale svolgere il sindacato giurisdizionale: quando il legislatore predetermina canoni di legalità ad essi la politica deve, appunto, attenersi, in ossequio ai principi fondamentali dello Stato di diritto. In concreto, quando l’ambito di estensione del potere discrezionale, quale che esso sia, sia circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile appunto, nei modi e nelle sedi appropriate”.

Come è noto, per effetto della modifica apportata dall’articolo 23 del decreto legge 16/7/2020 nr.76 (convertito nella legge 11/9/2020 nr.120), il testo dell’articolo 323 del Codice Penale è stato

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2)L’ASSERITA AMPIA DISCREZIONALITA’ NON SCRIMINA LA CONDOTTA DELITTUOSA EX ART.323 C.P. NEPPURE DOPO LA RIFORMA DEL 2020, SE VI E’ “”DISTORSIONE FUNZIONALE DAI FINI PUBBLICI PER SVIAMENTO DI POTERE””

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riformulato nell’elemento materiale del delitto, che ora consiste nella violazione di “”specifiche regole di condotta”” per le quali il pubblico ufficiale (agente del reato) non abbia alcuna discrezionalità. Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza 8/1/2021 nr.442 della VI Sezione Penale (pubblicata e commentata in “”Guida al Diritto, fasc.nr.5-6/2021, pagg.92-99), ha da subito fornito la dirimente precisazione che tale novellato elemento oggettivo conserva la sua efficacia scriminante soltanto se “”l’esercizio del potere discrezionale non abbia trasmodato in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici (cosiddetto “”sviamento di potere””) “”. E quindi, secondo la Suprema Corte, tale distorsione – sviamento di potere si verifica sicuramente laddove il pubblico ufficiale persegua, nel concreto svolgimento delle sue funzioni, interessi oggettivamente difformi e/o collidenti con quelli per i quali gli è stato attribuito dalla legge il potere autoritativo; ed è proprio tale sviamento ciò che ora si cercherà di dimostrare nel contesto della odierna denuncia, con il sostegno di un ampio corredo di fonti probatorie, anche di carattere solo e strettamente scientifico.

PARTE QUINTA – APPLICAZIONE AI FATTI DENUNCIATI ALLE PAGG.3/34 DELLE PREMESSE IN DIRITTO ESPOSTE ALLE PAGG. 35/37

1) SULLE IPOTESI DI REATO DI USURPAZIONE DEL POTERE POLITICO

La dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stata adottata dal Governo il 31/1/2020, e poi recentemente in data 13/1/2021 rinnovata sino al 30/4/2021. Tale dichiarazione, seppur connotata da ampia discrezionalità risulta, invece, circoscritta da specifici vincoli di merito posti dalla Legge (D. Lgs.vo 1/2018) che ne segnano e delineano i confini e ne indirizzano l’esercizio, di talchè il rispetto di siffatti vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sempre sindacabile in sede giurisdizionale ove contrastante con i canoni di ragionevolezza, adeguatezza e coerenza prescritti dall’articolo 97 della Costituzione.

PROVE DELLA MANIFESTA ILLEGITTIMITA’/ILLICEITA’ DEI D.P.C.M.

TOTALE INCONFERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DEL RICHIAMO, IN ESSI D.P.C.M. PEDISSEQUAMENTE FORMULATO, AL DECRETO LEGISLATIVO NR.1/2018 CD. “”PROTEZIONE CIVILE”” QUALE (SOLO ASSERITA) NORMA LEGITTIMANTE

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri in materia di asserita prevenzione del contagio da virus “”Sars-Cov2””, a partire dalla prima del 31 Gennaio 2020, sono viziate da difetto assoluto di potere poiché essa non è stata adottata rispettando la sequenza procedimentale prescritta e regolata dal Codice della protezione civile che prevede uno sviluppo “dal basso” dello stato di

emergenza, in ontologica violazione degli articoli 23 e 24 del D. Lgs.vo 1/2018. In occasione (o in

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vista) degli eventi di cui all’articolo 7 D. Lgs.vo 1/2018 i quali, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale.

Consultando il sito internet della Protezione civile non risulta alcuna Ordinanza del Capo della protezione civile (o.C.D.P.C.) emessa prima del 31 Gennaio 2020 concernente “l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, né risulta alcuna O.c.d.p.c. in assoluto tra il 21 Gennaio 2020 ed il 3 Febbraio 2020.

Ancora, consultando il sito internet (questa volta) del Consiglio dei Ministri, non risulta alcun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo del quale si disponga la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile, né delle eventuali regioni o province autonome coinvolte le quali, necessariamente in prima battuta, attestino il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili per fronteggiare l’emergenza.

Né a risultati diversi da quelli ora anticipati si può pervenire attraverso una addirittura massiva consultazione delle sezioni degli Albi pretori online di svariati comuni lungo il territorio nazionale, nonché delle regioni; infatti, non si riesce mai a reperire alcun atto di dichiarazione dello stato di emergenza da parte di alcuna delle amministrazioni regionali o comunali sparse in tutto il territorio nazionale.

Infine, consultando l’ennesimo sito inernet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) risulta che nel primo bimestre dell’anno 2020 vi fosse stata una mortalità inferiore del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Quindi, la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020 nonché le successive deliberazioni di proroga dichiarano la esistenza di una asserita “emergenza nazionale” tuttavia palesemente non prevista dal Codice di protezione civile, il quale parla, in modo totalmente differente, di “emergenza di rilievo nazionale” tuttavia inesistente di fatto nel panorama giuridico nazionale; ciò è confermato dall’articolo 24 del D. Lgs.vo 1/2018 che prevede che il Consiglio dei Ministri sia obbligato a determinare non solo la durata dell’emergenza ma anche la sua estensione territoriale.

Dal combinato disposto delle norme contenute nei D. Lgs.vo 112/98 (Artt. 107 e 108), 267/2000 (Artt. 50 e 54) e 1/2018 (Artt. 7, 23 e 24), oggi tutti confluiti, per abrogazione, nel Codice della protezione civile (D. Lgs.vo 1/2018, artt. 8,9,11 e 12) emerge chiaramente come la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale possa essere emanata, a livello di governo centrale, solo ed esclusivamente dopo una minuziosa raccolta dei dati provenienti dagli organi preposti, in primo

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luogo i comuni, e comunque sulla base della deliberazione di emergenza emessa da una o più regioni o province autonome interessate, come esplicitamente richiesto dall’art. 24 del Codice della Protezione civile. In buona sostanza, nel caso di specie, il Consiglio dei ministri ha illegittimamente effettuato una inversione (rectius: uno sconvolgimento) procedurale rispetto a quanto disciplinato dalla citata normativa, applicando coattivamente una autoproclamata ed autoreferenziante dichiarazione di emergenza nazionale, non giustificata neanche dai dati epidemiologici esistenti a quella data. Si confronti la deliberazione del C.d.M. del 30/1/2020 con la Deliberazione del 1 Luglio 2019 con cui veniva deliberato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Brescia, Lecco e Sondrio a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 11 e 12 Giugno 2019.

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CONCLUSIONI – Tutto ciò premesso, si perviene facilmente ai seguenti passaggi argomentativi:

  1. TuttiiD.P.C.M.sonostatiemanatiinmanifestaviolazionedellaproceduravincolataprevista dal ripetuto Decreto Legislativo nr.1/2018;
  2. in particolare, non risulta neppure esistente alcun verbale o atto pubblico redatto dalla competente articolazione della Protezione Civile ai sensi sia del comma 1, sia del comma 2 dell’articolo 24 del ripetuto D.Lvo 1/2018; e cioè:

A) per il comma 1, alcun verbale contenente la: “” valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate” ;

B) per il comma 2, alcun verbale contenente la “” valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile“”.

3. Persinonellastessanotaprotocollonr.3021datata31/1/2020delMinistrodellaSalute–nota espressamente menzionata nella prima delibera 31/1/2020 del Consiglio dei Ministri – non vi è alcuna menzione e/o alcun richiamo ad alcun verbale e/o atto valutativo promanante dalla ripetuta Protezione Civile e/o dai vari Enti Territoriali locali, regionali e/o comunali;

  1. Taleinesistenzadipreviavalutazionedapartedegliorganitecnicicompetentiaisensidelpiù volte ripetuto Decreto Legislativo 1/2018 è persistita in tutti i successivi D.P.C.M..
  2. Ferma restando la sopra illustrata manifesta violazione di tale Decreto Legislativo, occorre procedere immediatamente al compimento delle trentatré indagini sottoelencate alle pagine 43/52, al fine di verificare se effettivamente il precedente Governo CONTE abbia volutamente distorto il potere di normazione secondaria di cui è stato titolare, nella consapevolezza sua (e degli Organi tecnico-consultivi, fra i quali in primis il famoso C.T.S.) che i provvedimenti di natura sanitaria fossero privi di presupposti di fatto adeguati a giustificarli.

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2) GIURISPRUDENZA SULL’IPOTESI DI REATO DI “”ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO”” (ART.294 C.P.)

Art. 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino – Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si riportano due massime, rinvenibili al link: https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-294/

Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall’art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all’elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20755 del 10/5/2018

La condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell’impedimento all’esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. Diritti politici, nell’attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all’organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale. (Fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale giardiniere del Comune). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11055 del 2/12/1993

Applicando tali massime al caso di specie, ed una volta accertate – tramite le indagini oggi richieste ed elencate alle successive pagine 43/54 – le falsità e le manipolazioni del cosiddetto “”racconto ufficiale pandemico””, appare davvero chiaro che tali falsità e distorsioni narrative abbiano indotto in errore i cittadini eletti in Parlamento quali rappresentanti politici, facendo credere loro che l’operato del Governo fosse giustificabile e non invece arbitrario, e quindi in quel caso sussisterebbe anche il reato de quo per violazione dei diritti politici di elettorato passivo sub specie di autodeterminazione. 3) SULLA PACIFICA SUSSISTENZA DI DANNO RILEVANTE EX CO. 2^ ART 323 C.P.

Si ritiene che sussista, nel caso di specie, anche l’aggravante del danno di rilevante entità (p.p. sia dall’articolo 61″ “aggravanti generiche””, sia dallo specifico art. 323 comma 2^ del Codice penale) per il gravissimo danno economico – patrimoniale perpetrato al tessuto economico e commerciale della società isolana, oltre che per i gravissimi danni alla salute fisica (e soprattutto psichica) degli italiani – a prescindere se essi siano titolari o meno di attività economiche – costretti a privarsi continuamente anche di eventi di socialità e di relazione. Non ci si vuole qui attardare in dissertazioni sulla sussistenza ed entità di tali danni, in quanto corrispondenti a davvero elementari massime di

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comune esperienza, oltre che ribaditi (quasi ogni giorno) dalla stampa, anche non specializzata in tematiche di danni morali/psicologici/psichici. Asserire il contrario significa rinnegare il buon senso.

4) SULLA ASTRATTA CONFIGURABILITA’ DEL REATO EX ARTT.328 C.1^ E 2^ C.P.
Una volta che le sottoelencate indagini dovessero accertare l’inesistenza di valide ragioni scientifiche per l’adozione dei provvedimenti amministrativi oggi denunciati (inutilità/dannosità dei lockdown, dannosità della sospensione di molte cure cd. ””alternative”” – in primis l’idrossiclorochina già valutata illegittima dal Consiglio di Stato e da numerose ricerche scientifiche indipendenti -; dannosità del divieto di svolgere autopsie, ribadito con addirittura ben tre circolari del Ministero della Salute; predisposizione del modulo di consenso informato recante alcune dichiarazioni prestampate oggettivamente false per inesistenza di risposte dalle stesse case farmaceutiche, etc.) , a quel punto diverrebbe evidente la sussistenza, nel caso di specie, anche del reato di rifiuto di atti d’ufficio che, “”per ragioni di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, devono essere compiuti senza ritardo”” , così come l’omissione in atti di ufficio ex comma 2^ per non aver provveduto in riscontro ad una lunga serie di istanze formulate da associazioni di cittadini e motivate nei termini di cui sopra. 5) SULLA ASTRATTA CONFIGURABILITA’ DEL REATO EX ART.610 C.P. DI VIOLENZA PRIVATA Sempre e solo nel caso in cui sia accertata la falsità e/o la dolosa manipolazione dei dati fattuali dai quali gli organi ministeriali preposti all’elaborazione degli indici di rischio abbiano poi desunto il giudizio tecnico – scientifico di gravità quale presupposto dell’adozione dei vari D.P.C.M. oggi denunciati, a quel punto si ritiene astrattamente configurabile anche il reato di violenza privata ai danni dei cittadini italiani. Ciò a seguito dell’ovvia precisazione che l’articolo 610 del Codice Penale, laddove menziona il termine “”minaccia””, non intende circoscrivere tale riferimento letterale al solo reato di minaccia, bensì riporta il sostantivo minaccia, più latamente inteso dal vocabolario della lingua italiana in questi letterali termini: “” Tentativo di imporre la propria volontà incutendo il timore di un imminente danno o pericolo (nei casi più gravi può costituire reato)”” link:https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=minaccia.
E’ del tutto ovvio che, qualora il Legislatore penale avesse voluto limitare tale riferimento al solo reato di minaccia (ex art.612 C.P.), egli, in applicazione del noto brocardo “”Ubi lex voluit, dixit””, lo avrebbe certamente precisato nel testo dell’articolo 610 C.P.. Quindi, non può residuare dubbio alcuno che la parola “”minaccia”” contenuta nell’articolo 610 del Codice Penale si riferisca ad una mera azione umana di “”incutere timore di imminente danno o pericolo”” a prescindere se tale azione costituisca o meno l’ulteriore distinto reato normato dall’articolo 612 del Codice Penale.

6) SULLA ASTRATTA CONFIGURABILITA’ DEL REATO EX ART.656 C.P. DI “”DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE, ESAGERATE E TENDENZIOSE ATTE A TURBARE L’ORDINE PUBBLICO””

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E’ assolutamente fuori di dubbio che, nel caso di specie, le numerosissime fonti informative qualificate sopra elencate rendono evidente la sussistenza, nel racconto ufficiale del Coronavirus, di una gran massa di notizie: A) o clamorosamente ed intrinsecamente false in toto; B) o esagerate in rapporto al loro nucleo di verità oggettiva e dimostrabile; C) ovvero vere in sé, ma manipolate nella loro divulgazione in sede di racconto pubblico pandemico. Anche da tale facile constatazione di fatto consegue l’ovvia esigenza di esperire, in modo effettivo e completo, tutte le indagini di sotto elencate.

7) GIURISPRUDENZA SULL’IPOTESI DI PROCURATO ALLARME (ART.658 C.P.)
Si rappresenta la seguente giurisprudenza di legittimità: “”Il reato di procurato allarme presso l’autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle autorità, determinandone l’intervento anche d’ufficio.”” Cassazione penale sez. I 9/2/2018 n.26897; “” ,,, ai fini della sussistenza del reato di procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.) è sufficiente l’idoneità dell’annunzio a suscitare allarme”” Tribunale Napoli sez. I 9/5/2007 n.4006.
Ancora una volta si ripete che dovranno essere le sottoelencate indagini ad accertare tale idoneità.

8) SULLA CONFIGURABILITA’ DEL REATO DI ABUSO DELLA CREDULITA’ POPOLARE

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Per credulità popolare si intende la corrività delle persone a prestar fede in modo acritico, che può derivare da deficienza culturale, da scarsezza di intelligenza. La norma è chiara con la locuzione “”qualsiasi impostura””; essa si riferisce agli strumenti di facile presa in grado di circuire un numero indeterminato di persone, soprattutto nel caso di specie ove la linea di demarcazione tra realtà e simulazione risulta labile e comunque difficilmente verificabile da parte delle persone del pubblico, che, considerate uti singuli, quasi mai dispongono di idonei strumenti per vagliare criticamente i veri e propri messaggi terroristici loro proposti dal cd. linguaggio “”sanitariamente corretto””.

Cerca di abusare della credulità popolare, cioè di trarne vantaggio [ANTOLISEI, PtS, II, 280; DE VERO, sub art. 660 (6) 76], colui che, nell’esercizio, anche occasionale, di un’attività (che ben può essere di per sé lecita o comunque socialmente tollerata), si comporta in modo scorretto, violando o

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ignorando consapevolmente le regole che la disciplinano, al fine di aggirare o inibire le normali istanze critiche del pubblico cui si rivolge. Il termine “abuso” è, infatti, concetto normativo di fattispecie [segnatamente, concetto normativo extragiuridico di natura tecnica: per tale terminologia, cfr. MARINUCCI-DOLCINI 141]; pertanto, per verificare l’effettiva sussistenza dell’abuso, è necessario fare riferimento alle regole che governano l’esercizio dell’attività svolta nel caso di specie, accertando una deviazione dalle stesse. Siccome nel caso di specie tali regole afferiscono necessariamente al plesso scientifico, allora si conferma – per l’ennesima volta – l’esigenza indilazionabile ed inaggirabile di eseguire, tutte ed approfonditamente, le seguenti indagini.

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9) SULL’ACCERTAMENTO DEL DOLO DEL PUBBLICO UFFICIALE (P.U.) NELLE FORME DEI CD. ””INDICI SINTOMATICI”” ATTUABILE SOLO A SEGUITO DELLE 32 INDAGINI RICHIESTE

Numerosissime sono le sentenze della Corte di Cassazione Penale che, da decenni, hanno stabilito che l’indagine sulla sussistenza del dolo del P.U. passa esclusivamente attraverso la verifica degli indici sintomatici della: A) evidenza della violazione della legge o delle regole tecniche del settore di appartenenza del P.U.; B) competenza professionale del P.U.; C) motivazione pretestuosa, o apparente, o incongrua rispetto alla reale situazione di fatto sul quale deve esercitare il suo potere ancorché discrezionale (per quest’ultimo, ed allo scopo di prevenire possibili pretesti, si rinvia sopra, a pag.37); D) eventuali rapporti personali con altri soggetti interessati, beneficiari dell’abuso del P.U.. Benché sin da ora si possa evidenziare con assoluta certezza che la plurideccennale giurisprudenza della Corte Suprema abbia ribadito che tali indici non debbano sussistere per forza tutti insieme nella medesima fattispecie affinché si pervenga all’accertamento del dolo, e che soprattutto il requisito sub B) risulti pacificamente sussistente nel caso di specie, ancora per l’ennesima volta si è costretti a ripetere che soltanto ed unicamente attraverso l’esecuzione effettiva e completa delle seguenti trentatré indagini Codesta Procura potrà chiarire se davvero le plurime condotte dei diversi P.U. autori dei fatti oggi rappresentati realizzino o meno (ed in che misura) tali indici sintomatici del dolo.

§*§*§*

PARTE SESTA – RICHIESTE DI 33 INDAGINI PRELIMINARI

I denuncianti chiedono a Codesto Procuratore della Repubblica, anche in considerazione della sua peculiare qualità di “”esclusivo responsabile dell’esercizio dell’azione penale”” e di garante della “”correttezza, uniformità dell’azione penale, nonché del rispetto dei principi del giusto processo”” così come previsto testualmente dal combinato disposto degli articoli 1 comma 1^ e 2^ 2 comma 1^ del Decreto Legislativo 106/2006, l’espletamento delle seguenti urgenti indagini preliminari:

I) ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PRESSO I COMPETENTI UFFICI PUBBLICIMINISTERIALI E

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REGIONALI; II) ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI DAI DIRIGENTI E TECNICI; III) INTERROGATORIO DEI SOGGETTI INDAGANDI AL FINE DI DARE UNA RISPOSTA SERIA, PLAUSIBILE E COERENTE AI SEGUENTI 33 QUESITI:

1) quale è la procedura seguita per il calcolo e quale per l’elaborazione dei dati giornalieri del numero dei soggetti interessati al fenomeno del cd. ””contagio da Covid-19””, e cioè, in particolare, dei: A) soggetti sottoposti a tampone cd. rapido – molecolare e negativi; B) soggetti positivi asintomatici; C) soggetti positivi sintomatici ma non ricoverati; D) soggetti positivi sintomatici ammalati e ricoverati non in terapia intensiva; E) soggetti ammalati e ricoverati in terapia intensiva;

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  1. 2)  quale è stata la reale e plausibile motivazione tecnico-scientifica della decisione di ricoverare, nel periodo estivo/autunnale del 2020 ed in tutto il territorio nazionale (con particolare enfasi nell’area della Regione Campania, numerose le testimonianze video al riguardo visionabili in internet), addirittura numerosissimi soggetti asintomatici, per il solo fatto di essere risultati positivi al cd. tampone, atteso che diversi e consolidati risultano gli studi internazionali (anche sopra ricordati nell’elenco della bibliografia a sostegno dell’odierna denuncia, veg. sopra a pag.26) che attestano l’impossibilità che un soggetto dotato di bassa carica virale (non solo di “”Sars-Cov2””, ma di qualsiasi altro virus respiratorio, anche non facente parte della famiglia dei “”Coronavirus””) possa contagiare gli altri; è divenuto famoso il chiarimento su tale impossibilità reso da Anthony FAUCI, al link: https://www.youtube.com/watch?v=wL_JDROCQLo ; al minuto 0.34 è chiarissima la slide: “”il responsabile dei focolai è sempre una persona sintomatica””
  2. 3)  quali sono stati (nel periodo marzo 2020 – oggi) e quali sono i criteri tecnico – scientifici adottati per la creazione delle proiezioni a breve, medio e lungo termine elaborate dai cd. “”esperti””;
  3. 4)  in quali atti, provvedimenti, relazioni, rapporti e/o documenti ufficiali sono stati formalizzati le procedure sub 1) ed i criteri tecnico-scientifici sub.2); in subordine, per quali motivazioni tecnico- scientifiche le procedure sub.1) ed i criteri sub.2) non sarebbero stati formalizzati in atti ufficiali;
  4. 5)  con specifico riferimento alla giornata del 25 febbraio 2021, un articolo pubblicato a pagina 2 del quotidiano “”La Sicilia”” edizione del 26/2/2020 riportava la notizia, confermata anche da numerose altre fonti giornalistiche, fra le quali si riportano soltanto i seguenti due links:
    1. https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/prima-pagina/dettaglio/covid-nuovi- casi-in-crescita-a-19886-3462-308-decessi-e-443704-tamponi-rco- nRC_25022021_1804_626162735.html
    2. https://www.fanpage.it/attualita/bollettino-coronavirus-italia-oggi-19-886-contagi-su-443- 704-tamponi-e-308-morti-per-covid-i-dati-di-giovedi-25-febbraio/

    che nell’intero territorio nazionale sono stati eseguiti addirittura:

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“”443.704 fra tamponi molecolari e antigenici rapidi, segnano un aumento record di oltre centomila in 24 ore ”” ; ebbene, siccome TUTTO IL MECCANISMO DEL TERRORE parte da qui, e cioè dai numeri giornalieri riguardanti le varie categorie di soggetti elencati al punto 1) della pagina precedente, è arrivato il momento di

SMASCHERARE LE BUGIE, VIVISEZIONANDO NEL DETTAGLIO tutta la (eventuale) FARSA che ha portato al dato astronomico ora riferito, attraverso i passaggi investigativi che ora si elencano puntigliosamente. E quindi, ora Codesta Autorità Giudiziaria DEVE accertare, senza perdere più altro tempo:

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  1. A)  l’elenco completo e dettagliato dei presidi ospedalieri e/o sanitari di qualsiasi tipo (pubblici o privati convenzionati con il S.S.N.) che hanno effettuato, in campo nazionale, 443.704 tamponi;
  2. B)  l’elenco completo e dettagliato di tutti gli operatori sanitari (con la rispettiva qualifica perognuno di essi) che, in campo nazionale, hanno materialmente eseguito tali 443.704 tamponi;
  3. C)  l’elenco completo e dettagliato dei dati indentificativi (nome, cognome, residenza, telefono) di tutti i 443.704 soggetti che sarebbero stati sottoposti al tampone (molecolare o antigenico), all’ovvio ed intuibile fine di verificare se la cifra è reale, o se hanno adoperato nomi di fantasia;

siccome da molti mesi ci sparano numeri astronomici relativi al giorno precedente, si accerti:

  1. D)  aqualeprecisoorariodelgiorno25febbraio2021edaqualeresponsabilesanitarioglioperatoriindicati sub. 5B) hanno consegnato la lista di tutti i soggetti da loro sottoposti a tampone;
  2. E)  a quali precisi orari del giorno 25 febbraio 2021 il responsabile sanitario della struttura (pubblica o privata convenzionata): * ha concluso l’esame dei tamponi; ** ha consegnato l’esitodei tamponi alla direzione di appartenenza; ovvia l’acquisizione di sole prove documentali;
  3. F)  a quale preciso orario del giorno 25 febbraio 2021 la direzione sanitaria della singola struttura ospedaliera pubblica (o convenzionata) ha comunicato i risultati dei tamponi eseguiti ai rispettivi osservatori epidemiologici regionali; ovvia l’acquisizione di sole prove documentali;
  4. G)  a quale preciso orario del giorno 25 febbraio 2021 gli osservatori epidemiologici regionali hanno comunicato i risultati dei tamponi eseguiti nel rispettivo territorio regionaleall’ufficio/osservatorio nazionale; anche qui è ovvia l’acquisizione di sole prove documentali;
  5. H)  a quale preciso orario del giorno 25 febbraio 2021 l’ufficio/osservatorio epidemiologico nazionale ha comunicato i risultati dei tamponi eseguiti agli organi di stampa, considerandosempre che questi ultimi chiudono la redazione dei giornali di solito entro le ore 22.30-23.00;
  6. I)  per quale motivo di fatto e per quale motivo tecnico-scientifico il numero giornaliero dei tamponi, durante l’intero arco di tempo dell’asserita “”pandemia”” è oscillato vistosamente daicirca 100.000 giornalieri dei primi mesi, ai 250.000, fino al record di 443.704 del 25 febbraio;
  7. J)  quale fatto e/o circostanza è accaduto/a fra il 24 febbraio ed il 25 febbraio 2021 che abbia fatto aumentare il numero totale nazionale dei tamponi eseguiti “”aumento record di oltre centomila in 24 ore””, come riportato nel già menzionato articolo pubblicato alla pagina 2 del quotidiano“”La Sicilia”” edizione di Catania del giorno 26/2/2020;
  8. K)  chi sono i soggetti che hanno deciso che il 25 febbraio 2021 si dovevano eseguire, in camponazionale, “”oltre 100.000 tamponi”” in più rispetto al totale dei tamponi del 24 febbraio 2021;
  9. L)  come è materialmente, logisticamente ed organizzativamente possibile che, addirittura da ungiorno all’altro, ci possano essere oscillazioni di decine di migliaia o di centinaia di migliaia;

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  1. M)  dove sono i camion, i corrieri, i facchini che si precipitano, da un giorno all’altro, a distribuire nell’intero territorio nazionale addirittura oltre 100.000 tamponi in più rispetto al giorno prima;
  2. N)  considerato che da maggio scorso (dieci mesi, quindi circa 300 giorni) si può ragionevolmente ipotizzare una media (riferita dai mass media) di circa 150.000 soggetti sottoposti giornalmente a tampone (quindi sarebbero 45 milioni circa), quanti sono stati fino ad ora i soggetti sottopostia tampone (molecolare e genico) dall’inizio dell’asserita “”pandemia da Covid-19”” ad oggi;
  3. O)  in quali archivi (periferici, o centralizzati) sono conservati i dati personali, anche sensibili (lo stato di salute è tale) di tutti i soggetti esaminati dall’inizio dell’asserita “”pandemia”” in 5M);
  4. P)  dove sono e che cosa prevedono i contratti di appalto per la fornitura di tamponi; se in essi è contemplata l’incredibile possibilità di variare la fornitura dei tamponi di addirittura oltre 100mila unità da un giorno all’altro, come (lo si ripete) accaduto per il giorno 25 febbraio 2021;
  1. 6)  Quale conferma abbiano sinora avuto le proiezioni sub.3) nei dati reali fino ad oggi accumulati;
  2. 7)  quale é il limite massimo del ciclo di amplificazione adoperato nel periodo marzo 2020 – oggi deltest tampone molecolare P.C.R., entro il quale si considera attendibile il responso dell’esame;
  3. 8)  se ad ogni esame di tampone molecolare è stato specificato o meno per iscritto il numero di cicli di amplificazione sub.7) e/o la carica virale, al fine di discernere chi è potenziale untore da chi non è;
  4. 9)  in subordine, per quali serie e plausibili motivazioni tecnico-scientifiche nel protocollo ministeriale non è stato specificato l’obbligo di indicare né tale numero di cicli, né la singola carica virale;

10) quali sono i titoli accademici/tecnici e quale è l’autorevolezza nonché l’esperienza (documentabile nel curriculum, nel numero e nella qualità delle pubblicazioni scientifiche, nell’ ””IMPACT FACTOR””, nell’“”H-INDEX”” v. ex multis: https://biblioteche.unicatt.it/roma- cataloghi-ucsc-impact-factor-accesso-riservato-all-interno-della-rete-d-ateneo, etc.):

A) sia dei componenti la Commissione Tecnico Scientifica nazionale, insediatasi dal marzo 2020 a supporto delle determinazioni del Ministero della Salute e proponente le misure di contenimento; B) sia di qualunque altro tecnico che ha reso pareri consultivi al Governo ai fini pandemici;

  1. 11)  quali sono stati (e sono) i criteri di selezione dei soggetti indicati al precedente punto sub.10);
  2. 12)  se per i soggetti sub.10) sussistono conflitti di interesse di qualsiasi natura (economica,

finanziaria, legame di carriera, ed altro) – che possano orientarne le valutazioni tecnico consultive;

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siccome è altamente probabile che la maggior parte di questi accertamenti condurranno ad un esito di radicale sbugiardamento del racconto terroristico ufficiale, sarà soltanto l’urgente perseguimento in sede penale degli autori di tali assai probabili bugie a costituire efficace dissuasione alla non ulteriore propalazione delle falsità del racconto.

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13) chi sono, quali titoli accademici/tecnici e quali competenze possiedono i cosiddetti sedicenti “”esperti”” che hanno suggerito al Ministero della Salute di imporre l’uso delle mascherine e del distanziamento sociale anche agli alunni di scuole, alla riapertura di settembre 2020;

14) per quali motivi tecnico-scientifici tali sedicenti “”esperti”” ministeriali sub.13) non risultano aver abbandonato tali acritiche posizioni di rigidità neppure di fronte alle chiare motivazioni addotte dalla più recente ed avvertita giurisprudenza amministrativa, di cui alle pronunce:
Decreti 26/1/2021 nr.304 e 1/3/2021 nr.1006 del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato FRATTINI; Sentenze T.A.R. Lazio 13/2/2021 nr.873, 19/2/2021 nr.2102 e Ord.4/3/2021 n.1412;

15) quale è stato il motivo per cui si è deciso di non tenere in considerazione gli studi e i rilievi di medici e specialisti impegnati sul campo, privilegiando l’impostazione opinabile di imprecisati (asseriti o sedicenti) “esperti”, anche laddove contraddetta da casi documentati (si veda, fra le tantissime fonti, lo studio del prof. Didier Sornette, in: https://www.swissinfo.ch/ger/covid-19- pandemie_schweizer-wissenschaftler-streiten-ueber-nutzen-deslockdowns/45759526); anche il ricorso all’uso dei ventilatori polmonari è risultato, di sicuro, quantomeno controverso (fonte: https://nypost.com/2020/04/06/nyc-doctor-says-coronavirus-ventilator-settingsare-too-high/);

16) per quale motivo si siano sottovalutati o ritardati i ruoli di profilassi e terapia di farmaci e metodiche anche ben conosciute e rivelatesi efficaci in molteplici occasioni (si studi la numerosa letteratura scientifica attestante i notevoli risultati di terapie come l’idrossiclorochina, ivermectina plasma iperimmune, di cui già dalla primavera scorsa vennero pubblicati dirimenti studi scientifici; fonte: https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/terapia-plasma-coronavirusburioni- 1.5139624 ed anche https://biomedicalcue.it/burioni-differenze-plasmaterapia-, fino ad arrivare alla decisiva ordinanza del Consiglio di Stato 11/12/2020 nr.7097, commentata anche in varie testate giornalistiche (ex multis, “”La Verità””, edizione del 13/12/2020 pag.2, vedi sopra l’elenco a pag.27), e senza dimenticare il famoso scandalo dello studio falso pubblicato sulla rivista internazionale “”The Lancet”” che, del tutto arbitrariamente denigrava e sconsigliava l’uso prevenitivo dell’idrossiclorochina al primo insorgere dei sintomi da “”Sars-CoV-2””;

  • ➢  https://www.adnkronos.com/coronavirus-lancet-ritira-studio-su- idrossiclorochina_3HWBU1ycJA5pU6DFSlsnHY
  • ➢  http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=85964&fr=n
  • ➢  https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/06/04/news/idrossiclorochina_140_medici_contro_aifa-258468634/
  • ➢  https://www.insalutenews.it/in-salute/affaire-clorochina-il-buco-nero-di-una-frode-scientifica-su-the-lancet-intervista-al-prof-francesco-perrone/

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questa sottovalutazione – non solo assurda ed (allo stato) del tutto scientificamente immotivata, ma che ha resistito imperterrita ed ha dovuto “”cedere le armi”” soltanto di fronte all’ora citata Ordinanza 7097/2020 del Consiglio di Stato – ha determinato evitabili esiti infausti, evitabili danni fisici e psichici permamenti ed evitabili lunghe ospedalizzazioni, mentre i pazienti avrebbero potuto esser trattati con ricoveri a domicilio senza gravi complicazioni; ribadito ciò come fatto notorio, Codesta A.G. dovrebbe accertare: A) come si è pervenuti alla redazione e pubblicazione dello studio falso su “”The Lancet””, nonché degli altri studi ed articoli che dissuadevano – senza alcun apparente fondamento scientifico – dall’uso degli ora menzionati farmaci tradizionali, rivelatisi efficaci nella concreta e tangibile pratica clinica ; B) chi ha finanziato tali falsi (Lancet) e/o errati (gli altri) studi e per quali reali finalità; C) in particolare, posto che in un articolo sul quotidiano “”La Sicilia”” del 4/3/2021 pag.II il professore Bruno CACOPARDO ha confermato che sulla validità della molecola ivermectina vi è “”un silenzio che non so spiegarmi””, non escludendo che vi possano essere (domanda del giornalista) “”interessi economici verso un silenziamento di questo farmaco”” inspiegabile a fronte di una piena riuscita dell’uso di tale farmaco, su tali temi è chiara l’esigenza di escutere a s.i.t. il menzionato professore al fine di accertare quali sono gli impedimenti burocratici e/o di fatto all’uso di tale molecola, e se tali impedimenti siano riconducibili a poco limpidi e incommendevoli disegni di dittatura sanitaria;

17) per quale reale e dimostrabile motivo tecnico – scientifico le (addirittura ben tre) circolari del Ministero della Salute 1/4/2020 nr.11285, 2/5/2020 nr.15280 e 28/5/2020 nr.18457 hanno reiteratamente impedito gli esami autoptici (l’Autorità che a parole sconsiglia, nei fatti vieta!)

Evidenziato che il prof. ordinario di medicina legale dell’Università di Catania dott. Cristoforo POMARA ha dichiarato (“”La Sicilia”” 6/3/2021) che “”già a marzo 2020 l’OMS si era espresso positivamente sulle autopsie Covid””, Codesta A.G. dovrebbe accertare il motivo tecnico – scientifico per il quale il Ministero della Salute, nella persona del suo primo responsabile e dei suoi consulenti tecnici, ha voluto non solo ignorare ma persino sconsigliare tale indicazione del marzo 2020 dell’OMS. Si rinvia al contenuto dell’Atto di Sindacato Ispettivo nr. 4-03724 del Senato della Repubblica, link a: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1156598

“” la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, n. 11285 del 1° aprile 2020, il cui contenuto è stato ribadito sia dalla circolare del Ministero n. 15280 del 2 maggio, sia dalla circolare del Ministero n. 18457 del 28 maggio, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, al paragrafo C, “Esami autoptici e riscontri diagnostici”, al punto 1, è riportato: “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio”, un invito a non procedere con gli esami autoptici, rafforzato dal punto 2. che così recita: “L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere

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in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”;

nel prosieguo, tale interrogazione parlamentare ha smentito tutte le precedenti risposte del Ministero.

Infatti, le autopsie, invece, si sono rivelate, quando eseguite, una fonte insostituibile di preziosissime informazioni, consentendo di scoprire che la causa principale dei decessi non era la virulenza della patologia, ma una sua errata cura; tale dato è assolutamente certo, in quanto moltissime sono le fonti; in questa sede se ne riportano solo alcune, ai seguenti links:

  • ➢  https://www.secoloditalia.it/2020/05/sui-morti-di-covid-nessuna-autopsia-la-circolare-del- ministero-ci-ha-fatto-perdere-tempo-prezioso/
  • ➢  https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_04/coronavirus-papa-giovanni-autopsie- quasi-vietate-decisive-scoprire-rischio-trombosi-e656185a-8dd1-11ea-b08e-d2743999949b.shtml
  • ➢  https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_23/coronavirus-gruppo-ribelle-medici-legali-fateci- fare-autopsie-14d0f37e-9d10-11ea-a31e-977f755d9d62.shtml
  • ➢  https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/coronavirus_catania_gli_scenziati_denuncia no_errore_l_assenza_di_autopsie_per_morti_d_covid_-257456802/
  • ➢  https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/05/22/covid-medici-errore-non-fare-autopsie_3fea6611- 194d-4771-8a59-c3f42235be76.html
  • ➢  https://www.ilriformista.it/divieto-di-autopsia-ai-morti-di-coronavirus-la-bufala-contro-il-governo- che-vuole-insabbiare-la-verita-96531/
  • ➢  15 Maggio 2020 di: Mario Avena – DALLA GERMANIA I RISULTATI CHOC DELLE AUTOPSIEhttp://www.lavocedellevoci.it/2020/05/15/covid-19-dalla-germania-i-risultati-choc-delle-autopsie/
  • ➢  10 giugno 2020 – 11:47:00 Coronavirus, autopsie in Germania: tutti i morti con gravi malattie pregresse. Il medico legale di Amburgo Klaus PUSCHEL ha effettuato circa 200 autopsie sui pazienti morti. “Il Covid-19 va trattato come una normale malattia” https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-autopsie-germania-malattie-677844.htmlSi tenga nella giusta considerazione la seguente opinione del prof. Klaus PUSCHEL:

    «Autopsie di fatto “vietate” nel nostro Paese da una folle circolare che le ritiene superflue quando risultati verosimile – e solo verosimile – il motivo del Covid-19 come possibile causa del decesso.
    Il direttore dell’Istituto di Medicina Forense dell’Università di Amburgo, Klaus PUSCHEL, ha infatti appena pubblicato un dettagliato studio che fa luce su molte cose.

    Nello studio sono riportate le conclusioni degli esami autoptici svolti dalla sua equipe.
    Da esse si evince con estrema chiarezza che “tutte le persone esaminate avevano altre gravissime patologie” e quindi non sarebbero morte di coronavirus.

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Il quadro clinico dei pazienti si presentava “gravemente compromesso” e le condizioni di salute erano estremamente precarie. Puschel arriva al punto sostenere di non aver alcun dubbio nel confermare che ad Amburgo non è morta una sola persona senza precedenti, gravi patologie.
Ecco le sue precise parole: “Tutti quelli che abbiamo esaminato finora avevano il cancro, o una malattia polmonare cronica, erano forti fumatori o fortemente obesi, soffrivano di diabete o avevano malattie cardiovascolari”. […] E poi: “Sono convinto che la mortalità Corona non si farà nemmeno sentire come un picco nella mortalità annuale”. Parole che pesano come macigni per valutare, in tutta la sua reale portata, la pandemia. Sottolinea il medico legale tedesco.

“Il Covid-19 è una malattia mortale solo in casi eccezionali, ma nella maggior parte dei casi è un’infezione da virus per lo più innocua”».

18) Quali sono state le concrete e comprovabili ragioni tecniche ed organizzative per le quali vi è stato un rallentamento delle diagnosi e delle procedure terapeutiche per patologie diverse e un dirottamento delle risorse verso una sola patologia. Emblema di questa situazione è la realizzazione di strutture ospedaliere riservate alla sola emergenza da “”Sars-CoV-2””, presso le quali si sono ricoverati pochi pazienti e che ora sono in gran parte chiuse; quali sono le motivazioni per cui a Catania (ma probabilmente anche in Sicilia) tutt’oggi non vengono eseguite le prestazioni diagnostiche e terapeutiche non contrassegnate dai codici di urgenza o semi urgenza, nonostante il carico di degenti degli ospedali catanesi (ed isolani) sia ampiamente inferiore alle asserite soglie di guardia, come riportato costantemente nelle ultime settimane (v. ““La Sicilia”” 6/3/21, pag. III);

19) per quale motivo tecnico – scientifico sono state date disposizioni, su indicazione dell’O.M.S., di trasferire i pazienti anziani nelle R.S.A., con le gravi conseguenze ben note;

20) quante siano state le salme di persone dichiarate decedute per “”Sars-CoV-2”” e per le quali si è imposta autoritativamente la cremazione, senza alcun consenso dei familiari; A) l’elenco completo di tutti questi soggetti deceduti e poi autoritativamente “”cremati””; B) se è stata rispettata o meno la procedura prevista dalla normativa vigente per tale cremazione;

21) quali sono state le basi tecniche e scientifiche per le quali si sia deciso di ricorrere a questo provvedimento (con le sue molteplici implicazioni), che è previsto per i casi ad eziologia batterica;

22) per quale motivo si continua ostinatamente a “minacciare” futuri, possibili scenari di inasprimento delle misure di contenimento sanitarie la cui efficacia è quantomeno dubbia, come se l’epidemiologia dipendesse solo dalla mancata ottemperanza di disposizioni; nessuna evidenza scientifica permette di affermare che, in questo stadio dell’epidemia, sia ancora necessario mantenere le distanze di sicurezza, usare mascherine, oltre che a curare l’igiene delle mani;

23) quali sono le reali e dimostrabili motivazioni tecnico-scientifiche che hanno condotto all’imposizione di distanziamenti sociali e forme di isolamento in quarantena per soggetti positivi ma non malati, in probabile contrasto con la prevalente letteratura scientifica mondiale;

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24) quali sono le motivazioni tecnico-scientifiche per le quali alla popolazione non siano state date tempestive, adeguate e complete informazioni sul valore preventivo delle misure di igiene e profilassi all’interno delle abitazioni e R.S.A., dell’igiene orale ivi compresi i risciacqui con liquidi ad azione antivirale, delle diete più indicate per la prevenzione delle malattie infettive e loro complicazioni, delle attività di esercizio fisico più salutari, dei pericoli del fumo e dell’inquinamento nel determinare la gravità della malattia;

25) quali sono le motivazioni tecnico-scientifiche dell’imposizione dell’uso di mascherine che: A) se fossero realmente efficaci – non avrebbero comunque un’utilità pratica e richiederebbero comunque di esser sostituite frequentemente; B) e che – laddove non efficaci (come nel caso dei più comuni modelli distribuiti o addirittura delle mascherine fai-da-te) – sembrano costituire più che altro una “drammatizzazione” del clima di terrore deliberatamente imposto, senza alcuna motivazione reale (vedi sopra dott.ssa Viola, a pag.34); C) in particolare, uno studio pubblicato sulla rivista “”Science”” delle Emory University di Atlanta e della Pennsylvania State University e richiamato in un articolo apparso sul quotidiano “”La Verità”” 7/3/2021 pag.2 espone la tesi secondo la quale solo la circolazione libera del virus permetterà di renderlo innocuo; e tale circolazione dovrebbe giungere ad un

elevatissimo valore di Rt 6, laddove per millimetrici superamenti di 1,25 si dispone la””zona rossa””;

26) ribadito che non passa giorno senza che non siano pubblicati studi ed inchieste sui dubbi e sui gravi pericoli derivanti dai vaccini (gli ultimi due a firma di Laura Della Pasqua sul quotidiano “”La Verità”” del 8/3/2021 a pag.8, dai titoli: “”VACCINI Tutto quello che non ci dicono””, in cui si ripete l’assoluta inesistenza di studi su effetti collaterali a medio-lungo termine; ed inoltre: “”Impossibile chiedere risarcimenti se il siero non dovesse funzionare””, intervista all’ennesimo medico legale dott. Massimo MOCHI: “”Il paziente deve firmare un documento di 12 pagine in cui c’è scritto che non si conosce l’efficacia del vaccino, non è noto l’impatto che potrebbe avere in futuro””), si evidenzia che, come riportato dalla stampa (ex multis, v. sopra alla pag.26 la citazione dell’articolo su Libero Quotidiano 10/12/2020 pag.8 dal titolo: “”Il vademecum. Tutte le risposte sul vaccino””) l’A.I.F.A. ha assurdamente autorizzato la somministrazione dei vaccini

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senza alcuna propria autonoma ed imparziale verifica tecnica, ma solo e soltanto fidandosi ciecamente dei dati forniti dalla sola casa produttrice (infatti, alla domanda: “”<<Che controlli svolge l’Ema prima di rilasciare il via libera?>> il dottor CLAVENNA rispose testualmente: <<L’Ema valuterà sulla base dei dati forniti dall’azienda >>), Codesta A.G. deve: A) accertare la corrispondenza al vero di tale scandalosa notizia; B) far vagliare dalla nominanda C.T.P Collegiale del P.M. le eventuali giustificazioni fornite dall’A.I.F.A. della condotta sub. A) secondo i criteri di indagine scientifica di sotto sintetizzati all’ultima richiesta di indagini di cui al punto 33);

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27) evidenziato che: A) con dichiarazione pubblicata nell’articolo del quotidiano “”Italia Oggi”” 4/3/2021 pag.7, il professor Andrea CRISANTI ha, testualmente, riferito che: “”D. Abbiamo un

sequenziamento efficace delle varianti? – R. , abbiamo un sistema artigianale messo in piedi

dall’ISS, di fretta e furia. page52image5786928 page52image5787136 page52image5786720. ,,, “”; B) con dichiarazione pubblicata nell’articolo

del quotidiano “”La Sicilia”” del 1/3/2021 pag. III, il professor Guido SCALIA ha, sempre testualmente, affermato che: “”D. Prof. Scalia, siete in grado di individuare tutte le varianti? – R. Per identificare tutte le varianti ci vogliono delle condizioni particolari ,,,, In questo momento siamo in attesa che arrivino i reagenti per questo secondo metodo, mentre per il primo lo stiamo

 

utilizzando sulla variante inglese, ma il sequenziamento può essere effettuato SOLO quando la

CARICA VIRALE È MOLTO ALTA, altrimenti possiamo avere page52image5793584 page52image5793792 page52image5794000””, Codesta

A.G. deve accertare: C) se esiste o meno il sequenziamento completo: C1) non solo della cd. “”variante inglese””, C2) ma anche di tutte le restanti varianti; D) con quale tecnica sarebbe stato eseguito tale immaginario sequenziamento – isolamento completo; E) se la tecnica evocata sub. D) sia universalmente accettata o meno dal mondo scientifico-accademico; F) in caso di risposta negativa e/o scientificamente insufficiente ai quesiti sub. C), D) ed E), accertare la falsità del racconto terroristico sulle cd. “”varianti”” partito da fine anno scorso; G) perseguire i responsabili per ogni ipotesi di reato configurabile, anche rientrante nell’elenco sotto riportato alle pagine 55/56;

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FALSI POSITIVI

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28) A) che cosa viene comunicato dal medico vaccinatore al vaccinando in occasione dell’inoculazione del vaccino; B) se il vaccinando è consapevole o meno che alcune delle dichiarazioni da lui sottoscritte nel “modulo di consenso” sono oggettivamente impossibili (in primis, la consapevolezza degli effetti collaterali a medio e lungo termine) e ideologicamente false;

29) interrogare i vari virologi del racconto pandemico terroristico, fra i quali in primis i dottori: Massimo GALLI dell’Ospedale Sacco di Milano e Walter RICCIARDI professore ordinario di Igiene dell’Università Cattolica di Roma, sulle circostanze di fatto sopra esposte alle pagine 18/19;

30) accertare l’intero flusso dei finanziamenti ricevuti da ognuno dei singoli ospedali e delle case di cura (anche convenzionate con il S.S.N.) dell’intero territorio nazionale per sostenere la degenza e la terapia degli ammalati da virus “”Sars-CoV-2””; in particolare, accertare la corrispondenza a verità della notizia – più volte ripresa dagli organi di stampa, ex multis il punto 5 dell’articolo, pubblicato su Libero Quotidiano 11/11/2020 pag.4 ed a firma congiunta di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi sopra menzionato alla pagina 25 – della corresponsione, ad ogni singolo ospedale e per ogni singolo ammalato da “”Sars-CoV-2”” dell’incredibile somma di addirittura duemila euro al giorno; (moltissime sono le fonti on line di tale scandalosa notizia, oltraggiosa della povertà):https://www.adnkronos.com/bertolaso-fino-a-2mila-euro-a-ospedali-per-ogni-paziente-

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covid_7f2xlT5tVJNIPLnYVzheOR, https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus- bertolaso-fino-2mila-euro-ospedali-ogni-paziente-1900796.html); da sottolineare che tale cifra, nonostante le arrampicate sugli specchi, non è stata smentita neppure da quei siti internet autoproclamatisi sedicenti smontatori di bufale (cd. debunker), che comunque hanno ammesso che: “” annotando il numero complessivo dei ricoveri, la percentuale di ricoveri registrati per ogni singola voce della tabella e il costo di ogni singolo trattamento, il rapporto conclude che lo Stato spende 1.425 euro al giorno per ogni singolo ricovero in terapia intensiva, 8.476 euro a paziente per i ricoveri ordinari da Covid-19 (considerando una degenza media di 12 giorni, si tratterebbe di 706 euro al giorno). fonte: https://www.open.online/2020/10/31/coronavirus-bertolaso-e-gli-infondati-2000-euro-a- paziente-covid19-che-hanno-scatenato-i-complottisti/ E comunque, anche nella versione buonista di www.open.online.it, sempre si tratta di cifre assolutamente ragguardevoli, soprattutto se moltiplicate per i numeri astronomici degli asseriti (dal racconto) malati da virus “”Sars-CoV-2””. La domanda, davvero conseguenziale ed impellente, cui deve dare una seria risposta la Procura è:

Orbene, applicando il luminoso insegnamento dell’illustre magistrato defunto Dott. Giovanni FALCONE di “”seguire i soldi””, Codesta Procura della Repubblica dovrebbe, per l’appunto, seguire il percorso inverso dal percettore all’iniziale erogatore/finanziatore, allo scopo di verificare: A) assodato che tutto il personale medico paramedico ed ausiliario è già a carico dell’Ente sanitario in quanto già appartenente ai ruoli del personale ben prima del Covid-19 e pertanto non può essere mai la causa di tali abnormi esborsi, ed inoltre, che neppure la terapia concretamente applicata potrebbe giustificare gli stessi; quale sia, in concreto, la dimostrabile giustificazione sanitaria e contabile della devoluzione di tali somme di denaro e chi sono le persone percettrici di tali somme; B) se tali somme di denaro provengano, anche solo in parte, da consorzi internazionali di case farmaceutiche e di ogni altro Ente o struttura (pubblici o privati, internazionali o nazionali) e/o comitato d’affari interessati, per le loro finalità lucrative o di imposizione ideologico/politica:

B1) prima alla diffusione del regime sanitario pandemico, anche attraverso una serie di pretesti; B2) e poi all’introduzione di drastiche riforme economiche, sociali e giuridiche spacciate quali conseguenze ineluttabili del regime sanitario pandemico sub. B1), prima artificialmente introdotto;

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“” Per quale altra patologia un Ospedale o Ente sanitario riceve al giorno cifre così spropositate? Chi ha deciso tali inusitati importi? Essi sono un incentivo a qualcosa di poco commendevole ?””

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C) se corrisponde al vero la notizia – pubblicata sul quotidiano “”La Sicilia”” 3/3/2021 e riportata in una denunzia del CODACONS – secondo cui sarebbero previste tariffe per i medici vaccinatori da 40 a 60 euro l’ora, e con medie giornaliere e settimanali di circa, rispettivamente, 840 e 4000 euro; in caso affermativo, C1) accertare quale Autorità o Ente pubblico ha ritenuto congrue tali somme; C2) per quali motivazioni le ha pertanto autorizzate; D) in caso di

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accertamento dei fatti indicati sub. 30 B1 B2) e 30 C1 C2), perseguire doverosamente tutti i soggetti responsabili anche per le ulteriori ipotesi di reato più gravi di quelle formulate alle pagine 55/56;

31) assumere sommarie informazioni testimoniali, ai sensi dell’articolo 351 C.p.p., da tutti i medici e giornalisti autori e/o intervistati negli articoli e nei documenti bibliografici tutti sopra elencati alle pagine 20/34 e 44/53, e dai vari Dirigenti medici ministeriali, consulenti e sedicenti esperti governativi, al fine di acquisire tutti gli elementi di prova a conferma di quanto denunciato; interrogare gli indagati su tutte le questioni sviluppate ai precedenti punti da 1) a 30);

32) compiere gli atti di indagine sub.31) adottando tutte le più opportune cautele volte ad evitare il rischio che i vari soggetti escussi o i soggetti indagati possano comunicare tra loro al fine di concordare versioni di comodo, e quindi audire tutti questi soggetti possibilmente lo stesso giorno, dettagliando specificamente alle locali Polizie Giudiziarie Delegate le domande da rivolgere;

33) di disporre, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 359 e/o 360 C.p.p.,e per il compiuto e completo riscontro ai quesiti ora elencati ed in particolare per il compiuto esame specialistico delle risultanze delle sommarie informazioni testimoniali e degli interrogatori resi dagli indagati con specifico riferimento ai temi ed ai quesiti sopra contrassegnati dai numeri: da 1 a 4, da 6 ad 11, da 14 a 17, 19, da 22 a 27, 29, 31; l’espletamento di una Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero Collegiale, composta da validi professionisti delle branche mediche della virologia-microbiologia, epidemiologia, infettivologia, immunologia e della medicina legale che giurino:

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i.

ii.

A) B) C)

di non aver avuto e di non avere rapporti istituzionali con il Governo, ovvero con Ministeri o Enti Ministeriali o comunque istituzioni pubbliche coinvolte nella cd. pandemia da Covid-19; di non aver avuto e di non avere interessi, cointeressenze e/o conflitti di interesse con alcuna delle case farmaceutiche interessate alla vendita dei vaccini da “”SarsCoV-2””;

in particolare si ritiene che il nominando Collegio di consulenti dovrebbe svolgere un analitico giudizio tecnico di compatibilità o meno delle condotte di fatto e delle giustificazioni addotte dai vari soggetti auditi quali testimoni esperti ex art.351 C.p.p. (ovvero interrogati quali indagati) con le leges artis avvalorate dalla dottrina scientifica mondiale prevalente e più accreditata allo stato dell’arte medica del 2020, al fine di stabilire se le condotte degli indagati:

siano corrette o errate dal punto di vista scientifico, e con quale grado di colpa o di errore; siano manifestamente errate dal punto di vista scientifico, al tal punto confliggenti con i dettami delle leges artis da configurare l’ipotesi di vero e proprio dolo valutativo, anche tenendo presente la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione consolidatasi in materia di accertamento del dolo del pubblico ufficiale attraverso il riscontro dei cd. “”indici sintomatici”” (v. sopra, pag.43), e tenendo presente che – con la sentenza 442/2021 (v. sopra,

pag.37) – l’asserita discrezionalità valutativa del pubblico ufficiale, di per sé sola, continua

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tutt’oggi a non scriminare la condotta di abuso di ufficio nonostante l’intervenuta modifica normativa,se, la stessa fosse impiegata per scopi diversi e/o collidenti con il pubblico interesse

CONCLUSIONI
Tutto ciò richiamato e premesso, i sottoscriventi denuncianti CHIEDONO:

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I. che Codesta Procura della Repubblica svolga tutte le indagini preliminari ritenute necessarie, ed in particolare le 33 indagini oggi specificamente richieste e sopra motivate alle pagine 43/54;

II. che, ove tali indagini accertino l’effettiva sussistenza dei plurimi profili di falsità, arbitrarietà nell’esercizio da parte del Governo del potere politico attribuito per legge al Parlamento,

strumentalizzazione di notizie scientificamente e/o sanitariamente e/o epidemiologicamente false ovvero manipolazione in malafede di notizie scientificamente vere al fine di imporre all’opinione pubblica (e quindi anche agli eletti in Parlamento, con conseguente assunzione da parte di questi ultimi di decisioni politiche ancorché di formale approvazione dell’operato del Governo ma sostanzialmente fuorviate per propedeutico inganno, con conseguente lesione del diritto di elettorato passivo rilevante per la consumazione del reato punito dall’art.294 C.P.) un racconto pandemico falso e volto alla coartazione dei diritti costituzionali e politici dei cittadini, tutti i responsabili delle condotte sopra illustrate in fatto ed in diritto, e dunque:

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A) l’allora Presidente del Consiglio pro-tempore Prof. Avv. Giuseppe CONTE;
B) gli altri Ministri del precedente Governo, con particolare riferimento e risalto al Ministro della salute pro-tempore (nonché attualmente confermato) Dott. Roberto SPERANZA;
C) tutti i Dirigenti del Ministero della Salute ed i componenti il Comitato Tecnico

Scientifico nazionale, se e nella misura in cui costoro siano stati autori dei vari rapporti e relazioni recepiti dagli organi governativi quale immaginaria motivazione tecnico-scientifica a supporto dei vari D.P.C.M., nonché di tutte le condotte governative oggi parimenti denunciate; D) tutti i cd. “”virologi televisivi”” (v. sopra pagg.18/19) se e nella misura in cui abbiano

fornito dichiarazioni allarmistiche del tutto (o anche solo in parte) prive di adeguata base scientifica documentabile da parte loro, fra cui RICCIARDI, GALLI, CARTABELLOTTA, PREGLIASCO, CRISANTI; tutti gli ora nominati politici, dirigenti tecnici e consulenti ministeriali, esperti pandemici, ed i cd. virologi televisivi siano doverosamente indagati e puniti per tutte le seguenti ipotesi di reato (o per quelle ulteriori e/o ipotesi meglio viste e ritenute) di:

1) USURPAZIONE DI POTERE POLITICO (articolo 287 del Codice Penale);
2) ATTENTATO AI DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO (articolo 294 del Codice Penale); 3) ABUSO DI UFFICIO AGGRAVATO (articolo 323 commi 1^ e 2^ del Codice Penale);

55

  1. 4)  RIFIUTO ED OMISSIONE IN ATTI DI UFFICIO (art.328, rispettivamente commi 1 e 2^ C.P.);
  2. 5)  SEQUESTRO DI PERSONA (articolo 605 del Codice Penale);
  3. 6)  VIOLENZA PRIVATA (articolo 610 del Codice Penale);
  4. 7)  PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE, ESAGERATE O TENDENZIOSE, ATTE A TURBARE L’ORDINE PUBBLICO (articolo 656 del Codice Penale);
  5. 8)  PROCURATO ALLARME PRESSO L’AUTORITA’ (articolo 658 del Codice Penale);
  6. 9)  ABUSO DELLA CREDULITA’ POPOLARE (articolo 661 del Codice Penale);

10) PER TUTTI GLI ULTERIORI REATI TELEOLOGICAMENTE CAUSATI DAI PRIMI

NOVE (ED ANCHE PIU’ GRAVI) ai danni dei diritti costituzionali dei cittadini; ulteriori reati causati, connessi e/o collegati ai primi nove, anche ai sensi dell’art.12 lettera C) C.P.P.; si ribadisce, ancora una volta, che i reati – mezzo ed i reati – fine sono perseguibili insieme, anche se gli uni commessi da persone diverse dagli autori degli altri (Cfr., SS.UU. Pen. Sent. 53390/2017);

11) Tutte queste dieci ipotesi di reato elencate siano perseguite con le CINQUE AGGRAVANTI COMUNI previste a carico dei pubblici ufficiali dai numeri 2), 3), 7), 8), 9) dell’art. 61 del C.P.;

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12) In considerazione delle ipotesi delittuose di: ATTENTATO AI DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO (art.294 c.p.), ABUSO D’UFFICIO (art. 323 c.p.), SEQUESTRO DI PERSONA (art. 605 c.p.), VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.), DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE, ESAGERATE O TENDENZIOSE (art.656 c.p.) ed altre, i denuncianti si ritengono e si dichiarano PERSONE OFFESE. Pertanto, i denuncianti esprimono la volontà di ricevere la notifica:

A) sia dell’avviso, ai sensi dell’art. 406 comma 3^ C.p.p., sull’eventuale richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, formulata dal Pubblico Ministero;

B) siadell’avviso,aisensidell’art.408comma2^C.p.p.,sullaeventualerichiestadiarchiviazione formulata dal P.M. al fine, di predisporre opposizione ai sensi dell’art. 410 C.P.P..

13) Infine, i denuncianti: A) CHIEDONO altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà personale ai cittadini, senza ulteriori ritardi o indugi.

B) NOMINANO PROPRIO DIFENSORE DI FIDUCIA, anche ex art.33 Disp. Att. C.p.p., l’Avvocato _________________________________________________________ , con studio in ___________ , alla via ___________________________, telefono ________________, fax _________________, P.E.C. _______________________________________________________; C) DELEGANO ___________________________ al deposito dell’esemplare originale della odierna denuncia, composta da numero 57 (cinquantasette) facciate dattiloscritte compresa la presente, insieme con la copia fotostatica del documento di identificazione personale di ognuno di

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essi, in corso di validità; sulla copia fotostatica allegata è indicato (in alto a destra) il numero progressivo che contrassegna il rispettivo singolo nominativo all’interno dell’elenco dei sottoscrittori;

C) SI RISERVANO di esercitare tutti i diritti e le facoltà previsti per la persona offesa anche ai sensi degli artt.90, 101 e 121 C.p.p., nonché di nominare il difensore di fiducia e di costituirsi parte civile in sede di celebrazione dell’udienza preliminare;

D) SI RISERVANO, anche per mezzo del difensore nominato, di produrre ogni ulteriore memoria difensiva e/o documentazione probatoria, anche di carattere scientifico.

lette e confermate le 57 sopraestese pagine __________ , lì ___ / ___ / _______ I DENUNCIANTI

1) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________;

firma __________________________________________ ;
2) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
3) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
4) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
5) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
6)________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
7)________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
8) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
9) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
10) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
11) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;

12) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
13) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;

14) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;
15) ________________________________,nato il __/__/__ a ____________ , residente in________________________; firma __________________________________________ ;

57

§§§


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3 commenti

  • Luigi Persegato ha detto:

    Ho presentato via pec alla Procura di Roma.
    Se volesse Lei dott. Tosatti, includermi nella Sua, Le invio volentieri il mio documento.

  • Claudius ha detto:

    Scusate, ma e’ troppo lungo. Ma chi e’ che se lo legge tutto un papiro del genere? Non dico affatto che sia sbagliato, anzi, probabilmente e’ tutto giusto, ma chi e’ che si prende la briga di leggere tutto e verificare quello che dice? Io no di certo.

  • anonimo ha detto:

    Suggerisco ai lettori ed estimatori del professor Francesco Lamendola il seguente incontro, che sarà trasmesso questa sera h. 21.15. youtu.be/HU5ZAETC-uM