CHIESA DOVE VAI? IL TESTO DEL CARD. BURKE AL CONVEGNO DEL 7 APRILE

9 Aprile 2018 Pubblicato da

 

Marco Tosatti

Cari stilumcurialisti, ecco il testo integrale dell’intervento pronunciato dal card. Raymond Leo Burke al Convegno del 7 aprile 2018 a Roma: “Chiesa cattolica dove vai?” in ricordo del card. Carlo Caffarra. È un testo di grande ricchezza e spessore, molto utile nella stagione che la Chiesa sta vivendo. 

La plenitudo potestatis del Romano Pontefice nel servizio dell’unità della Chiesa

In memoria del Card. Joachim Meisner

Prima di entrare nel cuore del mio argomento, in questo contesto di riconoscente ed affettuoso ricordo del compianto Card. Carlo Caffarra e di ardente desiderio di continuare il suo lavoro di amore disinteressato e totale per Cristo e il Suo Corpo Mistico, la Chiesa, vorrei dire alcune parole per onorare la memoria del Card. Joachim Meisner. Egli fu, dall’inizio della buona battaglia per difendere e promuovere le verità fondamentali sul matrimonio e sulla famiglia, completamente unito al Card. Caffarra, al Card. Walter Brandmüller ed a me. Egli, da vero pastore del gregge del Signore, riteneva suo primo dovere la presentazione instancabile dell’insegnamento di Cristo nella Chiesa. Ricordo due momenti, in particolare, in questa sua ultima battaglia per servire Cristo e la Chiesa.

Dopo la prolusione del Card. Walter Kasper durante il Concistoro Straordinario del febbraio del 2014, mentre uscivamo dall’aula sinodale, egli si avvicinò a me ed espresse tutta la sua preoccupazione per la falsa direzione nella quale la predetta prolusione avrebbe condotto la Chiesa se non ci fosse stata un’adeguata e repentina correzione. Inoltre aggiunse: “Tutto ciò finirà in uno scisma”. Da quel momento, egli ha fatto tutto il possibile per difendere la parola di Cristo sul matrimonio.

L’ultima volta che ho avuto il piacere di vedere il Card. Meisner è stato il 3 marzo dell’anno scorso, quando ho visitato l’Arcidiocesi di Colonia per una presentazione accademica alla quale anche egli partecipava. Il Card. Meisner fu veramente contento di potermi esprimere di persona tutto il suo appoggio per il lavoro svolto al fine di ottenere una giusta risposta del Santo Padre ai dubia suscitati dall’Esortazione Post-sinodale Amoris Laetitia. Mentre egli era chiaramente e profondamente preoccupato per lo stato attuale della Chiesa, non tralasciava di esprimere tutta la sua fiducia nel Signore che non mancherà di sostenere il Suo Corpo Mistico nella verità della fede.

Oggi, onorando la memoria del grande Card. Carlo Caffarra, onoriamo anche, come sono certo che il Card. Caffarra avrebbe voluto che facessimo, la memoria del Card. Joachim Meisner, che, insieme col Card. Caffarra, secondo le parole di san Paolo, ha combattuto la buona battaglia della fede, ha terminato la corsa della sua missione episcopale per il bene di innumerevoli fedeli, e, con fedeltà e generosità, ha conservato la fede. Requiescat in pace!

Introduzione

In una delle discussioni aperte durante la sessione del Sinodo dei Vescovi, tenuta nell’ottobre del 2014, i Padri Sinodali stavano dibattendo sulla possibilità di permettere a coloro che vivono in una unione irregolare l’accesso ai Sacramenti della Penitenza e della Santa Eucaristia. Ad un certo momento, uno dei Cardinali, ritenuto esperto in diritto canonico, intervenne proponendo una soluzione, che a suo giudizio, avrebbe superato tutte le difficoltà. Facendo riferimento alla dissoluzione di un matrimonio in favore della fede, egli sostenne, con grande convinzione, che noi non avevamo del tutto compreso l’estensione della pienezza del potere (la plenitudo potestatis) del Romano Pontefice. La conclusione fu che la pienezza del potere, che per diritto divino inerisce all’Ufficio Petrino, permetterebbe al Santo Padre di prendere una decisione in contrasto con le parole del Signore riportate nel capitolo 19 del Vangelo secondo san Matteo e con l’insegnamento costante della Chiesa, in fedeltà alle stesse parole:

Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio.

L’affermazione assai scioccante del Cardinale, mi fece pensare nuovamente a quanto il Santo Padre stesso aveva detto a tutti i Padri sinodali all’inizio di quella sessione del Sinodo dei Vescovi nel 2014.

Egli disse ai Padri Sinodali: “Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia”. Concludendo: “E fatelo con tanta tranquillità e pace, perché il Sinodo si svolge sempre cum Petro et sub Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti e custodia della fede”. La giustapposizione delle parole classiche che descrivono il potere del Papa, cosicché tutto nella Chiesa deve essere sempre con Pietro e sotto Pietro, con la presenza fisica del Papa stesso in un incontro, rischia di generare un fraintendimento circa l’autorità del Papa, che non è magica, ma deriva dalla sua obbedienza al Signore.

Tale pensiero magico si riflette anche nella risposta docile di alcuni fedeli a tutto ciò che viene affermato dal Romano Pontefice, secondo l’idea che, se il Santo Padre dice qualcosa, allora bisogna accettarla quale insegnamento papale. In ogni caso, sembra opportuno riflettere un po’ sulla nozione del potere inerente all’Ufficio Petrino e, in particolare, sulla nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice.

La pienezza del potere nella Tradizione

La storia dell’espressione “pienezza del potere” (plenitudo potestatis), per esprimere la natura della giurisdizione del Romano Pontefice, è descritta succintamente in un contributo del Professore John A. Watt dell’Università di Hull in Inghilterra redatto per il Secondo Congresso Internazionale di Diritto Canonico Medievale (Second International Congress of Medieval Canon Law), tenuto al Boston College dal 12 al 16 agosto del 19635. Come egli spiega, il termine venne utilizzato per la prima volta da Papa San Leone Magno nel 446. Nella sua Lettera 14, egli utilizza queste parole per descrivere l’autorità del Vescovo: “Perciò abbiamo affidato alla vostra carità i nostri doveri, cosicché voi siete chiamati a partecipare alla sollecitudine, ma non alla pienezza del potere”. Nel suo abituale Latino cristallino, Papa San Leone Magno esprime il rapporto tra il Romano Pontefice ed i Vescovi. Mentre il Romano Pontefice ed i Vescovi condividono la sollecitudine per il bene della Chiesa universale, solo il Romano Pontefice esercita la pienezza del potere, affinché l’unità della Chiesa universale sia efficacemente salvaguardata e promossa.

La terminologia “pienezza del potere” si trova estensivamente nei trattati sull’autorità papale, specialmente nella letteratura canonica. Graziano include il dettato di Papa San Leone Magno, insieme con altri due canoni, nei suoi Decreti. Questi decreti sottolineano “il primato papale come espresso nella suprema giurisdizione di appello e nella riserva di tutte le questioni maggiori”. San Bernardo di Chiaravalle contribuì fortemente alla recezione della terminologia, cosicché “al tempo di Uguccione questa raggiunse un alto livello di sviluppo”.

Papa Innocenzo III, individuando la base teologica del termine nella realtà dell’ufficio Papale quale Vicario di Cristo sulla terra, Vicarius Christi, ha sottolineato la posizione del Romano Pontefice “supra ius” e quale “iudex ordinarius omnium”. Per quanto riguarda il termine, supra ius, è sempre stato chiaro che il Romano Pontefice potesse dispensare dalla legge o interpretare la legge, ma solo allo scopo di servire il fine proprio della stessa e mai per sovvertirla. La descrizione dell’esercizio della pienezza del potere, quale azione di Cristo stesso tramite il Suo Vicario sulla terra, si presenta con “il requisito secondo cui il Papa deve evitare di decretare qualsiasi cosa che sia peccaminosa o possa condurre al peccato o alla sovversione della Fede”.

Il Card. Enrico da Susa, detto l’Ostiense, illustre canonista del 13° secolo, trattò ampiamente la nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice, utilizzando il termine in 71 contesti individuali dei suoi scritti: la Summa, l’Apparatus o Lectura sulla Gregoriana, e l’Apparatus o le Extravagantes di Innocenzo IV. Nella prima appendice al suo articolo, il Professor Watt presenta un elenco rappresentativo dei testi di Papa Innocenzo III nei quali egli utilizza il termine “pienezza del potere”, mentre nella seconda appendice egli propone un elenco di tutti i 71 usi del termine da parte dell’Ostiense.

L’Ostiense introduce una distinzione tra due usi del termine “pienezza del potere”: “l’ordinario potere, ‘potestas ordinaria’ o ‘ordinata’ del Papa quando in virtù del suo plenitudo officii, egli agisce secondo la legge già stabilita”, e “il suo potere assoluto, ‘potestas absoluta’ quando in virtù della sua plenitudo potestatis, egli oltrepassa o trascende la legge esistente”. L’aggettivo, assoluto, deve essere inteso nel contesto della Legge Romana e del suo servizio allo sviluppo della disciplina canonica, e non secondo il pensiero di Machiavelli o dei dittatori totalitari.

Nella Legge Romana, il potere assoluto si sostanziava nel poter dispensare dalla legge e nel poter supplire ad un difetto della stessa. Nelle parole del Professor Watt,

La dispensa era un uso del potere assoluto di mettere da parte la legge esistente; la suppletio (la supplenza) era un atto di potere assoluto per rimediare a difetti che erano emersi sia per l’inosservanza della legge esistente, sia perché la legge esistente era inadeguata a soddisfare le circostanze particolari. In entrambi i casi, il potere assoluto, la plenitudo potestatis, si rivela come un potere discrezionale sull’ordinamento giuridico stabilito, un potere prerogativa di agire per il bene comune al di fuori di quell’ordine se, secondo il giudizio del Papa, le circostanze lo rendessero necessario.

In altre parole, la pienezza del potere non fu intesa come un’autorità sulla costituzione stessa della Chiesa o sul suo Magistero, ma come una necessità per il governo della Chiesa in piena fedeltà alla sua costituzione e al suo Magistero. L’Ostiense la descrisse come uno strumento necessario affinché “l’opera della Curia fosse velocizzata, i ritardi accorciati, il contenzioso ridotto” mentre, allo stesso tempo, “riteneva che fosse un potere da utilizzare con grande cautela, come un potere, secondo la frase Paolina, ‘allo scopo di edificazione e non per la distruzione’, un potere discrezionale per mantenere la costituzione della Chiesa, non per minarla”.

È chiaro che la pienezza del potere è stata data da Cristo stesso e non da qualche autorità umana o costituzione popolare, e che, perciò, può essere esercitata solo in obbedienza a Cristo. Scrive ancora il Professor Watt:

Era assiomatico che qualsiasi potere che era stato dato da Cristo alla Sua Chiesa fosse allo scopo di realizzare il fine della società che Egli aveva fondato, non per contrastarla. Pertanto il potere prerogativa poteva essere esercitato solo entro questi termini. Quindi “l’assolutismo” (solutus a legibus) non costituiva la licenza per un governo arbitrario. Se era vero che la volontà del principe faceva la legge, nel senso che non c’era un’altra autorità che potesse farla; era anche vero, come corollario, che quando questa volontà minava le fondamenta della società per il cui bene la volontà esisteva, non era legge. La Chiesa era una società per la salvezza delle anime. L’eresia ed il peccato impedivano la salvezza. Qualsiasi atto del papa, in quantum homo, che fosse eretico o peccaminoso di per sé o che potesse favorire l’eresia o il peccato, minò le fondamenta della società e fu perciò nullo.

In altre parole, la nozione della pienezza del potere fu, sin dall’inizio, molto ben definita.

Si comprese che essa non permetteva di fare determinate cose al Romano Pontefice. Per esempio, egli non poteva agire contro la Fede Apostolica. Inoltre, per il bene del buon ordine della Chiesa, fu un potere da utilizzare con parsimonia e con la più grande prudenza. Il Professor Watt osserva:

Non era conveniente allontanarsi troppo dal diritto comune [ius commune] o farlo senza causa [sine causa]. Il Papa avrebbe potuto farlo, ma non avrebbe dovuto, perché l’esercizio della plenitudo potestatis serve per promuovere l’utilitas ecclesiae et la salus animarum e non l’interesse personale degli individui. L’accantonamento dello ius commune deve quindi sempre essere un atto eccezionale richiesto da gravi motivi. Se il Papa agisse in tal modo sine causa o arbitrariamente, metterebbe in pericolo la sua salvezza.

Visto che la nozione della pienezza del potere contiene le suindicate limitazioni, come si giudicano e correggono le violazioni delle limitazioni?

Che cosa si dovrebbe fare, se il Romano Pontefice agisse in tale modo? L’Ostiense è chiaro nell’asserire che il Papa non è soggetto al giudizio umano: “Egli deve essere avvertito sull’errore delle sue azioni e perfino pubblicamente ammonito, ma non potrebbe essere chiamato in causa, se persistesse nella sua linea di condotta”. Secondo il celebre canonista, il Collegio dei Cardinali, anche se non condivide la pienezza del potere, “dovrebbe agire come un controllo de facto contro l’errore papale”.

L’Ostiense ha riconosciuto il bisogno dell’esercizio della pienezza del potere in certi momenti al fine di “correggere le imperfezioni dell’ordine stabilito o ostacolare coloro che lo manipolavano per interessi privati”, ma egli ha altresì “pensato come regola generale che il Papa dovrebbe raramente discostarsi dal diritto comune e ha anche pensato che egli dovrebbe ottenere il consiglio fraterno dei suoi consiglieri designati prima di farlo. A parte il pubblico ammonimento e la preghiera per l’intervento divino, il nostro autore non offre un rimedio cogente per l’abuso nell’esercizio della plenitudo potestatis. Se, secondo la coscienza ben formata, un fedele ritenga che un particolare atto di esercizio della pienezza del potere sia peccaminoso e, di conseguenza, non riesca ad essere in pace nella sua coscienza sulla questione, “il Papa deve essere, per dovere, disobbedito, e le conseguenze della disobbedienza, sofferte con pazienza cristiana”.

Il tempo non mi permette di esaminare più ampiamente la questione della correzione del Papa che abusasse della pienezza del potere annesso alla primazia della Sede di Pietro. Come molti sapranno, esiste una letteratura abbondante sul tema. Certamente il trattato De Romano Pontifice di san Roberto Bellarmino ed altri studi classici vanno esaminati. Per il momento, basta affermare che, come dimostra la storia, è possibile che il Romano Pontefice, esercitando la pienezza del potere, possa cadere nell’eresia o nell’abbandono del suo primo dovere di salvaguardare e promuovere l’unità della fede, del culto e della disciplina. Siccome egli non può essere assoggetto ad un processo giudiziale, secondo il primo canone sul foro competente del Codice di Diritto Canonico: “La prima Sede non è giudicata da nessuno” (“Prima Sedes a nemine iudicatur”), come si dovrebbe affrontare la questione?

Una breve e preliminare risposta, basata sul diritto naturale, sui Vangeli e sulla tradizione canonica, indicherebbe di procedere in due fasi: nella prima, la correzione del presunto errore o abbandono del suo dovere andrebbe rivolta direttamente al Romano Pontefice; e, poi, se egli continuasse ad errare o non rispondesse, si dovrebbe procedere ad una pubblica dichiarazione. Secondo il diritto naturale, la retta ragione richiede che gli individui siano governati secondo la regola del diritto (regula iuris) e, in caso contrario, prevede che essi possano ricorrere contro quelle azioni che violano lo stato di diritto. Cristo stesso insegna la via della correzione fraterna, che si applica a tutti i membri del Suo Corpo Mistico. Vediamo il Suo insegnamento incarnato nella correzione fraterna operata da san Paolo nei confronti di san Pietro, quando quest’ultimo non voleva riconoscere la libertà dei cristiani da certe regole rituali della fede giudaica. Finalmente, la tradizione canonica è riassunta nella norma del can. 212 del Codice di Diritto Canonico del 1983. Mentre la prima parte del canone in questione enuncia il dovere di osservare “con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa”, la terza parte dichiara il diritto e il dovere dei fedeli “di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salvo restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità delle persone”.

Per concludere questo breve esame dello sviluppo della nozione della pienezza del potere dal tempo di Papa San Leone Magno, si deve osservare che il contributo dei canonisti medievali costituisce un approfondimento della comprensione della fede della Chiesa circa il Primato petrino. Tale approfondimento, in nessuna maniera, pretendeva di offrire novità dottrinali. Il Professor Watt riassume la materia con queste parole:

Che il concetto di sovranità ecclesiastica espressa da questo particolare termine fosse stato formulato prima che Ostiense scrivesse, è chiaro dalle decretali di Innocenzo III e dal suo primo commento. L’esame del retroterra decretista al lavoro decretalista iniziale, chiarisce che nessuna novità di essenza dottrinale era qui coinvolta. Le decretali registrano una cristallizzazione della terminologia; segno sicuro della maturità della comprensione canonica della nozione in questione. La Professio fidei nota al Secondo Concilio di Lione non fu che un’accettazione più solenne di una posizione tenuta generalmente molto prima, non in ultimo tra i canonisti, espressa ora con l’aiuto di un termine che i canonisti avevano tecnicizzato. Nella forma adottata a Lione, plenitudo potestatis rappresentava due cose, entrambe esattamente corrispondenti alla sua storia canonica: il principio del primato giurisdizionale in quanto tale, in tutti i suoi aspetti giudiziari, legislativi, amministrativi e magistrali, e più strettamente, il principio che i prelati derivavano la loro giurisdizione dal Papa.

C’era, tuttavia, un terzo livello di interpretazione del termine: la pienezza del potere nella sua forma giuridica più pura. Questo era il livello nel quale i canonisti erano più profondamente impegnati, in quanto riguardava le applicazioni pratiche dell’autorità suprema e considerava il suo rapporto con la legge già in essere e con un ordo iuris già stabilito. In breve, un problema di teoria giuridica sviluppata, il concetto del potere del sovrano sulla legge e l’ordine giuridico.

Il progresso si raggiunse con alcune semplici distinzioni sulla natura di questo potere. Si diceva che la giurisdizione del Papa fosse esercitata in due modi. C’era un esercizio che aveva un posto riconosciuto e regolare, stabilito dalla legge esistente e tradotto in pratica dalle procedure esistenti: il suo potere ordinario. Vi era inoltre il suo potere straordinario, che lo ereditava personalmente e solo, mediante il quale – manifestazione per eccellenza dell’autorità sovrana – la legge esistente e le procedure stabilite potevano essere sospese, abrogate, chiarite, integrate. Questo era il potere prerogativa del Papa supra ius; la pienezza del potere vista nella sua forma giuridica più caratteristica, come il diritto di regolare un apparato legale stabilito. Solutus a legibus, il sovrano assoluto potrebbe ridefinire qualsiasi meccanismo di legge. Facendo così, la pienezza del potere fu dispiegata nella sua forma più pratica.

Una volta che la plenitudo officii (pienezza dell’ufficio) era stata distinta dalla plenitudo potestatis (pienezza del potere) e la potestas ordinaria (potere ordinario) dalla potestas absoluta (potere assoluto) (e con queste distinzioni Ostiense sembra aver dato il suo contributo individuale all’insieme comune delle idee canoniche sul potere papale), appare logico che le circostanze nelle quali questo potere sia stato usato extra ordinum cursum (fuori dal corso ordinario) dovrebbero essere esaminate.

Infatti, la sempre più profonda comprensione della pienezza del potere del Romano Pontefice durante il periodo medievale, ha condotto allo studio costante del primato di Pietro e del suo potere annesso. Quindi, una qualsiasi discussione sulla materia sarebbe incompleta senza la presa in considerazione del lavoro essenziale svolto dai canonisti durante il Medioevo.

La pienezza del potere nel Magistero

Il termine, pienezza del potere, fu utilizzato nella definizione del primato papale dal Primo Concilio Ecumenico Vaticano nel 1870. Il quarto capitolo della Costituzione Dommatica Pastor aeternus, sulla Chiesa di Cristo, promulgata il 18 luglio 1870, dichiara:

Con l’approvazione del Secondo Concilio di Lione, i Greci hanno professato: «La Santa Chiesa Romana ha il sommo e pieno primato e principato su tutta la Chiesa Cattolica, che essa riconosce, con verità e umiltà, di avere ricevuto, con la pienezza del potere, dallo stesso Signore nella persona del beato Pietro, principe e capo degli apostoli, di cui il Romano Pontefice è il successore. E come ha il dovere di difendere soprattutto la verità della fede, così le dispute che sorgessero a proposito della fede devono essere risolte da suo giudizio.

La definizione dommatica esprime chiaramente che la pienezza del potere del Romano Pontefice è necessaria affinché la Fede Apostolica sia salvaguardata e promossa nella Chiesa universale.

Inoltre, nello stesso capitolo della Pastor aeternus, i Padri Conciliari dichiarano:

Infatti ai successori di Pietro lo Spirito Santo non è stato promesso perché manifestassero, per sua rivelazione, una nuova dottrina, ma perché con la sua assistenza custodissero santamente ed esponessero fedelmente la rivelazione trasmessa agli apostoli, cioè il deposito della fede. La loro dottrina apostolica è state accolta da tutti i venerati Padri, rispettata e seguita dai santi Dottori ortodossi che sapevano perfettamente che questa sede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore, secondo la promessa divina del nostro Signore e Salvatore al principe dei suoi discepoli: «Io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» [Lc 22:32].

Perciò questo carisma di verità e di fede, giammai defettibile, è stato accordato da Dio a Pietro e ai suoi successori su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti, perché l’universale gregge di Cristo, allontanato per opera loro dall’esca avvelenata dell’errore, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste, e, eliminata ogni occasione di scisma, tutta la Chiesa fosse conservata nell’unità e, stabilita sul suo fondamento, si ergesse incrollabile contro le porte dell’inferno.

Seguendo l’insegnamento costante della Chiesa lungo i secoli, i Padri Conciliari insegnarono che il Primato petrino, e la conseguente pienezza del potere del Romano Pontefice, istituti da Cristo nella Sua costituzione della Chiesa quale Suo Corpo Mistico, sono diretti esclusivamente alla salvezza delle anime tramite la salvaguardia e la promozione della dottrina sana, trasmessa mediante quella linea ininterrotta che è la Tradizione Apostolica.

Il n. 22 della Costituzione Dommatica Lumen Gentium del Secondo Concilio Ecumenico Vaticano, utilizzò, allo stesso modo, il termine pienezza del potere. Descrivendo il rapporto tra il Collegio dei Vescovi ed il Romano Pontefice, i Padri Conciliari dichiararono:

Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo Ufficio, cioè di Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. D’altra parte, l’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch’esso insieme col suo capo il Romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del Romano Pontefice. Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21,15 ss); ma l’ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. Mt 16,19), è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20).

L’ufficio distinto del Romano Pontefice in rapporto al Collegio dei Vescovi ed alla Chiesa universale è descritto nel numero seguente della Lumen Gentium con queste parole: “Quale successore di Pietro, il Romano Pontefice è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli”.

In una parte precedente della stessa Costituzione Dommatica, i Padri Conciliari avevano spiegato che:

Sulle orme del Concilio Vaticano I e in accordo con esso, questo Sacrosanto Sinodo insegna e dichiara che Gesù Cristo pastore eterno ha edificato la santa Chiesa, inviando gli apostoli così come egli stesso era stato mandato dal Padre [cfr. Gv 20,21], e ha voluto che i loro successori i vescovi siano i pastori della Chiesa, pastori fino alla fine dei tempi. Affinché poi l’episcopato resti uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro, e in lui ha istituto il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione.

Dopo il simposio intitolato “Il Primato del Successore di Pietro”, organizzato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e svolto dal 2 al 4 dicembre del 1996, la Congregazione pubblicò alcune considerazioni riguardanti il concetto dell’Ufficio Petrino ed il potere ad esso conferito.

Per quanto concerne il rapporto tra l’Ufficio Petrino e l’ufficio del Vescovo, il documento afferma:

Tutti i Vescovi sono soggetti della sollicitudo omnium Ecclesiarum in quanto membri del Collegio episcopale che succede al Collegio degli Apostoli, di cui ha fatto parte anche la straordinaria figura di San Paolo. Questa dimensione universale della loro episkopè (sorveglianza) è inseparabile dalla dimensione particolare relativa agli uffici loro affidati. Nel caso del Vescovo di Roma – Vicario di Cristo al modo proprio di Pietro come Capo del Collegio dei Vescovi –, la sollicitudo omnium Ecclesiarum acquista una forza particolare perché è accompagnata dalla piena e suprema potestà nella Chiesa: una potestà veramente episcopale, non solo suprema, piena e universale, ma anche immediata, su tutti, sia pastori che altri fedeli. Il ministero del Successore di Pietro, perciò, non è un servizio che raggiunge ogni Chiesa particolare dall’esterno, ma è iscritto nel cuore di ogni Chiesa particolare, nella quale «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo», e per questo porta in sé l’apertura al ministero dell’unità. Questa interiorità del ministero del Vescovo di Roma a ogni Chiesa particolare è anche espressione della mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare.

L’Ufficio Petrino, perciò, sia per quanto concerne la propria essenza, sia per quanto concerne il suo esercizio, è sostanzialmente diverso da un ufficio di un governo secolare.

Il documento della Congregazione continua spiegando come il Romano Pontefice svolga il suo ufficio come servizio, cioè, in obbedienza a Cristo:

Il Romano Pontefice è – come tutti i fedeli — sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell’obbedienza della Chiesa e, in questo senso, servus servorum. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore, che parla all’uomo nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione; in altri termini, la episkopè del Primato ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall’inviolabile costituzione divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione. Il Successore di Pietro è la roccia che, contro l’arbitrarietà e il conformismo, garantisce una rigorosa fedeltà alla Parola di Dio: ne segue anche il carattere martirologico del suo Primato.

La pienezza del potere del Romano Pontefice non può essere giustamente intesa ed esercitata se non come obbedienza alla grazia di Cristo Capo e Pastore del gregge di ogni tempo e in ogni luogo.

La legislazione canonica

La pienezza del potere del Romano Pontefice era così formulata nel can. 218 del Codice di Diritto Canonico del 1917:

Il Romano Pontefice, che è il successore di San Pietro nel primato, possiede non soltanto un primato di onore, ma supremo e pieno potere di giurisdizione nella Chiesa intera nelle materie che appartengono alla fede ed ai costumi così come in quelle che appartengono alla disciplina e al governo della Chiesa in tutto il mondo.

Questo potere è veramente episcopale, ordinario ed immediato su tutte e ciascuna delle chiese e su tutti e ciascuno dei pastori e dei fedeli, ed è indipendente da ogni autorità umana.

Quello che preliminarmente è importante notare è che la pienezza del potere è un requisito del primato del Romano Pontefice, che non è meramente onorario ma sostanziale; in altre parole, è un requisito per l’adempimento della responsabilità suprema, ordinaria, piena e universale di salvaguardare la regola della fede (regula fidei) e la regola della legge (regula iuris).

Il can. 331 del Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene sostanzialmente la stessa legislazione:

Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; in forza del suo Ufficio egli gode, pertanto, nella Chiesa di una potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Il potere del Romano Pontefice è definito dagli aggettivi che lo qualificano.

È ordinario perché è stabilmente connesso all’ufficio primaziale in forza della volontà di Cristo stesso. Fa parte dello ius divinum. È una disposizione divina. È supremo, cioè si tratta dell’autorità più alta nella gerarchia, che non è sottomessa a nessun potere umano, mentre rimane sempre subordinata a Cristo vivo nella Chiesa mediante la Tradizione salvaguardata e trasmessa tramite la regola della fede e la regola del diritto. È pieno perché viene fornito con tutte le facoltà contenute nel sacro potere di insegnare, di santificare e di governare. In tal modo è connesso con l’esercizio del magistero infallibile e con il magistero autentico non-infallibile (cann. 749 § 1, and 752), con il potere legislativo e giudiziale, e con la moderazione della vita liturgica e del culto divino della Chiesa universale. È immediato, ovvero si può esercitare sui fedeli e i loro pastori ovunque e senza condizione, ed è universale, cioè si estende all’intera comunità ecclesiale, a tutti i fedeli, alle Chiesa particolari e alle loro congregazioni, ed a tutte le materie che sono soggette alla giurisdizione e responsabilità della Chiesa.

Quello che è evidente nella legislazione canonica è che “il Papa non esercita il potere connesso al suo Ufficio quando egli agisce come una persona privata o semplice membro dei fedeli”. Inoltre, dato il supremo carattere della pienezza del potere affidato al Romano Pontefice, egli non ha un potere assoluto nel senso politico contemporaneo e, perciò, è tenuto ad ascoltare Cristo e il Suo Corpo Mistico, che è la Chiesa. Secondo le considerazioni offerte dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998:

Ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un contrassegno del ministero dell’unità, una conseguenza anche dell’unità del Corpo episcopale e del sensus fidei dell’intero Popolo di Dio; e questo vincolo appare sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche – ipotesi peraltro improponibile, perché priva di fondamento – alle quali il Romano Pontefice dovrebbe rispondere. L’ultima ed inderogabile responsabilità del Papa trova la migliore garanzia, da una parte, nel suo inserimento nella Tradizione e nella comunione fraterna e, dall’altra, nella fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo che governa la Chiesa.

Così un canonista commenta circa la pienezza del potere del Papa:

Senza dubbio, il fine e la missione della Chiesa indicano limiti ben articolati, che però non sono di facile formulazione giuridica. Ma, se volessimo delle formulazioni giuridiche, potremmo affermare che questi limiti sono quelli che la legge divina, naturale e positiva, stabilisce.

Soprattutto, il Papa deve esercitare il suo potere in comunione con tutta la Chiesa (can. 333, § 2). Perciò, questi limiti stanno in rapporto con la comunione nella Fede, nei Sacramenti e nel governo ecclesiastico (can. 205). Il Papa deve rispettare il deposito della fede – egli ha l’autorità di esprimere il Credo in un modo più adeguato ma non può agire in contrasto con la fede – , egli deve rispettare tutti e ciascuno i Sacramenti – non può sopprimere né aggiungere qualsiasi cosa che vada contro la sostanza dei Sacramenti – e, infine, egli deve rispettare la regola ecclesiale dell’istituzione divina (non può prescindere dall’episcopato e deve condividere con il Collego dei Vescovi l’esercizio del pieno e supremo potere).

Conclusione

Spero che queste riflessioni, aventi un carattere iniziale e quindi bisognose di maggiore approfondimento, possano aiutarvi a comprendere la necessità ed allo stesso tempo la grande prudenza che occorre nell’esercizio della pienezza del potere del Romano Pontefice in ordine alla salvaguardia ed alla promozione del bene della Chiesa universale. Secondo le Sacre Scritture e la Sacra Tradizione, il Successore di San Pietro gode di un potere che è universale, ordinario ed immediato su tutti i fedeli. Egli è il giudice supremo dei fedeli, il quale non ha su di sé autorità umana più alta, neanche quella di un concilio ecumenico. Al Papa appartiene il potere e l’autorità di definire dottrine e di condannare errori, di promulgare ed abrogare leggi, di agire quale giudice in tutte le materie della fede e dei retti costumi, di decretare e infliggere pene, di nominare e di rimuovere, se vi è necessità, i pastori. Poiché tale potere viene da Dio stesso, esso è limitato dal diritto naturale e dal diritto divino, che sono le espressioni della verità e della bontà eterna ed immutabile che vengono da Dio, sono pienamente rivelati in Cristo e sono stati trasmessi nella Chiesa ininterrottamente. Perciò, qualsiasi espressione della dottrina o della prassi che non sia in conformità con la Divina Rivelazione, contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione della Chiesa, non può configurare un esercizio autentico del ministero Apostolico o Petrino e deve essere rifiutata dai fedeli. Come ha dichiarato san Paolo:

Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo. Però non ce n’è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!

Come cattolici devoti, dobbiamo sempre insegnare e difendere la pienezza del potere che Cristo ha voluto conferire al Suo Vicario sulla terra. Allo stesso tempo, però, dobbiamo insegnare e difendere quel potere entro l’insegnamento sulla Chiesa e la difesa della Chiesa quale Corpo Mistico di Cristo, un corpo organico di origine divina e di vita divina. Concludo con le parole del Decreto di Graziano:

Nessun mortale dovrebbe avere l’audacia di rimproverare un Papa in ragione dei suoi difetti, perché colui che ha il dovere di giudicare tutti gli uomini non può essere giudicato da nessuno, a meno che non debba essere richiamato all’ordine per aver deviato dalla fede; per il cui stato perpetuo tutti i fedeli tanto insistentemente pregano quanto loro avvertono che la sua salvezza più grandemente dipende dalla sua incolumità.

Raymond Leo Cardinal BURKE


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18 commenti

  • P. Brian Paul MAGUIRE,c.p. ha detto:

    Eccellente! Il Papa non ha bisogno di una assistenza speciale di Gesù Cristo per diffendere la FEDE NATURALE umana, in quanto neanche il demonio è ateo (Giac. 2, 19), bensì la FEDE SOPRANNATURALE divina (Lc. 22, 32), perchè l’UNITÀ della umanità resiede IN CRISTO CROCIFISSO (Giov. 12, 32), sorgente della vera gioia umana (giov. 14, 27), e non provviene dalla ONU del 4 sett. 1965 la quale ignora il mistero del Peccato Originale!
    Chè peccato che la Vergine Immacolata non abbia preso conoscenza dei Documenti dal Concilio Vaticano II prima di sconvolgere i piccoli pastorini di Fatima!

  • PG ha detto:

    Finalmente qualcuno che ragiona e che non sragiona

  • Isabella ha detto:

    Ho dato un’occhiata veloce alla Gaudete et exsultate:
    *** SPOILER ***
    In una parte (102 e 103), colpo di scena, parla dei migranti.
    Non ve lo sareste mai aspettati vero?
    *** FINE SPOILER ***

  • deutero.amedeo ha detto:

    Probabilmente sto scrivendo una cosa che un cattolico non dovrebbe dire, ma io mi domando: come può un uomo normale, per quanta fede possa avere, essere convinto onestamente di essere l’unico e infallibile rappresentante di Dio in terra, e di non dover nemmeno porsi il problema?

    • Adriana ha detto:

      @ DEUTERO,
      pensa a come vive tranquillo in questo modo! A come dorme
      sereno! Qualunque sia il prezzo che paga in “follia”, santa -per carità di Dio-, dobbiamo gaudere ed exultare con lui e per lui.
      vale,vale.

  • Lo spettro di QC ha detto:

    ATTENZIONE!
    Fratelli eresiologi, godete, esultate e preparatevi”
    Il Papa ne ha fatta un’altra delle sue!!

    http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/4/9/gaudete-et-exsultate.html

  • Sempliciotto ha detto:

    Gaudete et exsultate!

  • Adriana ha detto:

    @ Marco Bianchi,
    “sulla nuova bussola ho letto un nuovo catechismo per bambini…”
    Bisogna quindi ritenere la coppia omo Dolce &Gabbana tra quelle morali e sensate (contrari come sono a queste aberrazioni).
    Penso che questo Papa debba esser molto affezionato all’immagine
    di Cristo crocifisso .
    Perchè , se non avessero inchiodato i piedi al Salvatore ,Egli
    li userebbe per prendere a calci la parte più “islamica” e “globalista” del lato B. di Bergoglio.

    • marco bianchi ha detto:

      Si.Non tutte le coppie gay sono fuori di testa.Non tutte scambiano i loro desideri come diritti.Ci sono state anche manifestazioni,in Italia non mi risulta,di gay contrari al matrimonio gay.Se si ama la mamma o il papà,come presumo sia per la grandissima parte delle persone,perché volerne privare un bambino?

      • Alessandro2 ha detto:

        Perché siamo bigotti oscurantisti senza cuore, è ovvio.

      • Vito ha detto:

        Forse hai le idee un po’ confuse.
        Di sicuro sei confuso nel riportarle per iscritto.

      • Adriana ha detto:

        @ MARIO BIANCHI,
        infatti Dolce&Gabbana hanno espresso proprio il loro
        amore per le proprie famiglie normali. Vennero fortemente contestati dai LGBT ecc…
        Tristezza dei tempi doversi rifare a questa coppia come
        datrice di buon esempio (nei confronti di tanto clero illuminato)

  • Mary ha detto:

    Se al family day ci andranno questi figuri, non c’è più lo scopo per questa manifestazione.
    Mi pare che il loro intento sia quello di proclamare la famiglia naturale composta da mamma (donna) papà (uomo) e figli.

  • Adriana ha detto:

    Bell’intervento ! Da studiare . Dimostra anche a una prima lettura
    quanto dettagliati e densi di sapienza siano stati i “lavori” relativi
    alla teologia e alla giurisprudenza per il mantenimento di
    questa S.S.A.- Società per la Salvezza delle Anime.-
    Per il suo rafforzamento , incardinando principi di giurisprudenza umana (v. Giustiniano) a
    una concezione trascendentale di leggi divine.
    Proprio un lungo lavoro
    ,meritevole di gran rispetto e riconoscenza da parte di chiunque
    sia Papa. Ma questo qua ,che fa ? Getta nel cassone delle immondizie tutti questi “papiri e pergamene e carte”, senza neppure “differenziarle” , come uno scolaretto -diversamente
    intelligente- animato da rancore per le materie che non capisce?
    Questo comportamento non mi pare ispirato dallo Spirito Santo,
    ma da uno spirito da Kapra . O da Kapro.

    • Lo spettro di QC ha detto:

      Vero; intervento ricco. Peccato la caduta finale sul Decreto di Graziano e la frase da esso estrapolata, che è alla base delle dottrine conciliariste (eretiche).

  • marco bianchi ha detto:

    Ogni volta che viene rivelato qualcosa,detto o accaduto nelle riunioni dei monsignori,c’è da rimanee di stucco.Anche se fa comprendere meglio quello che accade.Mohamad si considerava un profeta ma uomo.Quelle che erano le parole,a suo dire,dettategli da Dio erano nel Corano.Eppure gli islamici sembrano considerarlo una specie di dio.Guai a raffigurarlo,guai a criticarlo.E quanto da lui detto o fatto si aggiunge al Corano come fonte dell’islam,oltre alla tradizione.Bergoglio si considera un nuovo profeta.Può correggere i Vangeli.Può condannare l’evangelizzazione,che è il primo compito dato da Gesù ai discepoli,come pure quanto detto sul matrimonio.Insomma il suo potere non ha limiti.Può servire Dio come piace a lui.E la chiesa non è di Dio ma sua personale.Un uomo così mediocre che si considera così.Verrebbe da dire:rinchiudetelo.Lui e i suoi seguaci hanno una patologia mentale.
    P.S: sulla Nuova Bussola ho letto di un nuovo catechismo per bambini,in cui sono raffigurati due uomini con due bambini.Molti hanno già annunciato che i prossimi family day saranno aperti ad ogni tipo di coppia.Quindi se andranno coppie omosessuali con figli adottati o procreati con l’affitto dell’utero,saranno ovviamente accolte.Ecco quindi sdoganati sia il matrimonio omosessuale che le adozioni.Una chiesa new age.Ma si sono tutti fatti una canna?